CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 24676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25720-2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale estesa in calce a l ricorso -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 1309/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositatail 30/3/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva a ccolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 47/1/2012della Commissione tributaria provinciale di Brescia , ch e aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni con cui l’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni in materia IVA e di imposta sostitutiva in relazione ad unità immobiliare, acquistata con contratto stipulato in data 17.3.2008, sul rilievo che l’immobile avesse una superficie superiore al limite di mq. 240 previsto dall’art. 6 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 42 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. d.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell’art. 52, comma 3, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 131 formulando «richiesta di annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta ... per difetto di valida sottoscrizione» da parte di soggetto non legittimato, in quanto privo dei poteri dirigenziali, deducendo altresì che, tale eccezione , in quanto rilevabile in ogni stato e grado di giudizio, poteva essere formulata anche nel presente grado di legittimità; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 42 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. d.P.R. 29/9/1973, n. 600, dell’art. 56 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 633, dell’art. 2697 cod. civ.e dell’art. 52, comma 3, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 131 formulando «richiesta di annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta ... per difetto di valida sottoscrizione» da parte di soggetto non legittimato, in quanto privo dei poteri dirigenziali, alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 37/2015, deducendo altresì che tale eccezione, in quanto rilevabile in ogni stato e grado di giudizio, poteva essere formulata anche nel presente grado di legittimità; 1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese; 1.4. trattasi,invero, come riconosciuto dalla stessa parte, di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, n é rilevabili d ’ ufficio (cfr. Cass. n n. 14477/2018; 25319/2017; 17041/2013;19164/2007; 7981 / 20 07), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass.n. 4087/2012); 1.5. è opportuno inoltre evidenziare che n el processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento - nella quale rientra il caso di sua sottoscrizione da persona diversa da quelle indicate nel primo comma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e per la quale, peraltro, vale anche l'espressa previsione di cui al all'art. 61, secondo comma, del d.P.R. cit. - non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio(cfr. Cass. n. 24669/2021); 1.6.la parte ricorrente, peraltro, non può neppure dolersi di non aver potuto impostare il ricorso introduttivo attraverso la denuncia della violazione anche delle suddette norme, dichiarate successivamente incostituzionali in parte qua, giacché, in presenza di una situazione normativa che al momento della presentazione del ricorso non consentiva quella denuncia, ben avrebbe potuto richiedere che fosse sollevata la relativa questione dicostituzionalità (cfr. Cass. n n. 7668/2008 ; 14314/2005);2.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 parte I tariffa Iallegata d.P.R. 26/4/1986 n. d.P.R. 26/4/1986 n. 131, della Tabella A parte II n. 21 allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 633, e dell’art. 6 d.m. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto di includere nel computo della «superficie utile» le cantine del piano interrato e il locale sottotetto dell’immobile, non abitabile; 2.2.la censura è infondata; 2.3. in tema di agevolazioni cd. «prima casa», ai fini dell'individuazione di un'abitazione di lusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all'utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere « lussuoso» dell'immobile, al checonsegue che il concetto di superficie «utile» non può restrittivamente identificarsi con la sola «superficie abitabile», dovendo interpretarsi l'art. 6 del d.m. n. 1072 del 1969 nel senso che è «utile»tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi (cfr. Cass. nn. 29643/2019, 19186/2019); 2.4. in particolare, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della «prima casa», di cui all'art. 1, comma 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione ratione temporisvigente, ci si deve riferire alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, sicché rientra nella superficie utile il sottotetto, trattandosi di locale non compreso in tale elencazione tassativa (cfr. Cass.n.18483/2016); 2.5. nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale,mediante valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità,se non nei limiti di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha dunque ritenuto includere nella superficie utile anche «due camere poste al piano interrato, dapprima conteggiate, poi inopinatamente qualificate cantine» ed il sottotetto; 2.6. avendo escluso, mediante apprezzamento in fatto, che nella specie trattavasi di locali ad uso cantina, e d avendo tenuto conto , nel computo della superficie utile,anche del locale sottotetto, la Commissione tributaria regionale si è pertanto uniformata ai principi di diritto dianzi illustrati; 3.1. con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale attribuito valore probatorio alla «ispezione diretta dell’immobile effettuata con il sopralluogo del 4.3.2011» dall’Agenzia del territorio, pur non essendo stato dato atto delle operazioni che furono eseguite in tale occasione, e mancando le fotografie atte a dimostrare la metratura e l’utilizzo dei locali dell’immobile della ricorrente; 3.2.la doglianza va parimenti disattesa in quanto, in conformità con l'orientamento consolidato di legittimità,trattandosi, nel caso del verbale ispettivo redatto dall’Agenzia del territorio, di atto pubblico dotato di efficacia probatoria privilegiata, ex art. 2700 c.c., fa piena prova, fino aquerela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti insua presenza, e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante(cfr., fra le tante, Cass. n. 9632/2016), ma tale materiale probatorio ècomunque liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr., fra le tante, Cass. n. 9251/2010); 3.3. alla stregua dei suddetti poteri non appare censurabile l'operato dei giudici di merito, i quali, dopo aver evidenziato i dati emersi «attraverso i dati desunti dalle planimetrie depositate presso ...(gli)... uffici ... (dell'agenzia del territorio)... mediante ispezione diretta dell'immobile effettuata con il sopralluogo del 04/03/2011», ritennero attendibili (e quindi in definitiva più veritiere) tali elementi probatori rispetto alle risultanze delle perizie tecniche prodotte dalla contribuente, in quanto inficiate da numerosi errori, imprecisioni e contraddizioni nei conteggi della superficie utile (cfr. pag. 2 sentenza impugnata); 3.4. così opinando la Commissione tributaria regionale si sottrae alle censure addebitate, non essendo incorsa in nessuna delle ritenute violazioni di legge e avendo fatto buon uso del potere discrezionale nella valutazione delle prove sancito dall'art. 116 c.p.c.; 4. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato; 5. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrentea pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso a