Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10571/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale e di falso in dichiarazioni circa la propria identità personale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con congrui ed esaustivi argomenti giuridici, posto che il principio di diritto invocato dal ricorrente - per il quale non si configura il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale nei confronti del destinatario di una tale misura la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez.

U, n. 51407 del 21/06/2018, Rv. 273952) - non si attaglia al caso di specie, poiché l'art. 14, comma 2-ter d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di una pena che si sia protratta per almeno due anni: situazione che non ricorre nell'ipotesi al vaglio venendo in rilievo un periodo detentivo inferiore (pari a circa un anno); - che il secondo motivo prospetta questioni in parte inedite, quanto all'invocata esclusione della recidiva (avuto riguardo all'incontestata sintesi dei motivi di appello, pag. 2, penultimo capoverso della sentenza impugnata), in parte non consentite in questa sede, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pagg. 2, ultimo capoverso, sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale e di falso in dichiarazioni circa la propria identità personale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con congrui ed esaustivi argomenti giuridici, posto che il principio di diritto invocato dal ricorrente - per il quale non si configura il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale nei confronti del destinatario di una tale misura la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, Rv. 273952) - non si attaglia al caso di specie, poiché l'art. 14, comma 2-ter d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di una pena che si sia protratta per almeno due anni: situazione che non ricorre nell'ipotesi al vaglio venendo in rilievo un periodo detentivo inferiore (pari a circa un anno); - che il secondo motivo prospetta questioni in parte inedite, quanto all'invocata esclusione della recidiva (avuto riguardo all'incontestata sintesi dei motivi di appello, pag. 2, penultimo capoverso della sentenza impugnata), in parte non consentite in questa sede, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pagg. 2, ultimo capoverso, sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10571/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris