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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10339/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BORSA (ROMANIA) avverso sentenza del 10/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 10/10/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 07/02/2018 del G.u.p. del Tribunale di Piacenza, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del delitto di ricettazione e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod.pen.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'apoditticità della motivazione, in quanto meramente assertiva e adesiva alla sentenza della sentenza di primo grado, con la conseguente omessa doverosa riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo C) ai sensi dell'art. 624 cod.pen., pur in presenza degli elementi evidenziati dalla difesa e non considerati dalla Corte di appello.

La difesa lamenta l'illogicità della motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto sussistente la ricettazione e non il furto perché Buju veniva trovato alla guida del furgone rubato e perché non aveva confessato il furto, mentre era stata la difesa a sottolineare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 624 cod.pen..

Lamenta altresì l'omessa motivazione con riguardo alle deduzioni difensive.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod.pen..

Anche in questo caso si denuncia l'omessa e illogica considerazione delle deduzioni difensive, con cui veniva evidenziato che la stessa dinamica della concitata manovra di guida dimostrava che non c'era la volontà di investire il Pubblico ufficiale operante da parte di Buju.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per lo scostamento della pena base dal minimo edittale e per l'incongruità degli aumenti di pena per la continuazione.

Anche con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il vizio di omessa motivazione, perché la Corte di appello si è espressa soltanto con riguardo all'estensione delle circostanze attenuanti generiche.

Rimanendo silente sugli ulteriori profili evidenziati dalla difesa, quali l'eccessivo rigore della pena e dei suoi aumenti inflitti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni di merito esposte con il gravame, puntualmente risolte dalla Corte di appello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli insegnamenti della Corte di legittimità, anche in punto di trattamento sanzionatorio.

A fronte di ciò, in presenza di motivi di ricorso meramente reiterativi di quelli dell'appello va richiamato il costante insegnamento di questa Corte di cassazione, che ha chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferra ri).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui ,all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), cod.proc.pen..

2. A ciò si aggiunga che -in conseguenza di quanto ora rilevato- tutti i motivi di ricorso si risolvono in un'analisi delle risultanze probatori ,4' alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non nnassimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BORSA (ROMANIA) avverso sentenza del 10/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 10/10/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 07/02/2018 del G.u.p. del Tribunale di Piacenza, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del delitto di ricettazione e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod.pen. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'apoditticità della motivazione, in quanto meramente assertiva e adesiva alla sentenza della sentenza di primo grado, con la conseguente omessa doverosa riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo C) ai sensi dell'art. 624 cod.pen., pur in presenza degli elementi evidenziati dalla difesa e non considerati dalla Corte di appello. La difesa lamenta l'illogicità della motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto sussistente la ricettazione e non il furto perché Buju veniva trovato alla guida del furgone rubato e perché non aveva confessato il furto, mentre era stata la difesa a sottolineare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 624 cod.pen.. Lamenta altresì l'omessa motivazione con riguardo alle deduzioni difensive. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod.pen.. Anche in questo caso si denuncia l'omessa e illogica considerazione delle deduzioni difensive, con cui veniva evidenziato che la stessa dinamica della concitata manovra di guida dimostrava che non c'era la volontà di investire il Pubblico ufficiale operante da parte di Buju. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per lo scostamento della pena base dal minimo edittale e per l'incongruità degli aumenti di pena per la continuazione. Anche con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il vizio di omessa motivazione, perché la Corte di appello si è espressa soltanto con riguardo all'estensione delle circostanze attenuanti generiche. Rimanendo silente sugli ulteriori profili evidenziati dalla difesa, quali l'eccessivo rigore della pena e dei suoi aumenti inflitti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni di merito esposte con il gravame, puntualmente risolte dalla Corte di appello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli insegnamenti della Corte di legittimità, anche in punto di trattamento sanzionatorio. A fronte di ciò, in presenza di motivi di ricorso meramente reiterativi di quelli dell'appello va richiamato il costante insegnamento di questa Corte di cassazione, che ha chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferra ri). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui ,all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), cod.proc.pen.. 2. A ciò si aggiunga che -in conseguenza di quanto ora rilevato- tutti i motivi di ricorso si risolvono in un'analisi delle risultanze probatori ,4' alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non nnassimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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