CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 40306/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/05/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, confermava il provvedimento del 25 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura cautelare carceraria a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati di cui agli artt. 74 (capo 34) e 73 (capo 36) d.P.R. n. 309 del 1990, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Vasapollo avrebbe fatto parte, con il ruolo di capo e promotore, nonché di referente del clan camorristico Ciccarelli-Sautto, di un'associazione armata dedita al narcotraffico, operante sulle piazze di spaccio del [OSCURATO:PERSONA] di Caivano, controllate dal suddetto clan (dal 2013 al marzo-aprile 2020); nonché avrebbe acquistato per lo spaccio in più occasioni cospicui quantitativi di stupefacente (cocaina e marijuana) (dal 14 gennaio 2014 all'il. febbraio 2017). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 178, 192, 273 cod. proc. pen. con riferimento al reato associativo e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza è affetta da una motivazione apparente che , non applicando i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. al narrato dei collaboratori, ha finito per confermare la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo. La difesa in sede di discussione aveva censurato l'attendibilità del narrato del collaboratore Masi del 2017 (secondo il quale, i figli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e Marco gestivano una piazza di spaccio unitamente con il ricorrente, che aveva preso il posto del figlio Mariano dopo l'arresto di quest'ultimo) perché smentita da altri elementi probatori in atti (il Tribunale del riesame nel 2019 aveva esaminato per altra vicenda cautelare riguardante il ricorrente le dichiarazioni del Masi pervenendo all'annullamento del titolo cautelare in quanto lo aveva ritenuto inattendibile in ordine al ruolo attribuito al ricorrente quale gestore della piazza di spaccio; e ciò sulla base di una captazione ambientale del 2014 in cui era stato proprio il Masi a spiegare cosa sarebbe accaduto nel clan dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], ovvero che avrebbe assunto lui la gestione delle piazze di spaccio). Il Tribunale ha superato tale dato obiettivo con una motivazione apparente e priva di ancoraggio documentale al fine di giustificare la falsità della dichiarazione del Masi: si è limitato a sostenere che la ambientale si riferiva ad un tema difforme (i proventi spettanti al figlio Mariano quale affiliato). In ogni caso sarebbe stato logico, secondo la tesi seguita dal Tribunale, che la convivente di Mariano, che si lamentava dei mancati proventi della piazza di spaccio, anziché rivolgersi al Masi avesse chiesto direttamente al suocero. Il Tribunale non si è confrontato poi con l'assenza di precisazione del collaboratore sul periodo di cogestione da parte del ricorrente. Andava a tal fine considerata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato il 29 aprile 2016 e di lì a breve anche lo stesso Masi era stato arrestato, iniziando ad ottobre 2016 a collaborare con la giustizia.Sono stati violati i principi in tema di valutazione delle chiamate di correità e in particolare di utilizzabilità frazionata del narrato. Andava considerato che Masi nelle sue dichiarazioni aveva omesso di ammettere quanto emerso dalla captazione. Viola i principi di cui all'art. 192 cod. proc. pen. anche la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Montesano. In sede di discussione la difesa aveva segnalato che questi aveva reso rivelazioni (quanto alla gestione della piazza di spaccio da parte del ricorrente) de relato (interrogatorio del 17 ottobre 2026), divenute poi nei successivi interrogatori improvvisamente di fonte diretta. Inoltre, il collaboratore ha dimostrato di non conoscere direttamente i fatti avvenuti dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (era andato via dai luoghi). Inoltre, il Tribunale ha utilizzato in assenza di contraddittorio le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] "miracolosamente" versate nel fascicolo del riesame. In assenza di avviso di deposito di tali dichiarazioni, è stata omessa una corretta valutazione delle stesse: il collaboratore, arrestato nel 2019 con il ricorrente, non ha contestualizzato la condotta del ricorrente (che dal gennaio 2018 al novembre 2019 era in stato di custodia cautelare). E' stato violato il diritto di difesa atteso che i verbali delle dichiarazioni di Iuorio non hanno formato oggetto di valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari e non erano tra quelli trasmessi ai sensi dell'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. Non si comprende quando tali verbali siano stato inviati al Tribunale del riesame (non risultano neppure depositati in udienza) e il Tribunale non si è curato di verificare se gli stessi siano stati valutati dal Giudice per le indagini preliminari. Infine, viziata è la valutazione dei riscontri (gli sms dei corrieri del clan del gennaio 2017 e le captazioni ambientali del marzo-aprile 2017) in ordine al contesto temporale dei fatti narrati dai collaboratori. I collaboratori invero riferivano fatti del 2013 (Marrone), ovvero fatti precedenti all'arresto dell'aprile 2016 di [OSCURATO:PERSONA] (Montesano), ovvero fatti tra il dicembre 2014 e l'aprile 2016 e comunque avvenuti fino al momento della collaborazione del dicembre 2016 (Masi), ovvero fatti precedenti all'arresto del ricorrente del gennaio 2018 (Iuorio). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Sul carattere armato dell'associazione il Tribunale non ha motivato affatto. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.Anche sull'aggravante mafiosa il Tribunale ha motivato in modo apparente, non argomentando nulla sul metodo e sulla finalità mafiosi, essendo insufficiente a tal fine la sola argomentazione che le piazze di spaccio operavano sotto l'egida del clan camorristico. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274, 292 cod. proc. pen. e alle esigenze cautelari. Il Tribunale si è affidato alla sola presunzione relativa di pericolosità non considerando la datazione dei fatti (che non vanno oltre il febbraio 2017), non risultando elementi sintomatici della attualità della sua partecipazione in epoca successiva. Il Tribunale non ha considerato il periodo di detenzione (gennaio 2018- novembre 2019) espiato in regime alternativo al carcere, dimostrativo della adeguatezza di misure non carcerarie, e il trasferimento del ricorrente in Calabria, lontano dal contesto di appartenenza. Vi è un difetto assoluto di motivazione sul punto, risultando generico il riferimento a condotte di evasione (senza indicare la data di commissione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo va evidenziato preliminarmente che molte delle questioni relative al merito e alla portata del compendio indiziario non risultano sollevate davanti al Tribunale del riesame (come si ricava dalla sintesi della ordinanza impugnata) ed è solamente genericamente sostenuto dal ricorrente che esse sia state proposte in sede di discussione. Esaminata in questa prospettiva, l'ordinanza impugnata risulta immune dai vizi denunciati che in molti punti, come sopra indicato, attingono al merito della valutazione delle evidenze investigative (eventuali discrasie, errori o travisamenti nella loro lettura dovevano essere fatti valere davanti al giudice del riesame) e propongono una lettura alternativa e soltanto atomistica delle dichiarazioni dei collaboratori, che venivano invece a convergere tra loro sul dato dimostrativo dell'appartenenza nel tempo del ricorrente al sodalizio criminale di cui al capo 34). I diversi collaboratori avevano infatti fornito per epoche differenti la descrizione della gestione della piazza dei Vasapollo, che veniva complessivamente a coprire il periodo 2013-2020, oggetto della provvisoria incolpazione. 2.1. In particolare, in ordine alle dichiarazioni del Masi, il Tribunale ha fornito una giustificazione del tutto congrua e non manifestamente illogica della rilevanza dell'ambientale del 2014: quanto risultante a tale data (ovvero in occasione del primo arresto del figlio del ricorrente, Mariano) non veniva a smentire la situazione riferita dal Masi nel 2017, ovvero l'assunzione da parte del ricorrente delle redini del sodalizio dopo il secondo arresto del figlio (risalente all'aprile 2016). Le dichiarazioni di Masi in ogni caso avevano ricevuto conferma da altre dichiarazioni (in tal senso era ritenuto irrilevante l'annullamento della misura cautelare nel 2019, che si fondava su elementi diversi e più limitati). 2.2. Quanto alle dichiarazioni di Tuono, va preliminarmente chiarito che le stesse sono state utilizzate dal Giudice per le indagini preliminari per comporre il quadro indiziario a carico del ricorrente e sono stati riportati nel corpo dell'ordinanza genetica ampi stralci dei relativi verbali (pagg. 718 -727), anche attinenti alla persona del ricorrente, quale intraneo del sodalizio (pagg. 719 e 721). Pertanto, devono ritenersi precluse in questa sede le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento sia alla trasmissione dei relativi verbali al Tribunale del riesame, trattandosi di questione non sollevata davanti al Tribunale del riesame e che non può essere proposta la prima volta nel giudizio di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 47559 del 16/07/2019, Rv. 277991), sia al mancato deposito dei medesimi verbali in cancelleria ai sensi dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., che determina la nullità a regime intermedio dell'interrogatorio di garanzia, che era deducibile quindi sino al compimento di tale atto (Sez. U, n. 26798 del f/i 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349). Parimenti preclusa, in quanto non sollevata davanti al giudice del merito, è la questione sulla dedotta carente valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari delle dichiarazioni dello Tuono in assenza dei relativi verbali (tra l'altro solo genericamente ipotizzata dal ricorrente). Relativamente al quadro indiziario, va evidenziato che Tuono, intraneo di primissimo piano del clan camorristico che aveva la gestione di tutte le piazze di spaccio del [OSCURATO:PERSONA] di Caivano (era il braccio destro dei Sautto), aveva confermato il dato riferito da Masi, ovvero che il ricorrente gestiva con il figlio Mariano la piazza di spaccio al [OSCURATO:PERSONA] per poi assumerne la direzione con l'arresto di quest'ultimo. Quanto alla contestualizzazione temporale delle propalazioni del collaboratore, il ricorrente solleva rilievi che attengono al merito. Quel che è sufficiente rilevare è che il collaboratore ha riferito della gestione della piazza dei Vasapollo sino al momento (marzo-aprile 2020) in cui venne a cessare il controllo su di essa da parte del clan camorristico Sautto. 2.3. Il Tribunale ha poi indicato, a conforto delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, gli esiti di captazioni risalenti al gennaio 2017 (sms dei corrieri del clan) e marzo-aprile 2017 (conversazioni ambientali registrate nella base logistica del clan) che restituivano una stabile attività del ricorrente di commercio di droga con il clan Sautto (come dimostrava, la solidità dei rapporti e i rilevanti guadagni derivanti per il clan dalle sue forniture). A queste evidenze si aggiungevano, come ulteriore riscontro, le convergenti dichiarazioni dei collaboratori Montesano e Marrone. 2.4. Così ricostruito il quadro indiziario, le altre censure versate nel primo motivo di ricorso, oltre che generiche e di fatto, non appaiono neppure prima facie rilevanti. Quanto in particolare al Montesanto, è sufficiente rilevare che costui era intraneo al clan camorristico e aveva riferito notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti quindi patrimonio comune, non assimilabili quindi a dichiarazioni de relato (tra tante, Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Rv. 273344) e che in ogni caso il carattere derivato delle informazioni da lui rese non veniva ad incidere di per sé sulla valutazione del suo narrato, posto che la chiamata in correità può trovare riscontro anche in una chiamata "de relato". In ordine ai contenuti del narrato di Montesano e Marrone, i rilievi sono di merito e comunque non incidono sulla tenuta del ragionamento giustificativo, posto che le dichiarazioni rese da costoro non dovevano assurgere a prova autonoma, ma soltanto confermare la riferita appartenenza del ricorrente al sodalizio criminale negli anni di riferimento della contestazione cautelare. 3. Con riferimento al secondo e terzo motivo relativo alle ritenute circostanze aggravanti, va rammentato il principio secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (per tutte, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508). Nella specie, tale interesse non è stato dedotto e non risulta in ogni caso ricorrere nel caso in esame, stante la contestazione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Quanto alle esigenze cautelari, i rilievi sono generici rispetto alla motivazione offerta dal Tribunale sul punto, che ha fatto leva non solo sulla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ma anche sulla gravità dei fatti e in particolare sulla capacità criminale del ricorrente (testimoniata dalla sua corposa storia criminale, gravata da plurimi precedenti penali o carichi pendenti per delitti in materia di armi, per delitti associativi di cui all'art. 416-bis 6 cod. pen. e all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per delitti in materia di stupefacenti e di evasione) per dimostrare la attualità del pericolo di recidiva. Ebbene, anche la personalità dell'indagato costituisce, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. cg, cod. proc. pen., uno degli indici rivelatori della attualità del pericolo di reiterazione delittuosa, ovvero della presenza di occasioni prossime al reato (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, in motivazione). Anche con riferimento alla scelta della misura carceraria il ricorrente articola censure generiche, basate su argomentazioni di merito, per contrastare il ragionamento del Tribunale, che non dimostra manifeste illogicità o errori di diritto quanto alla ritenuta inadeguatezza di misure non carcerarie, testimoniata dalle pregresse evasioni perpetrate dall'indagato e dalla ricaduta in delitti di estrema gravità. 5. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore