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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 17127/2026

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ul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/7/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2023 la Corte d'appello di Catanzaro, provvedendo sulla impugnazione proposta, oltre ad altri, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 14 ottobre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale (per quanto ora rileva a seguito della sentenza n. 9522 del 2026 di questa stessa Terza Sezione, con la quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e limitatamente al solo capo 8-bis, la sentenza della Quarta Sezione di questa Corte n. 10882 del 2025, resa sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di detta sentenza della Corte d'appello di Catanzaro), il suddetto [OSCURATO:PERSONA], era, tra l'altro, stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo 8-bis (ascrittogli per avere commerciato in concorso con altri e a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina), ha rigettato tale impugnazione confermando la condanna dell'imputato anche per tale reato.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in relazione, anche, al suddetto capo 8-bis, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato, per quanto riguarda detta imputazione, a un solo motivo, il secondo, mediante il quale ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'errata applicazione degli artt. 192, 533 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nella parte relativa alla configurabilità di tale reato, in quanto dalle conversazioni intercettate non emergerebbe affatto il coinvolgimento del ricorrente nella cessione della sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 30.000,00 euro e da questi di parte di essa a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 8.000,00 euro, ma solo l'intervento del ricorrente per ottenere il pagamento di quest'ultima somma; la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe, dunque, insufficiente, essendo stato fatto riferimento solamente al coinvolgimento del ricorrente nella importazione di stupefacente dal Venezuela, senza indicare alcun elemento di collegamento tra il ricorrente medesimo e la cessione di cocaina di cui al suddetto capo 8-bis; dalle conversazioni intercettate tra il ricorrente e il fratello [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe solamente il coinvolgimento del primo in una attività di riscossione di un credito del secondo, con la conseguente illogicità di quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata per affermarne la partecipazione del ricorrente alla cessione contestata, posto che nelle conversazioni tra i due fratelli l'unico creditore viene indicato in [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con memoria del 16 marzo 2026 il ricorrente, con motivi nuovi, ha ribadito i rilievi in ordine alla insufficienza e alla illogicità della motivazione nella parte relativa al proprio coinvolgimento nella cessione di cocaina ascrittagli. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo di ricorso che riguarda il capo 8 -bis della rubrica, in relazione al quale è stato ravvisato l'errore percettivo che ha determinato la revoca, limitatamente a tale contestazione, della sentenza 10882 del 2025 della Quarta Sezione, in ordine al quale il Collegio deve dunque pronunciarsi, richiede, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo di appello, una non consentita rivalutazione e riconsiderazione delle risultanze istruttorie, in particolare del contenuto delle conversazioni intercettate, di cui si propone un diverso apprezzamento, non consentito, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità.

È necessario, infatti, rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; conf.

Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01).

Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716 - 01).

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; conf.

Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01).

33. Nel caso in esame la Corte d'appello, nell'ambito della più ampia ricostruzione di tutti i fatti contestati ha spiegato che la vicenda relativa alla cessione di cui al icapo 8-bis era emersa nel corso delle indagini concernenti l'attivazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] per importare stupefacenti dal Venezuela, in quanto, in funzione di tale importazione, entrambi i fratelli si erano attivati per riscuotere pregressi crediti, allo scopo di procurarsi le somme necessarie per pagare il prezzo dello stupefacente da importare.

Nell'ambito delle relative indagini erano state intercettate conversazioni tra i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] nelle quali gli stessi facevano riferimento a vari crediti derivanti da cessioni di stupefacenti tra cui quello relativo alla cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA], non ancora interamente riscosso a causa del fatto che questi aveva a sua volta ceduto parte della fornitura a un suo parente, [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva ancora provveduto a pagare quanto dovuto.

Nel corso di tale conversazione, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato al fratello [OSCURATO:PERSONA], ossia l'attuale ricorrente, quale fosse il prezzo e. concordato per tale cessione ancora non pagatequesti glielo aveva comunicato.

In seguito, i due si erano recati da [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere il prezzo di tale cessione e anche in tale occasione era emerso il mancato pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di quanto da lui dovuto per la sostanza stupefacente cedutagli.

Sulla base di questi, invero univoci, elementi la Corte d'appello ha ritenuto provato il pieno coinvolgimento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella cessione di cocaina di cui al capo 8-bis, sottolineando come dalle conversazioni intercettate emerga il diretto interesse del ricorrente al recupero del corrispettivo di tale cessione, trattandosi di un credito anche suo e non solo del fratello.

Si tratta di motivazione certamente idonea a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente anche per detto residuo reato, essendo stati indicati gli elementi di prova ritenuti, in modo non illogico, giustificativi del coinvolgimento diretto del ricorrente anche in tale cessione di stupefacenti, alla quale lo stesso si è riferito nelle conversazioni intercettate come una operazione a lui riconducibile, tanto da avere diretto e personale interesse alla riscossione del relativo corrispettivo.

Tale motivazione che risulta, come osservato, immune da vizi logici, è stata censurata in modo generico, senza considerarla nel suo complesso, prospettando violazioni di legge processuale non deducibili (posto che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, Sez. 4U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), e proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, in particolare del contenuto delle conversazioni intercettate, da contrapporre a quella dei giudici di merito, non consentita, come ricordato, in presenza di motivazione scevra da illogicità, tantomeno manifeste, con la conseguente inammissibilità di tali doglianze.

