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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15211/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7969-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 - controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 9/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 9 luglio 2019, decidendo sull’opposizione proposta ex art. 170 del DPR n. 115/2002 da [OSCURATO:PERSONA] nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento dello stesso Tribunale che, dopo la conclusione del processo penale che aveva visto come imputato il Guccione, aveva revocato l’ammissione di questi al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando il non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal secondo, accoglieva l’opposizione del Guccione.

Rilevava il Tribunale che la revoca era stata disposta sul presupposto che, come emergeva da una nota della Questura di Palermo, questi conviveva con una figlia il cui reddito imponibile per l’anno 2016 eccedeva i limiti previsti per godere del beneficio in esame.

Tuttavia, dagli atti emergeva altresì che il Guccione si era separato dalla moglie, dalla quale aveva avuto tre figli, tra cui anche Antonia, il cui reddito era stato preso in esame, che però anagraficamente risultava convivente con la madre.

Sebbene i due coniugi separati vivessero nello stesso stabile, ma in abitazioni diverse, risultava smentito il fatto che il Ric. 2020 n. 7969 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Guccione e la figlia convivessero, essendo quindi erronea la revoca dell’ammissione al patrocinio.

Quindi il Tribunale passava a liquidare i compensi all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto riferimento ai criteri di cui al protocollo del giugno 2016 intercorso tra il Presidente del Tribunale di Palermo, il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo ed il Presidente della Camera penale di Palermo.

Tuttavia, pur riferendosi la richiesta ad attività dibattimentale collegiale, non essendo stati prodotti né i verbali di causa né le sentenze pronunciate, anche per stralcio, tale carenza documentale non permetteva di apprezzare la complessità dell’attività espletata né le condizioni per l’incremento della liquidazione, sicché determinava il compenso nella somma standard di € 1.600,00.

Per la cassazione di questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un motivo.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Con il motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, per non avere disposto il giudice d’ufficio l’integrazione probatoria necessaria.

Il rilievo, secondo cui la documentazione prodotta non era sufficiente ad apprezzare l’effettiva incidenza dell’attività professionale del ricorrente, non consentiva di rigettare l’opposizione, ma imponeva, come specificato dall’art. 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, di dover attivare il potere di integrazione istruttoria d’ufficio, richiedendo direttamente all’autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento Ric. 2020 n. 7969 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 opposto copia degli atti ritenuti necessari, e ciò anche in vista del riconoscimento delle condizioni per l’incremento della liquidazione, effettuata invece in misura standard, in base ai criteri di cui al menzionato Protocollo di intesa.

Il motivo è fondato.

Vanno disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale.

Non rileva la circostanza che nella specie il ricorso non contesti l’applicazione dei minimi tariffari nella liquidazione, posto che il motivo mira piuttosto a censurare il fatto che a monte della liquidazione, non sia stato offerto al giudice, né questi abbia inteso avvalersi del potere di integrare le allegazioni istruttorie del ricorrente, il complesso quadro probatorio dal quale evincere quali siano state le attività professionali effettivamente poste in essere dal ricorrente, potendosi poi verificare la rispondenza ai minimi della liquidazione, solo una volta che la liquidazione stessa sia stata parametrata all’integralità delle prestazioni rese.

Analoghe considerazioni valgono quanto alla pretesa del ricorrente di conseguire una liquidazione in conformità delle indicazioni di cui al protocollo concluso dal Tribunale di Palermo con le locali associazioni forensi e con il Consiglio dell’Ordine, in quanto, pur avendo questa Corte affermato che (Cass. n. 2527/2012) in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle Ric. 2020 n. 7969 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 tariffe professionali vigenti, lascia implicitamente salva l'inderogabilità dei minimi, prevista dall'art. 1, comma quinto, della tariffa penale di cui al d.m. 8 aprile 2004, n. 127, essendo illegittima l'applicazione di un atto convenzionale (nella specie, "protocollo" per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sottoscritto dal presidente del tribunale, del consiglio dell'ordine degli avvocati e della camera penale), che non sia rispettoso di detti minimi, in quanto privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore, ma attiene alla diversa verifica del rispetto dei minimi tariffari, che come detto si pone a valle rispetto alla necessaria e preliminare individuazione delle attività per le quali sia maturato il diritto al compenso.

Poste tali premesse, pur dovendosi ribadire che (cfr. Cass. n. 1470/2018) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 - non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell’onere della prova.

Ric. 2020 n. 7969 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 È stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che (cfr. Cass. n. 2206/2020; Cass. n. 4194/2017) in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione "può" contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (conf.

Cass. n. 19690/2015).

Alla luce di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si palesa evidentemente erronea la soluzione del giudice di merito il quale ha ritenuto di disattendere la domanda di integrazione della liquidazione del ricorrente senza previamente richiedere al giudice della causa presupposta la trasmissione degli atti processuali che avrebbero permesso di verificare l’incidenza della condotta del ricorrente rispetto alla posizione processuale della parte difesa, atteso che, dovendo il giudice procedere autonomamente alla individuazione delle somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al patrocinio statale, senza essere vincolato dalle indicazioni della parte, ma verificando sia l’an che il quantum, in relazione a tale secondo aspetto si imponeva in ogni caso la richiesta degli atti, dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione.

Ric. 2020 n. 7969 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Deve, invero, ritenersi che i poteri istruttori officiosi che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedano non solo alla determinazione del quantum ma anche alla verifica dell’an (cfr. in tal senso Cass. n. 9264/2015).

Il motivo deve quindi essere accolto.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo in composizione monocratica ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 7969 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7969-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 - controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 9/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 9 luglio 2019, decidendo sull’opposizione proposta ex art. 170 del DPR n. 115/2002 da [OSCURATO:PERSONA] nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento dello stesso Tribunale che, dopo la conclusione del processo penale che aveva visto come imputato il Guccione, aveva revocato l’ammissione di questi al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando il non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal secondo, accoglieva l’opposizione del Guccione. Rilevava il Tribunale che la revoca era stata disposta sul presupposto che, come emergeva da una nota della Questura di Palermo, questi conviveva con una figlia il cui reddito imponibile per l’anno 2016 eccedeva i limiti previsti per godere del beneficio in esame. Tuttavia, dagli atti emergeva altresì che il Guccione si era separato dalla moglie, dalla quale aveva avuto tre figli, tra cui anche Antonia, il cui reddito era stato preso in esame, che però anagraficamente risultava convivente con la madre. Sebbene i due coniugi separati vivessero nello stesso stabile, ma in abitazioni diverse, risultava smentito il fatto che il Ric. 2020 n. 7969 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Guccione e la figlia convivessero, essendo quindi erronea la revoca dell’ammissione al patrocinio. Quindi il Tribunale passava a liquidare i compensi all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto riferimento ai criteri di cui al protocollo del giugno 2016 intercorso tra il Presidente del Tribunale di Palermo, il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo ed il Presidente della Camera penale di Palermo. Tuttavia, pur riferendosi la richiesta ad attività dibattimentale collegiale, non essendo stati prodotti né i verbali di causa né le sentenze pronunciate, anche per stralcio, tale carenza documentale non permetteva di apprezzare la complessità dell’attività espletata né le condizioni per l’incremento della liquidazione, sicché determinava il compenso nella somma standard di € 1.600,00. Per la cassazione di questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Con il motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, per non avere disposto il giudice d’ufficio l’integrazione probatoria necessaria. Il rilievo, secondo cui la documentazione prodotta non era sufficiente ad apprezzare l’effettiva incidenza dell’attività professionale del ricorrente, non consentiva di rigettare l’opposizione, ma imponeva, come specificato dall’art. 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, di dover attivare il potere di integrazione istruttoria d’ufficio, richiedendo direttamente all’autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento Ric. 2020 n. 7969 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 opposto copia degli atti ritenuti necessari, e ciò anche in vista del riconoscimento delle condizioni per l’incremento della liquidazione, effettuata invece in misura standard, in base ai criteri di cui al menzionato Protocollo di intesa. Il motivo è fondato. Vanno disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale. Non rileva la circostanza che nella specie il ricorso non contesti l’applicazione dei minimi tariffari nella liquidazione, posto che il motivo mira piuttosto a censurare il fatto che a monte della liquidazione, non sia stato offerto al giudice, né questi abbia inteso avvalersi del potere di integrare le allegazioni istruttorie del ricorrente, il complesso quadro probatorio dal quale evincere quali siano state le attività professionali effettivamente poste in essere dal ricorrente, potendosi poi verificare la rispondenza ai minimi della liquidazione, solo una volta che la liquidazione stessa sia stata parametrata all’integralità delle prestazioni rese. Analoghe considerazioni valgono quanto alla pretesa del ricorrente di conseguire una liquidazione in conformità delle indicazioni di cui al protocollo concluso dal Tribunale di Palermo con le locali associazioni forensi e con il Consiglio dell’Ordine, in quanto, pur avendo questa Corte affermato che (Cass. n. 2527/2012) in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle Ric. 2020 n. 7969 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 tariffe professionali vigenti, lascia implicitamente salva l'inderogabilità dei minimi, prevista dall'art. 1, comma quinto, della tariffa penale di cui al d.m. 8 aprile 2004, n. 127, essendo illegittima l'applicazione di un atto convenzionale (nella specie, "protocollo" per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sottoscritto dal presidente del tribunale, del consiglio dell'ordine degli avvocati e della camera penale), che non sia rispettoso di detti minimi, in quanto privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore, ma attiene alla diversa verifica del rispetto dei minimi tariffari, che come detto si pone a valle rispetto alla necessaria e preliminare individuazione delle attività per le quali sia maturato il diritto al compenso. Poste tali premesse, pur dovendosi ribadire che (cfr. Cass. n. 1470/2018) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 - non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell’onere della prova. Ric. 2020 n. 7969 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 È stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che (cfr. Cass. n. 2206/2020; Cass. n. 4194/2017) in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione "può" contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (conf. Cass. n. 19690/2015). Alla luce di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si palesa evidentemente erronea la soluzione del giudice di merito il quale ha ritenuto di disattendere la domanda di integrazione della liquidazione del ricorrente senza previamente richiedere al giudice della causa presupposta la trasmissione degli atti processuali che avrebbero permesso di verificare l’incidenza della condotta del ricorrente rispetto alla posizione processuale della parte difesa, atteso che, dovendo il giudice procedere autonomamente alla individuazione delle somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al patrocinio statale, senza essere vincolato dalle indicazioni della parte, ma verificando sia l’an che il quantum, in relazione a tale secondo aspetto si imponeva in ogni caso la richiesta degli atti, dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione. Ric. 2020 n. 7969 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7969/2020 Numero sezionale 4579/2022 Numero di raccolta generale 15211/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Deve, invero, ritenersi che i poteri istruttori officiosi che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedano non solo alla determinazione del quantum ma anche alla verifica dell’an (cfr. in tal senso Cass. n. 9264/2015). Il motivo deve quindi essere accolto. Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo in composizione monocratica ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato. Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 7969 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8