CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 48302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 4 marzo 2022 la Corte di appello di Bari confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina pluriaggravata. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di procura speciale, per "violazione del diritto di difesa".3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. ex art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l'impugnazione, tardivamente proposta. Il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza, emessa il 4 marzo 2022 e depositata il 31 maggio 2022, scadeva il 2 giugno 2022. Trattandosi di giorno festivo, il termine, ai sensi dell'art. 172, comma 3, del codice di rito, era prorogato di diritto al giorno successivo, 3 giugno 2022, dies a quo per l'impugnazione, da presentare nei successivi quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vale a dire entro lunedì 18 luglio 2022. Il ricorso, invece, è stato depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di Cerignola il 19 luglio 2022. 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 no