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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11451/2026

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 36590_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine all'entità della sanzione irrogata in violazione dell'art. 133, cod. pen. (in sintesi, sostiene la difesa che sarebbe censurabile la motivazione con cui la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio; nel caso in esame si porrebbe un problema di proporzionalità della pena irrogata, decisamente eccessiva, in base ad un giudizio effettuato sulla base di circostanze negative del tutto inesistenti; la sanzione irrogata, assai prossima al massimo edittale, tenendo presente inoltre che si è proceduto con il giudizio abbreviato, apparirebbe andare ben oltre alle concrete finalità di emenda); rilevato che in data 18 novembre 2025, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munita di procura speciale, ha fatto pervenire telematicamente dichiarazione di rinuncia al ricorso, limitatamente alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (assumendo valenza assorbente, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'intervenuta rinuncia al ricorso, pur a fronte della genericità del ricorso proposto), è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione che da adeguato esame delle deduzioni difensive (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, infatti, che la Corte d'appello giustifica la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen., osservando come, alla luce della pluralità degli episodi criminosi e dei precedenti penali, tenuto conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da ulteriori due precedenti penali, uno dei quali specifico, la pena irrogata dal tribunale, a titolo di aumento per la continuazione, è stata correttamente ritenuta adeguata e proporzionata all'entità dei fatti e non suscettibile di alcuna riduzione; che tale motivazione, insindacabile nel merito da questa Corte perché non arbitraria né manifestamente illogica, è altresì conforme al consolidato principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, essendosi peraltro precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01; Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); che, nel caso di specie, non vi è dubbio che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene; ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione e, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], stante l'intervenuta rinuncia al ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione, dovendosi ribadire che la genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 42595 del 14/11/2024, Hudorovic, Rv. 287187 - 01); [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11451 -Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3452/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36590/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 36590_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine all'entità della sanzione irrogata in violazione dell'art. 133, cod. pen. (in sintesi, sostiene la difesa che sarebbe censurabile la motivazione con cui la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio; nel caso in esame si porrebbe un problema di proporzionalità della pena irrogata, decisamente eccessiva, in base ad un giudizio effettuato sulla base di circostanze negative del tutto inesistenti; la sanzione irrogata, assai prossima al massimo edittale, tenendo presente inoltre che si è proceduto con il giudizio abbreviato, apparirebbe andare ben oltre alle concrete finalità di emenda); rilevato che in data 18 novembre 2025, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munita di procura speciale, ha fatto pervenire telematicamente dichiarazione di rinuncia al ricorso, limitatamente alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (assumendo valenza assorbente, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'intervenuta rinuncia al ricorso, pur a fronte della genericità del ricorso proposto), è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione che da adeguato esame delle deduzioni difensive (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, infatti, che la Corte d'appello giustifica la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen., osservando come, alla luce della pluralità degli episodi criminosi e dei precedenti penali, tenuto conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da ulteriori due precedenti penali, uno dei quali specifico, la pena irrogata dal tribunale, a titolo di aumento per la continuazione, è stata correttamente ritenuta adeguata e proporzionata all'entità dei fatti e non suscettibile di alcuna riduzione; che tale motivazione, insindacabile nel merito da questa Corte perché non arbitraria né manifestamente illogica, è altresì conforme al consolidato principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, essendosi peraltro precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01; Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); che, nel caso di specie, non vi è dubbio che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene; ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione e, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], stante l'intervenuta rinuncia al ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione, dovendosi ribadire che la genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 42595 del 14/11/2024, Hudorovic, Rv. 287187 - 01); P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 36590_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine all'entità della sanzione irrogata in violazione dell'art. 133, cod. pen. (in sintesi, sostiene la difesa che sarebbe censurabile la motivazione con cui la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio; nel caso in esame si porrebbe un problema di proporzionalità della pena irrogata, decisamente eccessiva, in base ad un giudizio effettuato sulla base di circostanze negative del tutto inesistenti; la sanzione irrogata, assai prossima al massimo edittale, tenendo presente inoltre che si è proceduto con il giudizio abbreviato, apparirebbe andare ben oltre alle concrete finalità di emenda); rilevato che in data 18 novembre 2025, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munita di procura speciale, ha fatto pervenire telematicamente dichiarazione di rinuncia al ricorso, limitatamente alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (assumendo valenza assorbente, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'intervenuta rinuncia al ricorso, pur a fronte della genericità del ricorso proposto), è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione che da adeguato esame delle deduzioni difensive (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, infatti, che la Corte d'appello giustifica la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen., osservando come, alla luce della pluralità degli episodi criminosi e dei precedenti penali, tenuto conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da ulteriori due precedenti penali, uno dei quali specifico, la pena irrogata dal tribunale, a titolo di aumento per la continuazione, è stata correttamente ritenuta adeguata e proporzionata all'entità dei fatti e non suscettibile di alcuna riduzione; che tale motivazione, insindacabile nel merito da questa Corte perché non arbitraria né manifestamente illogica, è altresì conforme al consolidato principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, essendosi peraltro precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); che, nel caso di specie, non vi è dubbio che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene; ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione e, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], stante l'intervenuta rinuncia al ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione, dovendosi ribadire che la genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 42595 del 14/11/2024, Hudorovic, Rv. 287187 - 01);                     [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE   11451 -Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                     -  Presidente -         Ord. n. sez. 3452/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                 -  Relatore -           R.G.N. 36590/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 36590_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine all'entità della sanzione irrogata in violazione dell'art. 133, cod. pen. (in sintesi, sostiene la difesa che sarebbe censurabile la motivazione con cui la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio; nel caso in esame si porrebbe un problema di proporzionalità della pena irrogata, decisamente eccessiva, in base ad un giudizio effettuato sulla base di circostanze negative del tutto inesistenti; la sanzione irrogata, assai prossima al massimo edittale, tenendo presente inoltre che si è proceduto con il giudizio abbreviato, apparirebbe andare ben oltre alle concrete finalità di emenda); rilevato che in data 18 novembre 2025, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munita di procura speciale, ha fatto pervenire telematicamente dichiarazione di rinuncia al ricorso, limitatamente alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (assumendo valenza assorbente, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'intervenuta rinuncia al ricorso, pur a fronte della genericità del ricorso proposto), è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione che da adeguato esame delle deduzioni difensive (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, infatti, che la Corte d'appello giustifica la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen., osservando come, alla luce della pluralità degli episodi criminosi e dei precedenti penali, tenuto conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da ulteriori due precedenti penali, uno dei quali specifico, la pena irrogata dal tribunale, a titolo di aumento per la continuazione, è stata correttamente ritenuta adeguata e proporzionata all'entità dei fatti e non suscettibile di alcuna riduzione; che tale motivazione, insindacabile nel merito da questa Corte perché non arbitraria né manifestamente illogica, è altresì conforme al consolidato principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, essendosi peraltro precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); che, nel caso di specie, non vi è dubbio che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene; ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione e, quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], stante l'intervenuta rinuncia al ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione, dovendosi ribadire che la genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 42595 del 14/11/2024, Hudorovic, Rv. 287187 - 01);                       P.Q.MP.Q.M
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