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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 32651/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21896-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; '7 l 9 <7_ - con troricorrente - avverso la sentenza n. 64/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata, per l'anno 2011, per avere prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione medesima; la Corte, in particolare, ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponesse la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44 (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), mentre, nel caso di specie, il reddito prodotto dalla professionista, in relazione all'anno indicato, era stato inferiore a detta soglia; avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura; la professionista ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di censura, l'INPS -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. nr. 98 del 2011, Ric. 2021 n. 21896 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- art. 18, commi 1 e 2 (conv. dalla legge nr. 111 del 2011), della legge nr. 247 del 2010, art. 21, comma 8, del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito non inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata; il ricorso è fondato nei termini che seguono; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021); dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno.

A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di Ric. 2021 n. 21896 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -3- esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.); tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello di Torino che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche, in motiv., Cass. nn. 11003 e 35475 del 2021; Cass. nn. 9392 e 17804 del 2022, in fattispecie analoghe sia pur riferite anche ad altre Corti di appello), ha deciso la controversa individuando nella soglia di euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo; non essendosi, dunque, la Corte di merito uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che procederà al richiesto accertamento di fatto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Torino, in diversa composizione, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21896-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; '7 l 9 <7_ - con troricorrente - avverso la sentenza n. 64/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata, per l'anno 2011, per avere prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione medesima; la Corte, in particolare, ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponesse la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44 (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), mentre, nel caso di specie, il reddito prodotto dalla professionista, in relazione all'anno indicato, era stato inferiore a detta soglia; avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura; la professionista ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di censura, l'INPS -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. nr. 98 del 2011, Ric. 2021 n. 21896 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- art. 18, commi 1 e 2 (conv. dalla legge nr. 111 del 2011), della legge nr. 247 del 2010, art. 21, comma 8, del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito non inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata; il ricorso è fondato nei termini che seguono; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021); dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di Ric. 2021 n. 21896 sez. ML - ud. 17-05-2022 -3- esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.); tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello di Torino che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche, in motiv., Cass. nn. 11003 e 35475 del 2021; Cass. nn. 9392 e 17804 del 2022, in fattispecie analoghe sia pur riferite anche ad altre Corti di appello), ha deciso la controversa individuando nella soglia di euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo; non essendosi, dunque, la Corte di merito uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che procederà al richiesto accertamento di fatto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Torino, in diversa composizione, a
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