CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZA sul ricorso iscritto al n.14625/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Cavour n.17, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente– Avverso la sentenza n.35983/2021 della C o rte di Cassazione, Sezione tributaria, pubblicata in data 22 novembre 2021 e non notificata . tributi r.g. n.14625/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la memoria depositata da parte contribuente. Lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso in revocazione. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto , con due motivi, ricorso in revocazione control’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.35983/2021 della C o rte di Cassazione, Sezione tributaria , pubblicata in data 22 novembre 2021 e non notificata , che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso la sentenza della C.t.r. della Campania n.6512/49/16 del 7 luglio 2016. 2. Il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Ilcontribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivodi ricorso, ilricorrente denunzia l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto fondata su di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, ex art.395, n.4, cod. proc. civ., in relazione all’art.391 biscod. proc. civ. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento posto a base della cartella di pagamento si riferisse alla persona del ricorrente e non esclusivamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], l’avviso di accertamentosi riferiva alle maggiori Ires, Irap ed Iva dovute dalla società, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2006. Tale avviso di accertamento era stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] e Felice, in qualità di amministratori di fatto della società, tanto che l’impugnazione proposta da questi ultimi aveva riguardato unicamente il profilo della notifica dell’avviso di accertamento, ai fini di escluderne r.g. n.14625/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la validità nei confronti della società, che non aveva avuto la notifica dell’atto impositivoa mezzo del proprio rappresentate legale. La decisione impugnata in revocazione, secondo il ricorrente, si fonderebbe sull’erronea supposizione che l’avviso di accertamento fosse stato emanato congiuntamente nei confronti della società e dei soci ed amministratori di fatto, mentre questi ultimi non erano destinatari della pretesa fiscale relativa alle imposte dovute dalla società. Tale assunto sarebbe stato riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n.34170/2019, che, nell’ambito del processo di impugnazione dell’avviso di accertamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto che quest’ultimo non poteva rispondere dei debiti tributari della società in qualità di socio, né poteva subire le sanzioni in qualità di amministratore di fatto, perché sia i debiti che le sanzioni ricadevano unicamente sulla società. 1.2. Con il secondo motivo, ilricorrente denunzia l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto fondata su di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, ex art.395, n.4, cod. proc. civ., in relazione all’art.391 biscod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione di giudicato, formatosi nel giudizio di impugnazione di una precedente cartella di pagamento del tutto analoga a quella in oggetto, sostenendo il divieto, nel giudizio di legittimità, di allegazione di nuova documentazio ne attestante il passaggio in giudicato della sentenza, divenuta definitiva nel corso del precedente grado di giudizio. Il ricorrente ritiene, dunque, che la Corte non si sarebbe avveduta del fatto che il contribuente aveva prodotto la sentenza, di cui invocava l’efficacia di giudicato, nel giudizio di appello, manifestando in tal modo la sua volontà inequivoca di avvalersene. r.g. n.14625/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo è inammissibile. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che fossero inammissibili le doglianze del contribuente che riguardavano l’avviso di accertamento propedeutico e non i vizi propri della cartella. Ciò in quanto la cartella di pagamento impugnata si riferiva all'avviso di accertamento nr. REE030100051/09 per l'anno di imposta 2006, intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA] ed ai fratelli Arzillo in qualità di amministratori di fatto. Entrambi gli amministratori avevano impugnato l'avviso di accertamento dal quale scaturiva la cartellae la C.t.p. di Napoli aveva rigettato i ricorsi, con sentenze confermate dalla C.t.r. della Campania, che rigettava gli appelli dei fratelli Arzillo con sentenze 639/49/2015 (per [OSCURATO:PERSONA]) e 1637/49/15 (per [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per c assazione avverso la sentenza di appello, accolto dalla Corte. [OSCURATO:PERSONA], invece, non aveva impugnato la sentenza di appello, che era diventata definitiva. Il ruolo e la cartella, oggetto del presente giudizio, prendono origine e fondamento dalle sentenze della C.t.r. della Campania , favorevoli all'Agenzia, ed inerenti all'avviso di accertamento per l'anno 2006, intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai ricorrenti in qualità di amministratori di fatto e coobbligati solidali. Pertanto, sia la C.t.r. della Campania, sia questa Corte, con la sentenza oggetto del presente ricorso, hanno ritenuto inammissibili le doglianze del contribuente in relazione al titolo della sua responsabilità, non più in discussione con il passaggio in giudicato della sentenza di appello a lui sfavorevole. Diventa, dunque, irrilevante ogni doglianza relativa all’erronea interpretazione dell’atto impositivo, dovendosi ricollegare l’emissione dellacartella di pagamento alla sentenza di appello emessa nel giudizio r.g. n.14625/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di impugnazione dell’avviso di accertamento e sfavorevol e al ricorrente. Non ricorrono nella specie i requisiti richiesti per la revocazione, poiché l’errore dedotto dal ricorrente non sarebbe rilevante ai fini della decisione e, comunque, si riferiva ad una questione controversa, già oggetto di esame da parte dei giudici di appello e, successivamente, della Cassazione. [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errorerevocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527/2019). 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. [OSCURATO:SOCIETA], nella sentenza impugnata per revocazione si afferma che il giudicato dedotto dal ricorrente si era formato prima della pronuncia della sentenza di appello, pertanto non poteva essere eccepito per la prima volta nel giudizio di cassazione, stante il divieto di cui all’art.372 cod. proc. civ. Inoltre, la Corte rileva che il divieto dell’art.372 citato preclude anche l’allegazione per la prima volta in cassazione della nuova documentazione, attestante il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, il motivo di revocazione, come formulato, non denunzia un errore di fatto revocatorio, in quanto il ricorrente, che afferma di aver prodotto la sentenza, di cui invoca l’efficacia vincolante, già nel corso del giudizio di appello, non ha contestato di aver depositato r.g. n.14625/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’attestazione del passaggio in giudicato per la prima volta nel giudizio di cassazione. La mancata produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato nel giudizio di appello aveva reso impossibile il rilievo (d’ ufficio o su eccezione) dell’eventuale giudicato da parte del giudice di seconde cure, in quanto non ve ne era l’evidenza negli atti di causa; inoltre, l’eccezione di giudicato non poteva essere sollevata tardivamente nel giudizio di legittimità, sulla base della documentazioneprodotta per la prima volta in cassazione. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 18.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se do