CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 1948
Cassazione n. 01469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1948 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre - con atto dal medesimo sottoscritto - avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 479 e 640 cod. pen.; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. peri., in quanto proposto da soggetto non legittimato. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, ha, infatti, anteposto - nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato - alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,". Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente, quale preclusione all'impugnativa anche avverso le impugnazioni personali proposte ai s>ensi dell'art. 311 cod. proc. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. IJ, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere