CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 23742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 27/02/2026, il tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione, adito per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza del 20.2.2007 del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 14.6.2008, ha rigettato la domanda. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di impugnazione.3. Deducono il vizio di violazione di legge e di motivazione non avendo il giudice rilevato come l'area su cui insisterebbe l'immobile da demolire non appartenga a [OSCURATO:PERSONA] - la quale oltre a non essere autrice dell'abuso non ne sarebbe quindi proprietaria, come anche il co- ricorrente [OSCURATO:PERSONA] -, bensì ad altro soggetto, quale l'[OSCURATO:PERSONA], oggi Regione Campania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nella ordinanza impugnata, senza che sul punto emerga alcuna confutazione specifica in ricorso, il giudice ha riassunto i motivi dedotti in sede di esecuzione, sintetizzati nella tesi per cui le opere sarebbero state in parte già demolite e in quello per cui accanto ad esse esiterebbe un piccolo manufatto non rientrante tra quelli oggetto di condanna irrevocabile, rispetto al cui procedimento penale la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata assolta dai reati ascrittile, essendo emerso che l'immobile preesistente sull'area era stato demolito e poi ricostruito da altro distinto soggetto cui il coniuge della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva dato in disponibilità l'originario manufatto. In altri termini, come precisa il giudice, vi sarebbe, secondo la difesa, una coincidenza tra l'originario immobile abusivo e quello frutto di demolizione e ricostruzione di cui al sopra citato procedimento penale in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata assolta da ogni responsabilità, posto che la stessa sarebbe da ascriversi ad altro soggetto che, attraverso il coniuge della [OSCURATO:PERSONA], aveva acquisito la disponibilità del primo manufatto poi demolito e ricostruito. Su tali assunti il giudice ha risposto: innanzitutto, senza alcuna confutazione rinvenibile in ricorso, ha precisato che non emerge alcuna prova della ritenuta coincidenza tra l'abuso oggetto di demolizione e il manufatto di cui al procedimento in cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta. Determinazione, quest'ultima, che trascurata del tutto in ricorso, deve ritenersi ormai consolidata e tale da rendere evanescente e soprattutto irrilevante, ai fini in esame, ogni correlata e conseguente osservazione difensiva, quale quella, ulteriore, per cui la zona ove insisterebbe il manufatto dal cui reato la [OSCURATO:PERSONA] è risultata assolta, appartenendo alla Regione Campania, renderebbe la stessa [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] estranei ad ogni qualifica di proprietari e quindi lontani da ogni onere di demolizione. In altri termini, alla luce della esclusa, dal giudice, coincidenza tra i due manufatti, se l'area del manufatto in rapporto al quale è intervenuta assoluzione non coincide con quella del manufatto oggetto dell'ordine di demolizione, ogni vicenda inerente al diritto di proprietà della prima non interferisce sulla proprietà del secondo. A completamento di quanto sinora osservato, va ricordato che sussiste un onere di specifica confutazione del riepilogo delle contestazioni così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata (nel caso di specie ordinanza), allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta incassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01). Nello specifico allora, alla mancata confutazione del rilievo del giudice, circa la non coincidenza delle aree dei due manufatti, che stronca alla radice ogni tesi per cui la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe proprietaria dell'immobile da demolire, si aggiunge un ulteriore motivo di inammissibilità: la tesi della esclusione della qualifica della [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] quali proprietari non è stata mai dedotta dinnanzi al giudice della esecuzione, come ancora una volta emerge dall'incontestato riepilogo delle censure difensive presente nella ordinanza impugnata. Né la difesa, in violazione peraltro del principio di autosufficienza del ricorso, dichiara nello stesso di allegare la documentazione dimostrativa della predetta tesi di assenza della proprietà dell'opera da demolire, accompagnata dalla prova della sua previa produzione in sede di esecuzione. E tantomeno la difesa, in ogni caso, con ulteriore deficit di specificità, illustra specificamente i dati e le ragioni in essa documentazione contenuti, che deporrebbero per la esclusione della qualifica di proprietari. Dati e ragioni che, come noto, non possono certo essere affidati e demandati alla autonoma ricerca del giudice di legittimità. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDepositata in Cancelleria °ggi, 26 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pita