CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 13/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comrna 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia in data 14/09/2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 10.000 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all'ordine di lasciare il territorio dello Stato nel termine di 7 giorni dalla notifica dato dal Questore di Isernia il 28/09/2018, notificato in pari data e successivo all'ordine analogo dato dal Questore di Napoli il 29/11/2017; fatto commesso in Isernia il 12/10/2018. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 con conseguente nullità del provvedimento di espulsione, atteso che il nulla osta dell'autorità giudiziaria, che il questore deve sollecitare ai sensi della citata disposizione, non sarebbe stato richiesto. Infatti, quando era stato raggiunto dal provvedimento di espulsione, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già stato condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli e dal Giudice di pace di Agrigento; circostanza non accertata dalla polizia giudiziaria al momento del fermo dell'imputato, secondo quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], ispettore della Polizia di Stato, sentito all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Pertanto,, il procedimento di espulsione dal quale era scaturito l'ordine del Questore di Isernia del 28/09/2018 di lasciare il territorio dello Stato sarebbe viziato alla radice, in quanto emesso in un momento in cui egli era gravato da due sentenze definitive di condanna. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51, 54 e 388 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto adempiere all'ordine di lasciare il territorio nazionale perché, in tal modo, si sarebbe sottratto all'esecuzione della pena detentiva inflittagli dalle sentenze prima citate. Restando in Italia e scontando la pena inflittagli, l'imputato avrebbe adempiuto a un preciso dovere che grava su ogni condannato. Inoltre, egli avrebbe agito per evitare di commettere il reato di cui all'art. 388 cod. pen. e per sottrarsi a tutti gli effetti negativi conseguenti a uno stato di latitanza. Dunque, la sua condotta sarebbe stata scrirninata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, con cui la difesa deduce l'assenza di richiesta del nulla osta all'autorità giudiziaria e, di conseguenza, la illegittimità del provvedimento di espulsione (rectius dell'ordine di allontanamento del questore), la relativa questione è stata prospettata, per la prima volta, in sede di legittimità, donde la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 606, c:omma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, le censure testé riportate sono del tutto generiche, assumendosi, da parte della difesa, l'assenza di una richiesta di nulla osta all'Autorità giudiziaria, senza che però sia stato offerto alcun elemento specifico a conforto di tale asserzione, puramente labiale, la quale presupporrebbe una serie di accertamenti di fatto non esperibili in questa sede: dalla effettiva formulazione della richiesta di nulla osta all'Autorità giudiziaria da parte del Questore, alla relativa decisione da parte della stessa Autorità giudiziaria, al perfezionamento del meccanismo di silenzio-assenso previsto dal comma 3 dell'art. 13, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Ne consegue, conclusivamente, l'inammissibilità del primo motivo di doglianza. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, con cui la difesa evidenzia che l'imputato sarebbe stato destinatario dell'esecuzione di una pena detentiva alla quale non avrebbe potuto sottrarsi se non a pena di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, è la stessa sentenza impugnata a rivelare la manifesta infondatezza della relativa prospettazione. La Corte di appello, infatti, ha sottolineato che soltanto in data 16/04/2019 e, dunque, successivamente all'emanazione dell'ordine di allontanamento del Questore di Isernia, era stato emesso un ordine di esecuzione della pena inflitta a carico di [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, all'epoca dell'adozione del provvedimento questorile non sussisteva, in capo all'imputato, alcuna situazione potenzialmente giustificativa dell'omesso adempimento dell'ordine di allontanamento. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali. Così deciso in da