CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10730/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 708/2015depositata il 03/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.L'odierno ricorrente ha proposto opposizione alla stima dei terreni, siti nelComune di [OSCURATO:PERSONA], espropriati con decreto del 20 marzo 2015, perrealizzazione di una variante della strada statale Aurelia einterconnessione con i caselli dell'autostrada, lamentando la mancataconsiderazione dei danni per la perdita di una cisterna, la demolizione diuna strada, inquinamento acustico e atmosferico nonché diminuzione delNumero registro generale 20937/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 10730/2026Data pubblicazione 22/04/2026valore della porzione residua. L’ ANAS ha proposto domandariconvenzionale di determinazione dell’indennità di esproprio in misurainferiore.La Corte d'appello, espletata consulenza tecnica di ufficio, ha rilevatoche alla data del decreto di esproprio lo strumento urbanistico vigenteinquadrava l'area in oggetto come area di produzione agricola e respintole eccezioni del ricorrente, posto che la parziale edificabilità (manufattitecnici) era subordinata allo svolgimento di attività connesse con ilmantenimento, il recupero e la valorizzazione del territorio attività che nonerano ravvisabili al momento dell'esproprio. Qualificata dunque l'areacome agricola ha ritenuto condivisibile il metodo di stima comparativo dicui alla consulenza tecnica, esclusa la risarcibilità della cisterna perché giàindennizzata (demolizione cisterna) in altra espropriazione definita consentenza del Tribunale di Roma nel 2006 ed escluso anche il presuntodecremento del valore del fondo residuo come conseguenza della perditadella cisterna; ha escluso altresì il danno da inquinamento acustico inquanto non gravante in maniera specifica su questa porzione di fondo masu tutti i beni che si trovano in una certa posizione di vicinanza rispettoall'opera pubblica da realizzare. Pertanto, in accoglimento della domandariconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha determinatol'indennità di esproprio in misura inferiore rispetto a quella stabilita insede amministrativa.Polvani ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi.L'Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita per l’aziendaintimata ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale discussioneorale. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di fattodecisivo (art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.) Il ricorrente lamenta che la Corted’appello avrebbe omesso l'esame di una parte determinante dellaNumero registro generale 20937/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 10730/2026Data pubblicazione 22/04/2026relazione di consulenza ove si chiariva che la cisterna, costituente l'unicafonte di approvvigionamento idrico del terreno parzialmente espropriato,insisteva su una particella che era oggetto dell'espropriazione di cui sitratta ed era invece estranea ad una precedente procedura espropriativa,non conclusa entro i termini della dichiarazione di pubblica utilità, conconseguente giudizio risarcitorio relativo ad appropriazione acquisitivatenutosi innanzi al Tribunale di Roma. Ciò ha condotto il giudice a ritenereerroneamente che i riferimenti alla cisterna contenuti nella sentenza delTribunale di Roma riguardassero la perdita dell'intero manufatto e non giàil suo mero danneggiamento; tale errore ha determinato il mancatoindennizzo per la perdita della cisterna insistente sulla particella oggettodella seconda espropriazione.2.- Il motivo è inammissibile.Non può dirsi che sia stato omesso l’esame del fatto allegato daparte ricorrente poiché la Corte d’appello ha considerato la (originaria)presenza di una cisterna, specificamente al punto 6 della sentenza,laddove si evidenzia come sia incontestato che si tratti dello stessomanufatto di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 18072 del 2006.La Corte ha valorizzato quanto emerso nella consulenza tecnica espletatanella causa innanzi al Tribunale di Roma e nella stessa sentenzaconclusiva del giudizio laddove si è liquidato il valore corrispondente allademolizione della cisterna e non solo al suo danneggiamento. [OSCURATO:PERSONA] per questa ragione ha chiarito di ritenere irrilevanti leosservazioni rese (oltre che il quesito peritale) nella relazione tecnica del31 maggio 2019 ove si afferma che la cisterna insite invece nellaparticella della seconda espropriazione. In sintesi, la Corte è benconsapevole di ciò che ha affermato il consulente nella relazione diconsulenza con riferimento alla cisterna, ma l'ha ritenuto irrilevante inragione del fatto che la demolizione della cisterna era già statainteramente risarcita. Pertanto, con il primo motivo non si lamentaNumero registro generale 20937/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 10730/2026Data pubblicazione 22/04/2026l'omesso esame di un fatto decisivo ma come la Corte d'appello abbiavalutato il fatto stesso, censura inammissibile in questa sede posto cheessa non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti edelle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dallaparte, spettando, solo al giudice predetto individuare le fonti del proprioconvincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e laconcludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzodi prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); mentre alla Corte dicassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutareautonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare,sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservatol'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023).3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 54del D.P.R. 327/2001 e falsa applicazione degli artt. 112 e 702- bis cpc(art.360 c. 1 n. 4c.p.c.) Il ricorrente denuncia che la Corte abbiaconsiderato l'opposizione alla stima quale giudizio di tipo impugnatorio incontrasto con l'insegnamento della Corte di Cassazione sull'articolo 54 deltesto unico espropri, secondo il quale il giudizio di opposizione alla stimaintroduce un giudizio di determinazione della giusta indennità nonvincolata a quanto le parti abbiano chiesto; a causa di tale vizio lasentenza impugnata ha erroneamente escluso l'indennizzo per larecinzione del terreno, in quanto non contestato espressamente nelricorso, emerso solo in sede di consulenza tecnica d'ufficio, e dunqueritenuto estraneo alla domanda.4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art.42 c. 3 Cost. e dell’art. 32 del D.P.R. 327/2001 (art. 360 c. 1 n. 3.c.p.c.)Il quarto motivo è collegato al terzo e si lamenta l’omesso riconoscimentoNumero registro generale 20937/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 10730/2026Data pubblicazione 22/04/2026di indennizzo per recinzione, che avrebbe privato il proprietario del giustoristoro.5.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonoinammissibili entrambi.La Corte d'appello non ha affatto considerato il giudizio comeimpugnatorio, anzi espressamente alla pagina 3 della sentenza affermache si tratta di un giudizio sul rapporto nel quale il giudice deve procedereautonomamente alla determinazione del quantum dell'indennità, ma salvi ilimiti derivanti dall'operatività del principio della domanda; con ciò laCorte di merito ha reso chiaro alle parti che il giudice deve individuare icriteri legali di quantificazione, ma le allegazioni in punto di fattoincombono comunque sul ricorrente. In tal senso anche lagiurisprudenza di questa Corte (Cass. n.12966/2004) ove si afferma chel'improponibilità di questioni non dibattute in precedenza opera conesclusivo riferimento alle questioni che implicano una modificazione deitermini di fatto della controversia, e non anche a quelle la cui novitàconcerne i soli profili di diritto. In questo caso si tratta appunto di unaquestione di fatto introdotta tardivamente, sulla quale la Corte d’appelloha osservato che la questione della recinzione è una circostanza maiprospettata in ricorso ma solo in sede di osservazioni tecniche alla bozzadi consulenza sicché deve considerarsi una allegazione inammissibileperché tardiva.6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art.132 c. 1 n. 4 c.p.c. , error in procedendo e nullità della sentenza (art. 360c. 1 n. 4 c.p.c.). Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente in quanto è stata respinta la richiesta diaccertamento dell'indennità di occupazione di urgenza ai sensi dell'articolo22- bis del testo unico semplicemente affermando che va da sé che nonpuò accogliersi la domanda di determinazione della indennità dioccupazione. Si lamenta la motivazione incongrua ed incomprensibile dalNumero registro generale 20937/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 10730/2026Data pubblicazione 22/04/2026momento che è evidente che la determinazione di diversa indennità diespropriazione avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda dideterminazione dell'indennità di occupazione e di urgenza parametrata alladiversa indennità di esproprio anche se inferiore a quella già determinatain via amministrativa.7.- Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 22- bisdel D.P.R. 327/2001 (art 360 c. 1 n. 3c.p.c) Con questo motivo ilricorrente denuncia la mancata liquidazione della indennità di occupazionesotto il profilo di violazione di legge in quanto assume essere stata violatala norma che impone alla Corte d’appello di giudicare sulla domandaautonoma di accertamento dell'indennità di occupazione di urgenza per ilperiodo previsto dalla norma. Il ricorrente afferma che a pagina 15 delricorso in opposizione alla stima aveva chiesto la rideterminazionedell'indennità di occupazione di urgenza preordinata all'espropriazionerilevando che nella stima opposta si era calcolata l'indennità ex art. -22bis del testo unico presumendo che l'occupazione avrebbe avuto unadurata di 54 mesi ovverosia dalla data di immissione in possesso fino al 13gennaio 2014, mentre i terreni sono stati espropriati il 20 marzo 2015 .La Corte di merito avrebbe dovuto accertare il diritto dell'espropriato alricalcolo dell'indennità per il periodo intercorrente tra la data diimmissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità diespropriazione.8. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambiinammissibili.L’art. 22- bis comma V del testo unico espropri stabilisce che «Per ilperiodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data dicorresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilitoper l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, dacomputare ai sensi dell'articolo 50, comma 1». Ora, dal momento che lastima è stata determinata al ribasso rispetto a quella stabilita in sedeNumero registro generale 20937/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 10730/2026Data pubblicazione 22/04/2026amministrativa, la Corte d’appello ha ritenuto che non si potessedeterminare al rialzo – come era stato chiesto dal ricorrente- l’indennitàdi occupazione. La motivazione non è apparente, ma coerente con ildisposto dell’art. 50 del testo unico secondo il quale essa è dovuta «perogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso diesproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pariad un dodicesimo di quella annua».La Corte d'appello non ha negato che spetti al proprietariol'indennità di occupazione: ha semplicemente affermato che non vi erano ipresupposti per rideterminarla sulla base di quelle allegazioni che secondola difesa del proprietario avrebbero dovuto portare a una determinazionemaggiore della stima, all’evidenza sottintendo anche un giudizio di fattosulla rispondenza del quantum già stabilito alla cifra effettivamentedovuta, in ragione del tempo della occupazione, e in base al calcolo dafarsi, secondo il disposto dell’art 50, in percentuale sulla inferioreindennità di occupazione determinata in sede giudiziale.L'ultimo motivo di ricorso è poi strettamente collegato alle censureche precedono, sul preteso errore della Corte d'appello per non avereconsiderato tutti gli indennizzi dovuti per la perdita della cisterna e dellastrada, i danni per inquinamento acustico ed atmosferico, nella misura incui afferma che si sarebbe dovuto procedere alla rideterminazionedell'indennità di occupazione di urgenza tenendo conto quale base dicalcolo di un'indennità di espropriazione comprensiva di tutti gli indennizzidovuti; il che è esattamente quello che la Corte d'appello ha escluso.Quanto resto si tratta di censure di merito inammissibili in questa sede.Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sullespese in difetto di regolare costituzione della controparte. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 20937/2021Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 10730/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]