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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 51758/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancata applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., entrato in vigore successivamente alla sentenza impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si limita a richiedere una delle sanzioni sostitutive indicate dal legislatore, senza neppure allegare la ricorrenza dei presupposti specifici della misura richiesta; Ritenuto, inoltre, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive CIAA delle pene detentive brevi,yla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228 - 01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancata applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., entrato in vigore successivamente alla sentenza impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si limita a richiedere una delle sanzioni sostitutive indicate dal legislatore, senza neppure allegare la ricorrenza dei presupposti specifici della misura richiesta; Ritenuto, inoltre, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive CIAA delle pene detentive brevi,yla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228 - 01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 o
Sentenza Cassazione n. 51758/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris