Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08750/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];278 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2352/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 20/06/2023 R.G.N. 1209/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Napoli, confermando la pronunciaemessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda diNumero registro generale 24912/2023Numero sezionale 278/2026accertamento dello svolgimento di mansioni superiori diN uLmuercoi dai raccolta generale 8750/2026Data pubblicazione 08/04/2026Genovese presso il panificio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di lavoro straordinario, condannando il datore di lavoroal pagamento delle differenze retributive.2.

La Corte distrettuale, per quel che interessa, condividendola complessiva valutazione delle risultanze istruttorie svolta dalgiudice di prime cure, ha ritenuto provato lo svolgimento die [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2014 sino allacessazione del rapporto (settembre 2015) nonché il lavorostraordinario, così come riferito da un teste che aveva svoltoessendo, il datore di lavoro, decaduto dalla prova testimoniale,a causa della tardiva costituzione in primo grado); al pari delgiudice di primo grado, la Corte territoriale ha ritenutosufficientemente e chiaramente illustrati, nel ricorsointroduttivo del giudizio, i tratti tipici della qualifica superiorerivendicata rispetto a quella attribuita (pur non essendo stateriportate per esteso le declaratorie contrattuali dei livelliprofessionali).3.

Per la cassazione di tale sentenza il datore di lavoro haproposto ricorso affidato a tre motivi; la lavoratrice resiste concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2103 e 2697 c.c., per avere, la Corte territoriale,ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori da partedella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un’unica deposizioneNumero registro generale 24912/2023Numero sezionale 278/2026testimoniale; l’accertamento compiuto dalla Corte territoNruiamelero dèi raccolta generale 8750/2026Data pubblicazione 08/04/2026stato superficiale nonché privo di basi solide in quanto non èconforme alla legge essendo veramente riduttivo ritenere chela circostanza riferita dal teste possa ritenersi idonea alloscrutinio demandato al giudice.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2103 e 2697 c.c., per avere, la Corte territoriale ritenutoprovato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un’unica deposizione testimoniale,del tutto insufficiente a fondare il diritto preteso.3.

I due motivi, che per stretta connessione vanno esaminaticongiuntamente, sono inammissibili.4.

Questa Corte ha più volte affermato che “Spetta, in viaesclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamenteprevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvoi casi tassativamente previsti dalla legge” (cfr., da ultimo,Cass., n. 11718/2024; nello stesso senso, Cass. n. 2356/2022;Cass. n. 331/2020; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.17774/2015; Cass. n. 24679/2013; Cass. n. 27197/2011;Cass. n. 2357/2004).5.

Inoltre, va rilevato che i motivi d’impugnazione ripropongonogli stessi motivi di gravame (dunque dell’impugnazione permotivi di merito della decisione di primo grado) e ciò costituisceulteriore profilo di inammissibilità dei mezzi d’impugnazionesvolti per essere avulsi dal paradigma dei motivi tassativamentefissato dall’art. 360 c.p.c.

Invero, secondo il condivisoNumero registro generale 24912/2023orientamento di questa Corte, il motivo d'impugnazione è Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 8750/2026rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativoData pubblicazione 08/04/2026con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioniper le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, ladecisione è erronea, con la conseguenza che (visto che perdenunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione) l'esercizio del diritto d'impugnazione di unadecisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneosoltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino inuna critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita especifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali,per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti talerequisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità,risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, èespressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.366 c.p.c., n. 4 (cfr, ex plurimis, Cass., n. 22478/2018 ;17823/2011 ; Cass. n. 359/2005).6.

La violazione dell'art. 2697 c.c. è, inoltre, censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne fosse oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass.n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nellasentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile unsovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sulNumero registro generale 24912/2023Numero sezionale 278/2026lavoratore che richieda il riconoscimento di un liveNlulmoe rod dii raccolta generale 8750/2026Data pubblicazione 08/04/2026inquadramento superiore e l’accertamento della osservanza diun orario di lavoro eccedente quello ordinario.7.

Infine, la Corte territoriale ha rispettato i principi più volteaffermati da questa Corte in base ai quali l'accertamento dimansioni superiori deve essere condotto nel rispetto delcosiddetto procedimento trifasico (ex plurimis Cass. n.11037/2006; Cass. n. 752/2018), e, quindi, il giudice del meritoè tenuto: ad accertare le attività svolte in concreto; adindividuare la professionalità caratterizzante le qualificherilevanti (quella posseduta e quella della quale si domanda ilriconoscimento o, nell'impiego pubblico contrattualizzato, ilcorrispondente trattamento retributivo); a porre a raffronto irisultati delle due indagini, procedimento seguito dai giudici dimerito.8.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c. per avere, la Corte territoriale, condannato il sig.Iavarone al pagamento delle spese di lite, pronuncia che andràriformata in considerazione dell’accoglimento dei motivi diimpugnazione per cassazione.9.

Il terzo motivo di ricorso si risolve nella invocazione di unadiversa regolazione delle spese di lite nell’eventualitàdell’accoglimento della presente impugnazione, conconseguente mancata integrazione dei requisiti richiesti dall’art.360, primo comma, c.p.c. (e inammissibilità del motivo).10.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sonoregolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.11.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002.Numero registro generale 24912/2023Numero sezionale 278/2026 P.Q.MData pubblicazione 08/04/2026La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanoin Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 3.500,00 percompensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessoridi legge, da distrarre.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’udienza del 21 gennaio 2026Il Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];278 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2352/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 20/06/2023 R.G.N. 1209/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Napoli, confermando la pronunciaemessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda diNumero registro generale 24912/2023Numero sezionale 278/2026accertamento dello svolgimento di mansioni superiori diN uLmuercoi dai raccolta generale 8750/2026Data pubblicazione 08/04/2026Genovese presso il panificio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di lavoro straordinario, condannando il datore di lavoroal pagamento delle differenze retributive.2. La Corte distrettuale, per quel che interessa, condividendola complessiva valutazione delle risultanze istruttorie svolta dalgiudice di prime cure, ha ritenuto provato lo svolgimento die [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2014 sino allacessazione del rapporto (settembre 2015) nonché il lavorostraordinario, così come riferito da un teste che aveva svoltoessendo, il datore di lavoro, decaduto dalla prova testimoniale,a causa della tardiva costituzione in primo grado); al pari delgiudice di primo grado, la Corte territoriale ha ritenutosufficientemente e chiaramente illustrati, nel ricorsointroduttivo del giudizio, i tratti tipici della qualifica superiorerivendicata rispetto a quella attribuita (pur non essendo stateriportate per esteso le declaratorie contrattuali dei livelliprofessionali).3. Per la cassazione di tale sentenza il datore di lavoro haproposto ricorso affidato a tre motivi; la lavoratrice resiste concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2103 e 2697 c.c., per avere, la Corte territoriale,ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori da partedella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un’unica deposizioneNumero registro generale 24912/2023Numero sezionale 278/2026testimoniale; l’accertamento compiuto dalla Corte territoNruiamelero dèi raccolta generale 8750/2026Data pubblicazione 08/04/2026stato superficiale nonché privo di basi solide in quanto non èconforme alla legge essendo veramente riduttivo ritenere chela circostanza riferita dal teste possa ritenersi idonea alloscrutinio demandato al giudice.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2103 e 2697 c.c., per avere, la Corte territoriale ritenutoprovato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un’unica deposizione testimoniale,del tutto insufficiente a fondare il diritto preteso.3. I due motivi, che per stretta connessione vanno esaminaticongiuntamente, sono inammissibili.4. Questa Corte ha più volte affermato che “Spetta, in viaesclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fontidel proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamenteprevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvoi casi tassativamente previsti dalla legge” (cfr., da ultimo,Cass., n. 11718/2024; nello stesso senso, Cass. n. 2356/2022;Cass. n. 331/2020; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.17774/2015; Cass. n. 24679/2013; Cass. n. 27197/2011;Cass. n. 2357/2004).5. Inoltre, va rilevato che i motivi d’impugnazione ripropongonogli stessi motivi di gravame (dunque dell’impugnazione permotivi di merito della decisione di primo grado) e ciò costituisceulteriore profilo di inammissibilità dei mezzi d’impugnazionesvolti per essere avulsi dal paradigma dei motivi tassativamentefissato dall’art. 360 c.p.c. Invero, secondo il condivisoNumero registro generale 24912/2023orientamento di questa Corte, il motivo d'impugnazione è Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 8750/2026rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativoData pubblicazione 08/04/2026con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioniper le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, ladecisione è erronea, con la conseguenza che (visto che perdenunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione) l'esercizio del diritto d'impugnazione di unadecisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneosoltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino inuna critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita especifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali,per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti talerequisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimentodello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità,risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, èespressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.366 c.p.c., n. 4 (cfr, ex plurimis, Cass., n. 22478/2018 ;17823/2011 ; Cass. n. 359/2005).6. La violazione dell'art. 2697 c.c. è, inoltre, censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne fosse oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svoltodelle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass.n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nellasentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile unsovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sulNumero registro generale 24912/2023Numero sezionale 278/2026lavoratore che richieda il riconoscimento di un liveNlulmoe rod dii raccolta generale 8750/2026Data pubblicazione 08/04/2026inquadramento superiore e l’accertamento della osservanza diun orario di lavoro eccedente quello ordinario.7. Infine, la Corte territoriale ha rispettato i principi più volteaffermati da questa Corte in base ai quali l'accertamento dimansioni superiori deve essere condotto nel rispetto delcosiddetto procedimento trifasico (ex plurimis Cass. n.11037/2006; Cass. n. 752/2018), e, quindi, il giudice del meritoè tenuto: ad accertare le attività svolte in concreto; adindividuare la professionalità caratterizzante le qualificherilevanti (quella posseduta e quella della quale si domanda ilriconoscimento o, nell'impiego pubblico contrattualizzato, ilcorrispondente trattamento retributivo); a porre a raffronto irisultati delle due indagini, procedimento seguito dai giudici dimerito.8. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c. per avere, la Corte territoriale, condannato il sig.Iavarone al pagamento delle spese di lite, pronuncia che andràriformata in considerazione dell’accoglimento dei motivi diimpugnazione per cassazione.9. Il terzo motivo di ricorso si risolve nella invocazione di unadiversa regolazione delle spese di lite nell’eventualitàdell’accoglimento della presente impugnazione, conconseguente mancata integrazione dei requisiti richiesti dall’art.360, primo comma, c.p.c. (e inammissibilità del motivo).10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sonoregolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.11. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002.Numero registro generale 24912/2023Numero sezionale 278/2026 P.Q.MData pubblicazione 08/04/2026La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanoin Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 3.500,00 percompensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessoridi legge, da distrarre.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’udienza del 21 gennaio 2026Il Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]