Ciò comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi, posto che, secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 162 del 13/1/1992, Palnnieri, Rv. 191188), l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. 13 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doif.s [OSCURATO:PERSONA] 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/7/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2023 la Corte d'appello di Catanzaro, provvedendo sulla impugnazione proposta, oltre ad altri, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 14 ottobre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale (per quanto ora rileva a seguito della sentenza n. 9522 del 2026 di questa stessa Terza Sezione, con la quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e limitatamente al solo capo 8-bis, la sentenza della Quarta Sezione di questa Corte n. 10882 del 2025, resa sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di detta sentenza della Corte d'appello di Catanzaro), il suddetto [OSCURATO:PERSONA], era, tra l'altro, stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo 8-bis (ascrittogli per avere commerciato in concorso con altri e a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina), ha rigettato tale impugnazione confermando la condanna dell'imputato anche per tale reato. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in relazione, anche, al suddetto capo 8-bis, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato, per quanto riguarda detta imputazione, a un solo motivo, il secondo, mediante il quale ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'errata applicazione degli artt. 192, 533 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nella parte relativa alla configurabilità di tale reato, in quanto dalle conversazioni intercettate non emergerebbe affatto il coinvolgimento del ricorrente nella cessione della sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 30.000,00 euro e da questi di parte di essa a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 8.000,00 euro, ma solo l'intervento del ricorrente per ottenere il pagamento di quest'ultima somma; la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe, dunque, insufficiente, essendo stato fatto riferimento solamente al coinvolgimento del ricorrente nella importazione di stupefacente dal Venezuela, senza indicare alcun elemento di collegamento tra il ricorrente medesimo e la cessione di cocaina di cui al suddetto capo 8-bis; dalle conversazioni intercettate tra il ricorrente e il fratello [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe solamente il coinvolgimento del primo in una attività di riscossione di un credito del secondo, con la conseguente illogicità di quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata per affermarne la partecipazione del ricorrente alla cessione contestata, posto che nelle conversazioni tra i due fratelli l'unico creditore viene indicato in [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con memoria del 16 marzo 2026 il ricorrente, con motivi nuovi, ha ribadito i rilievi in ordine alla insufficienza e alla illogicità della motivazione nella parte relativa al proprio coinvolgimento nella cessione di cocaina ascrittagli. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo di ricorso che riguarda il capo 8 -bis della rubrica, in relazione al quale è stato ravvisato l'errore percettivo che ha determinato la revoca, limitatamente a tale contestazione, della sentenza 10882 del 2025 della Quarta Sezione, in ordine al quale il Collegio deve dunque pronunciarsi, richiede, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo di appello, una non consentita rivalutazione e riconsiderazione delle risultanze istruttorie, in particolare del contenuto delle conversazioni intercettate, di cui si propone un diverso apprezzamento, non consentito, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità. È necessario, infatti, rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; conf. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716 - 01). In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; conf. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01). 33. Nel caso in esame la Corte d'appello, nell'ambito della più ampia ricostruzione di tutti i fatti contestati ha spiegato che la vicenda relativa alla cessione di cui al icapo 8-bis era emersa nel corso delle indagini concernenti l'attivazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] per importare stupefacenti dal Venezuela, in quanto, in funzione di tale importazione, entrambi i fratelli si erano attivati per riscuotere pregressi crediti, allo scopo di procurarsi le somme necessarie per pagare il prezzo dello stupefacente da importare. Nell'ambito delle relative indagini erano state intercettate conversazioni tra i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] nelle quali gli stessi facevano riferimento a vari crediti derivanti da cessioni di stupefacenti tra cui quello relativo alla cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA], non ancora interamente riscosso a causa del fatto che questi aveva a sua volta ceduto parte della fornitura a un suo parente, [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva ancora provveduto a pagare quanto dovuto. Nel corso di tale conversazione, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato al fratello [OSCURATO:PERSONA], ossia l'attuale ricorrente, quale fosse il prezzo e. concordato per tale cessione ancora non pagatequesti glielo aveva comunicato. In seguito, i due si erano recati da [OSCURATO:PERSONA] per riscuotere il prezzo di tale cessione e anche in tale occasione era emerso il mancato pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di quanto da lui dovuto per la sostanza stupefacente cedutagli. Sulla base di questi, invero univoci, elementi la Corte d'appello ha ritenuto provato il pieno coinvolgimento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella cessione di cocaina di cui al capo 8-bis, sottolineando come dalle conversazioni intercettate emerga il diretto interesse del ricorrente al recupero del corrispettivo di tale cessione, trattandosi di un credito anche suo e non solo del fratello. Si tratta di motivazione certamente idonea a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente anche per detto residuo reato, essendo stati indicati gli elementi di prova ritenuti, in modo non illogico, giustificativi del coinvolgimento diretto del ricorrente anche in tale cessione di stupefacenti, alla quale lo stesso si è riferito nelle conversazioni intercettate come una operazione a lui riconducibile, tanto da avere diretto e personale interesse alla riscossione del relativo corrispettivo. Tale motivazione che risulta, come osservato, immune da vizi logici, è stata censurata in modo generico, senza considerarla nel suo complesso, prospettando violazioni di legge processuale non deducibili (posto che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, Sez. 4U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), e proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, in particolare del contenuto delle conversazioni intercettate, da contrapporre a quella dei giudici di merito, non consentita, come ricordato, in presenza di motivazione scevra da illogicità, tantomeno manifeste, con la conseguente inammissibilità di tali doglianze. Ciò comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi, posto che, secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 162 del 13/1/1992, Palnnieri, Rv. 191188), l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. 13 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doif.s [OSCURATO:PERSONA] 5
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