CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 35758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata in data 8 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per concorso in ricettazione, ha riconosciuto l'ipotesi attenuata per entrambi, ritenendola equivalente alla recidiva per Bertuccelli, ha escluso la recidiva per la Cannaò e ha rideterminato le pene inflitte, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con i quali si lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza in capo agli imputati dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato nonché alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., sono privi di specificità poiché sono meramente riproduttivi di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, comunque, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata, risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643): nella specie, come evidenziato a pagine 2 e 3, gli imputati non avevano fornito indicazioni attendibili circa le modalità di acquisto del bene da cui potesse desumersi la liceità dello stesso; considerato che il terzo motivo dei ricorsi, con cui si denunciano i medesimi vizi in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva per il Bertucelli, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), come avvenuto a pagina 3, ove la Corte territoriale ha altresì congruamente motivato l'impossibilità di disapplicare la recidiva contestata al Bertuccelli, gravato da numerosi precedenti anche specifici, tali da dimostrare la sua perdurante inclinazione a delinquere e l'indifferenza al rispetto della legge nonostante le pregresse condanne; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend