CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23625/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con ordinanza in data 05/05/2021, il Tribunale di CATANIA, pronunciando in sede esecutiva, rigettava la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente eseguite disposto con sentenza irrevocabile di condanna del 17/03/2006 della Corte di appello di Catania. Propone ricorso per cassazione la Tomasello deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di sospensìone della demolizione. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate alla Tomasello ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - il GE ha fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale solo la adozione (o la prossima adozione) di un provvedimento amministrativo insanabile con la disposta demolizione legittima la revoca o la sospensione dell'ordine stesso, circostanza esclusa dal Tribunale con argomenti di fatto fondati su prove il cui travisamento non viene nemmeno dedotto; - né la ricorrente prende posizione sull'ulteriore circostanza ostativa alla sospensione della demolizione costituita dalla prosecuzione degli abusi sull'opera oggetto dì richiesta di condono. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso