CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38425/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il processo con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena detentiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni 2 e mesi 4 di reclusione, ed euro 4.000 di multa, per i reati di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cessione e detenzione, a fini di spaccio, di hashish e marijuana, in data 10 gennaio 2020), ritenuta la continuazione ed applicata la riduzione per il rito, escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine 1) alla eccessiva quantificazione della pena in misura superiore alla media edittale, nonché 2) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente su asseriti contatti dell'imputato con ambienti criminali dediti allo spaccio, senza valutazione delle deduzioni difensive sul punto; 3) all'omessa motivazione relativamente al quarto motivo di appello, con cui si è chiesta la riduzione dell'aumento di pena ex art. 81 cod.pen. 3.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Come da consolidata giurisprudenza, l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (cfr., tra le varie, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). Nel caso di specie, tuttavia, il giudice d'appello, in modo esaustivo, non manifestamente illogico e privo di contraddizioni, ha prima evidenziato le circostanze, rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod.pen., in base alle quali è stata esclusa la quantificazione nel minimo della pena base (in particolare sottoposizione dell'imputato a misura cautelare per fatti analoghi e diversità di sostanze), e, poi, si è soffermato su quelle che, comunque, hanno giustificato una riduzione della pena rispetto a quella applicata in primo grado (quantità non esorbitante e natura delle sostanze - droghe leggere). 3. La seconda doglianza, avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è meramente ripetitiva di quella proposta in appello e non si confronta affatto con le puntuali e coerenti argomentazioni del giudice dell'impugnazione. Difatti, la Corte territoriale ha valorizzato, alla luce dell'art. 133 cod.pen., il coinvolgimento dèll'imputato in altri episodi ed i suoi contatti con gli ambienti criminali, e ha valutato le deduzioni difensive, escludendo però, il rilievo della confessione alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 .del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). Peraltro, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Ad ogni modo, la censura è generica nella parte in cui non evidenzia quali circostanze avrebbero dovuto essere considerate da parte del giudice di merito e la cui mancata valutazione avrebbe determinato l'illogicità della motivazione. 4. Il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancanza di motivazione su una delle doglianze formulate in appello, è, invece, fondato, atteso che, in effetti, la Corte territoriale non ha in alcun modo giustificato, nonostante la puntuale censura dell'appellante, la quantificazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod.pen., limitandosi a lasciare invariato sul punto il trattamento sanzionatorio contenuto nella sentenza di primo grado. Del resto va ricordato che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'impugnazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione impone al giudice del gravame di motivare corrispondentemente sul punto in quanto al principio devolutivo dell'appello consegue il potere-dovere del giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione, sempre che l'impugnante vi abbia interesse (Sez. 3, n. 550 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Pettè, Rv. 278279 - 01). Pertanto, in sede di appello, il giudice dell'impugnazione, laddove l'impugnazione verta specificamente sul profilo dell'aumento ex art. 81 cod.pen., ha uno specifico onere motivazionale. A ciò si aggiunga che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017 dep. 2018, S., Rv. 271830). A ciò si aggiunga che, secondo la recente notizia di decisione, le Sezioni Unite, con decisione del 24 giugno 2021, hanno affermato il principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, con sul punto alla Corte di appello di Napoli - altra Sezione per nuovo giudizio, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione e rinvia sul punto alla Corte di appello di Napoli - altra Sezione. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod.proc.pen., dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]