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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 30987/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, cod. pen. e 392 cod. pen.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sull'effetto intimidatorio della condotta e pagg. 2 e 3 sull'esclusione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta omessa motivazione sulla possibilità concreta e tempestiva di ricorso all'autorità giudiziaria, è generico e manifestamente infondato, poiché adduce un imminente pericolo per la salute, senza specificarlo, quando già la Corte di appello ha chiarito che nessuna prova era stata offerta sul punto, inoltre l'ordinamento appresta strumenti di tutela di urgenza volti ad accertare il pericolo e a prevenirlo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile (contenuta nella memoria depositata il 9 giugno 2026) di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata, come nella specie, oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641).

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, cod. pen. e 392 cod. pen. Ritenuto che il primo e il secondo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sull'effetto intimidatorio della condotta e pagg. 2 e 3 sull'esclusione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta omessa motivazione sulla possibilità concreta e tempestiva di ricorso all'autorità giudiziaria, è generico e manifestamente infondato, poiché adduce un imminente pericolo per la salute, senza specificarlo, quando già la Corte di appello ha chiarito che nessuna prova era stata offerta sul punto, inoltre l'ordinamento appresta strumenti di tutela di urgenza volti ad accertare il pericolo e a prevenirlo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile (contenuta nella memoria depositata il 9 giugno 2026) di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata, come nella specie, oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641). P.Q.M. Dichia P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30987/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris