CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17810/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamoavverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva confermato la sanzionedisciplinare dell’esclusione dalle attività in comune per quindici giorni a seguito delrinvenimento nella cella, comune ad altri tre detenuti, di un telefono cellulare dotato di simcard e presa USB;ritenuto che il ricorrente avversa apoditticamente il contenuto del provvedimentoimpugnato, senza in alcun modo confrontarsi con la congrua motivazione del Tribunale cheha evidenziato come la condotta per la quale [OSCURATO:PERSONA] fu sanzionato non è limitata al merorinvenimento del telefono cellulare nella cella comune, bensì alla possibilità di imputareanche a lui la condotta di codetenzione del telefono, per tale via dando sintetica, maadeguata motivazione delle ragioni dell’applicazione della sanzione;rilevato che, alla suindicata motivazione del giudice specializzato, il ricorrente noncontrappone alcun argomento capace realmente d’infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deveessere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che sistima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]