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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 06511/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33286/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Premesso che la memoria presentata dalla difesa dell'imputato 1'11 gennaio 2024 è intempestiva, in quanto non rispettosa del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. e che, in ogni caso, essa non contiene considerazioni utili a sovvertire le argomentazioni di seguito riportate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio circa la simulazione dell'acquisto delle quote da parte del prevenuto - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, inoltre, che il medesimo motivo è portatore di una critica diretta ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, secondo un approccio che non è consentito in sede di legittimità A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assunzione della prova testimoniale dei fratelli Riviera e del commercialista Bortolini - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che non disvelano crepe nella risposta resa dalla Corte territoriale ma che, ancora una volta, adducono circostanze di fatto a supporto della rivisitazione del giudizio in ordine alla superfluità dell'attività oggetto della richiesta di rinnovazione; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla dimostrazione del dolo con riguardo alla responsabilità per bancarotta fraudolenta - è indeducibile per le stesse ragioni di cui al primo motivo di ricorso; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n.2 in luogo dell'art.217, comma 2, legge fallimentare — patisce gli stessi limiti del primo e del terzo motivo di ricorso; Rilevato che il quinto motivo — con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla dimostrazione della gravità del fatto commesso, ai fini della valutazione degli effetti della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che il relativo onere motivazionale è tanto più attenuato quanto più la pena si avvicini al minimo edittale; che nella specie è stata inflitta la pena di due anni e quattro mesi di reclusione e che l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33286/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Premesso che la memoria presentata dalla difesa dell'imputato 1'11 gennaio 2024 è intempestiva, in quanto non rispettosa del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. e che, in ogni caso, essa non contiene considerazioni utili a sovvertire le argomentazioni di seguito riportate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio circa la simulazione dell'acquisto delle quote da parte del prevenuto - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, inoltre, che il medesimo motivo è portatore di una critica diretta ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, secondo un approccio che non è consentito in sede di legittimità A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assunzione della prova testimoniale dei fratelli Riviera e del commercialista Bortolini - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che non disvelano crepe nella risposta resa dalla Corte territoriale ma che, ancora una volta, adducono circostanze di fatto a supporto della rivisitazione del giudizio in ordine alla superfluità dell'attività oggetto della richiesta di rinnovazione; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla dimostrazione del dolo con riguardo alla responsabilità per bancarotta fraudolenta - è indeducibile per le stesse ragioni di cui al primo motivo di ricorso; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n.2 in luogo dell'art.217, comma 2, legge fallimentare — patisce gli stessi limiti del primo e del terzo motivo di ricorso; Rilevato che il quinto motivo — con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla dimostrazione della gravità del fatto commesso, ai fini della valutazione degli effetti della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che il relativo onere motivazionale è tanto più attenuato quanto più la pena si avvicini al minimo edittale; che nella specie è stata inflitta la pena di due anni e quattro mesi di reclusione e che l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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