CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 36502/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato nel censurare la ritenuta sussistenza della recidiva, che ha correttamente valorizzato l'inincidenza delle plurime precedenti vicende processuali sulla pericolosità del ricorrente, la mancanza di resipiscenza e la natura non occasionale del reato per il quale si era proceduto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2025