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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 40437/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 07/10/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 07/01/2025, concesse le generiche equivalenti alla recidiva, ha condannato l'imputato alla pena concordata in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando vizio di motivazione in quanto i giudici di appello avevano omesso di valutare la concedibilità delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e di escludere la recidiva contestata. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).

L'odierno ricorrente non può dunque in alcun modo denunciare vizi di motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto le generiche e la recidiva – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio che prevedeva il giudizio di equivalenza proprio tra generiche e recidiva. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 07/10/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 07/01/2025, concesse le generiche equivalenti alla recidiva, ha condannato l'imputato alla pena concordata in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando vizio di motivazione in quanto i giudici di appello avevano omesso di valutare la concedibilità delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e di escludere la recidiva contestata. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). L'odierno ricorrente non può dunque in alcun modo denunciare vizi di motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto le generiche e la recidiva – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio che prevedeva il giudizio di equivalenza proprio tra generiche e recidiva. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de
Sentenza Cassazione n. 40437/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris