CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20955/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nio, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 656 del 6/5/2025;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del17/6/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Come si evince dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo haemesso decreto ingiuntivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] e in danno diMarco [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di euro 6.539,91, in forzadell’accordo raggiunto dalle parti in occasione di una vendita di immobile.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto un immobile in corso dicostruzione, per il prezzo di euro 125.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], ilNumero registro generale 14370/2025Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 20955/2026Data pubblicazione 20/06/2026quale, tra l’altro, si era impegnato ad accollarsi il mutuo residuo ancoragravante sul bene e a liberarla da ogni impegno economico verso la bancamutuataria. Quindi, l’ingiunzione aveva a oggetto le rate del mutuo cuiaveva fatto fronte la venditrice, in mancanza del pagamentodell’acquirente.Il Tribunale di Fermo ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo e,in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’opponente, hadichiarato la risoluzione del contratto di compravendita per il graveinadempimento della venditrice, che non aveva svolto i lavori ai quali siera impegnata.L’appello proposto dall’opposta soccombente è stato rigettato dallaCorte d’appello di Ancona con la sentenza indicata in epigrafe.2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.Il 16/2/2026 è stata formulata proposta di definizione accelerata exart. 380-bis c.p.c., nel senso della dichiarazione di inammissibilità emanifesta infondatezza del ricorso e nella stessa data la ricorrente haformulato istanza di decisione.Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, occorre rilevare che il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione accelerata può far parte del collegioinvestito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51,comma primo, num. 4), e 52 c.p.c., per le ragioni enunciate dalle SezioniUnite con la sentenza n. 9611/2024, alla quale è sufficiente in questa sederinviare.Numero registro generale 14370/2025Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 20955/2026Data pubblicazione 20/06/20262. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la falsa applicazione exart. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1453, co.1, e 1455 c.c., per avere lacorte territoriale accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione delcontratto, sull'erroneo presupposto della gravità dell'inadempimento dellavenditrice.La ricorrente si duole che il giudice abbia ritenuto la gravità del suoinadempimento, senza considerare che esso era successivo rispetto almancato pagamento delle rate di mutuo al quale l’acquirente si eraobbligato; la sua condotta doveva perciò essere considerata qualeeccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. Aggiunge che, pur inmancanza delle opere da lei garantite (tra le quali quelle di urbanizzazioneprimaria), il bene trasferito era “di per sé abitabile”.2.1. Il motivo non può essere accolto.Come già osservato nella proposta di definizione accelerata, la censurasi traduce nella critica, non consentita in questa sede, dell’apprezzamentoin fatto svolto dal giudice di merito, il quale ha legittimamente eseguito lacomparazione degli inadempimenti delle parti, giungendo alla conclusionein ordine alla gravità dell’inadempimento della venditrice.La Corte d’appello, valorizzando specificamente le dichiarazioni deitestimoni ascoltati, ha motivato la propria valutazione (punti da 11 a 14della sentenza) incentrandola su numerosi e univoci elementi, quali: lamancata ultimazione di assai significative opere, come quelle diurbanizzazione primaria; il consequenziale mancato rilascio del certificatodi collaudo, in relazione al cui rilascio vi era espressa previsionecontrattuale; l’impossibilità di ottenere l’abitabilità dell’immobile el’assenza di attestazione di regolarità urbanistico edilizia dell’immobilemedesimo. Non solo, perché la Corte d’appello ha valorizzato anche ilprofilo della piena consapevolezza della venditrice circa la perduranteimpossibilità di completare l’urbanizzazione primaria, emergente dalla suaNumero registro generale 14370/2025Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 20955/2026Data pubblicazione 20/06/2026vicinanza all’impresa realizzatrice dell’intera edificazione nell’ambito delpiano di lottizzazione.Quindi, la Corte territoriale ha preso in esame la condizione fisica egiuridica del bene in relazione alle previsioni del contratto dicompravendita e, dunque, la consistenza dell’inadempimento dellavenditrice, in sé e in comparazione a quello dell’acquirente. A fronte di ciò,neppure la memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c. della ricorrente coglie nelsegno, laddove deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto applicarel’art. 1460 c.c. e avrebbe omesso di valutare la clausola negozialeLa tesi della ricorrente è, in buona sostanza, che il giudice di merito nonavrebbe potuto ritenere la gravità del suo inadempimento a fronte delfatto che emergeva il previo inadempimento dell’acquirente, il quale si eraimpegnato a pagare le rate di mutuo da una data antecedente a quellastabilita per la ultimazione dei lavori da parte sua; e anzi, da questo datodoveva evincersi la fondatezza della sua eccezione d’inadempimento.Diversamente, anche su questi fatti la Corte territoriale dimostra disvolgere l’apprezzamento di fatto a essa riservato in termini immuni davizi logici e giuridici: argomenta (punti da 17 a 19 della sentenzaimpugnata) nel senso che l’obbligazione fondamentale dell’acquirente eradi liberare dal mutuo la venditrice; che questo obbligo era ancorato allaultimazione dei lavori che, però, non si era mai realizzata; che il mancatopagamento delle tre rate di mutuo era un fatto di oggettivo scarso rilievo,a fronte del totale inadempimento della venditrice rispetto al complessivoprogramma contrattuale.La censura, perciò, finisce per soffermarsi solo sul dato cronologicodelle prestazioni, senza considerare che il giudice del merito ha posto inrisalto specifici e congruenti elementi, nel quadro del programmacontrattuale, operando con ciò la debita valutazione complessiva delleprestazioni e dei rispettivi inadempimenti. Inoltre, senza considerare cheNumero registro generale 14370/2025Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 20955/2026Data pubblicazione 20/06/2026in materia di responsabilità contrattuale la valutazione della gravitàdell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazionicorrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c. c., costituisce questione di fatto, lacui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice delmerito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta damotivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici (Cass. n.6401/2015, Cass. n. 12182/2020). Senza considerare neppure che lavalutazione della gravità dell’inadempimento non si può risolvere sullabase di un profilo meramente temporale, addebitando la colpa alla parteche si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondoun criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loroincidenza sul sinallagma contrattuale (Cass. n. 14030/2025). Senzaconsiderare nemmeno che l’eccezione ex art. 1460 c.c. richiede lavalutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo allaloro proporzionalità rispetto alla funzione del contratto e alla loro reciprocaincidenza sull’equilibrio sinallagmatico; l’eccezione non può essere accoltaqualora risulti che l’inadempimento della parte nei cui confronti l’eccezioneè sollevata non è grave (Cass. n. 22626/2016). Nella fattispecie, si ripete,la ricorrente propone soltanto una diversa complessiva lettura delcompendio probatorio nel senso di escludere il proprio inadempimento e lasua gravità, ma non può trovare ingresso in sede di legittimità la letturadel compendio probatorio in termini alternativi rispetto a quelli eseguitidalla sentenza impugnata, in quanto il motivo di ricorso non può mairisolversi in una istanza di revisione del convincimento del giudice dimerito (Cass., Sez. Un., n. 24148/2013).3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360n.3 c.p.c. degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1457 c.c. per avere la Corted’appello erroneamente valutato come essenziale il termine stabilito incontratto per la ultimazione da parte della venditrice dei lavorisull’immobile.Numero registro generale 14370/2025Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 20955/2026Data pubblicazione 20/06/20263.1. Il motivo è inammissibile.Come pure rilevato dal controricorrente e come osservato nellaproposta di definizione accelerata, in nessuna parte della sentenzaimpugnata si è affermata - nemmeno implicitamente - la natura essenzialedel detto termine.Il solo fatto che al punto 15 della motivazione sia evidenziato che inbase ai patti i lavori dovevano essere ultimati “entro e non oltre il30.3.2017” non implica affatto che la Corte d’appello abbia attribuito aquel termine natura essenziale, specialmente alla luce della ben più ampiamotivazione svolta. La sentenza, infatti, si esprime diffusamente sul datooggettivo, non smentito dalla ricorrente, per cui la consegna del bene incondizioni di regolarità urbanistica non poteva avvenire nemmenosuccessivamente alla detta data - nonostante la disponibilità manifestatadall’acquirente per una consegna dell’immobile anche oltre la data indicatain contratto -, in considerazione della perdurante mancata urbanizzazioneprimaria.La censura, quindi, non si confronta con la complessiva motivazionedella sentenza impugnata, mostrando di non apprezzarne il significato,che non è stato in alcun punto fondato sulla considerazione della naturaessenziale del termine per l’ultimazione dei lavori. Come già esposto nellaproposta di definizione accelerata, risulta insuperabile l’accertamentosvolto dalla sentenza impugnata ai punti da 9 a 14 – comprensivo del datoche l’abitabilità non poteva essere ancora rilasciata al momento delladecisione. Così come esatta e insuperabile è la conclusione della sentenzain ordine alla gravità dell’inadempimento della venditrice, per il fatto chel’immobile - ancora al momento della decisione – non aveva lecaratteristiche intrinseche garantite e previste per il rilascio dellacertificazione mancante; né poteva acquisirle in tempi ragionevoli, per ilgrave inadempimento del lottizzante, del quale rispondeva la venditriceche, non solo non aveva chiarito la situazione della lottizzazione, maNumero registro generale 14370/2025Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 20955/2026Data pubblicazione 20/06/2026aveva anche garantito una condizione di abitabilità, pacificamente nonottenibile.4. Infine, il terzo motivo sulle spese di lite si sostanzia nella richiestadi nuovo governo delle stesse, per il caso di accoglimento del ricorso.4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nella propostadi definizione accelerata, in quanto difetta di autonomia, non censurandola statuizione delle spese in sé, ma chiedendo una nuovaregolamentazione delle spese in ragione dell’accoglimento del ricorso.La giurisprudenza invocata dalla ricorrente nella memoria ex art. 380bis-1 c.p.c. non è pertinente, perché attiene al diverso caso in cuil’impugnazione del capo sulle spese sia fondata su ragioni volte a fareemergere l’errore della relativa decisione, e perciò svolga censureautonome rispetto a quelle inerenti al merito della lite. Ciò non è nel casoin oggetto, giacché la ricorrente ribadisce anche nella memoria di chiederela riforma della pronuncia sulle spese non per un vizio autonomo dellastessa, che non è espresso nella censura, bensì in virtù di un diversoesame delle questioni inerenti all’inadempimento (pag. 7, ultimocapoverso della memoria).5. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, inapplicazione del principio della soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta didefinizione accelerata, devono essere pronunciate a carico della ricorrentele condanne ex art. 96 co. 3 e 4 c.p.c. previste dall’art. 380-bis co.3 c.p.c.Infatti, come evidenziato da Cass., Sez. Un., n. 27433/2023 e Cass.,Sez. Un., n. 28540/2023, l’art. 380-bis co.3 c.p.c., richiamando, per i casidi conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 c.p.c.,codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore,un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delNumero registro generale 14370/2025Numero sezionale 1589/2026Numero di raccolta generale 20955/2026Data pubblicazione 20/06/2026proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.Infine, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, inconsiderazione dell’esito del ricorso, va dato atto del sussistere deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi edeuro 7.000,00 per compensi, oltre 10% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, iva e cpa come per legge, con distrazione in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria;condanna la ricorrente ex art. 96 co. 3 e 4 c.p.c. al pagamento in favoredel controricorrente della somma di euro 5.000,00 e in favore della cassadelle ammende della somma di euro 2.000,00.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico della ricorrentedell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione del 17/6/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino