CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. - deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata di dichiarazione di prescrizione del reato - è fondato. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la permanenza del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale si protrae fino a che essa perdura e, pertanto, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma da quella della data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, dep. 12/02/2019, p.m. in c. Guazolini, Rv. 275837), situazioni, queste ultime, che, nel caso di specie, il Tribunale ha erroneamente escluso (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), in quanto, come emerge dagli atti, in data 20 giugno 2016, all'atto dell'accertamento del reato, furono sequestrati gli ombrelloni e le sdraio, con la conseguenza che, decorrendo il termine ex art. 157 cod pen. da tale data, il reato si è prescritto il 20 giugno 2021, prima della pronuncia impugnata; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27 genna