CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZik sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 22/12/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per rapina. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata a causa della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ipotesi di prove sopravvenute e conseguente lesione del diritto alla prova e del giusto processo: il motivo poggiava sulla novità delle dichiarazioni che avrebbe potuto rendere l'imputato, divenuto collaboratore di giustizia, nel giudizio, dichiarazioni che si connotavano per una maggiore attendibilità e genuinità della fonte del narrato 1.2 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 133 cocl.pen. a causa della non corretta individuazione dei criteri oggettivi e soggettivi in ordine alla determinazione della pena base, superiore di due anni al minimo edittale. 1.3 Il difensore osserva infine che la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata motivata con una formula di stile [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente poi alla richiesta di rinnovazione dibattimentale, è giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria clibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità." (Sez.6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha ampiamente motivato sulla responsabilità dell'imputato, risultata evidente in base al fatto che lo stesso aveva lasciato le sue impronte digitali sulle porte di accesso delle due banche, era stato riconosciuto da numerosi testimoni, ed aveva tenuto a bada le persone presenti nelle banche mentre il complice cercava il denaro per cui si deve ritenere implicitamente disattesa la richiesta di rinnovazione dibattimentale; peraltro, il motivo è assolutamente generico perché non spiega quali sarebbero state le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rilevanti per il giudizio. 2.2 Quanto alla pena, la Corte di appello ha indicato espressamente gli elementi che avevano portato ad una pena superiore al minimo edittale nella penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata, per cui il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una valutazione di merito, non ammessa nella presente sede. 2.3 Quanto infine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); nel caso in esame, non viene indicato alcun elemento in base al quale il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio, con conseguente inammissibilità del ricorso. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00