Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47959/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Brindisi per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione (fatto accertato il 19/10/2014).

Ritenuto che l'unico motivo sollevato ( vizio motivazionale, costituito in particolare dal travisamento della richiesta difensiva di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste laddove si era evidenziato che gli elementi valutati dal Tribunale sono i medesimi di quelli già vagliati dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di convalida di arresto che escludeva la gravità indiziaria per il contestato reato) è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (f. 4 sent. appello ove si dà conto delle numerose e conferenti evidenze emerse a carico dell'imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcuno specifico confronto.

Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per genericità oltre che per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità di rilevare di ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (che il ricorrente non ha peraltro dedotto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Brindisi per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione (fatto accertato il 19/10/2014). Ritenuto che l'unico motivo sollevato ( vizio motivazionale, costituito in particolare dal travisamento della richiesta difensiva di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste laddove si era evidenziato che gli elementi valutati dal Tribunale sono i medesimi di quelli già vagliati dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di convalida di arresto che escludeva la gravità indiziaria per il contestato reato) è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (f. 4 sent. appello ove si dà conto delle numerose e conferenti evidenze emerse a carico dell'imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcuno specifico confronto. Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per genericità oltre che per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità di rilevare di ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (che il ricorrente non ha peraltro dedotto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 47959/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris