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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 15464/2026

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e pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -931 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiCHIARA SPERA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1267/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/04/2023 R.G.N. 2511/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19557/2023udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].N umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento delData pubblicazione 20/05/2026ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale della stessa città che in accoglimento del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato che l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Malta -A.C.I.S.M.O.M. (successivamente: ACISMOM) era tenuta, inrelazione ai contratti annuali di natura libero professionaleintercorsi nel periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 aprile 2018 alversamento dei contributi previdenziali presso il [OSCURATO:PERSONA] i medici ambulatoriali dell’ENPAM.La Corte ha ricordato che il Tribunale aveva ritenuto chel’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di diritto pubblicointernazionale, svolgesse nei centri antidiabetici da lui gestiti -equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubblici ospedalieriitaliani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività in convenzionecon il SSN, o comunque equiparata ad Istituti che operano intale ambito, tal che era riconducibile tra gli “Istituti del ServizioSanitario Nazionale comunque denominati” che sono tenuti anorma del Regolamento dell’ENPAM al versamento dei contributial [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente.Nel richiamare il contenuto dell’art. 48 della legge n. 833 del1978 il giudice di appello ha rammentato che il 14 gennaio 1983era stato stipulato tra l’ACISMOM e l’Ordine dei medici di [OSCURATO:PERSONA] un accordo con il quale erano stati regolamentati irapporti libero professionali con gli operatori sanitari dei centriNumero registro generale 19557/2023antidiabetici (CAD) stabilendosi che con apposito regolamento,N umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026da emanarsi entro il 30 giugno 1983, sarebbe stato disciplinatoData pubblicazione 20/05/2026un adeguato sistema previdenziale e che, nelle more,l’ACISMOM avrebbe costituito un fondo cumulativo fruttifero afavore di tutti gli operatori sanitari presso la propria cassa conun contributo del 10% dei compensi spettanti agli operatorisanitari sin dal 1 gennaio 1983.Ha poi ricordato che il Fondo non era stato costituito e che ilRegolamento non era stato adottato.Per l’effetto la Corte di merito ha ritenuto che l’espressionecontenuta all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 “Gli stessicriteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitariche erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione inambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati conla regione” non potesse che significare che, nei limiti dellacompatibilità, anche i sanitari che non siano convenzionati inproprio ma che prestino la loro opera in ambulatoriconvenzionati con la Regione, come il dott. [OSCURATO:PERSONA], fosserosoggetti all’art. 48.Inoltre, ha sottolineato che, in base ai Regolamenti dell’ENPAM,anche per i medici in rapporto libero professionale con enti inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] sussisteval’obbligo di versamento dei contributi ed ha accertato quindiche, specificatamente, l’attività era stata prestata sempre infavore di pazienti pervenuti tramite il servizio sanitarionazionale in quanto i CAD dell’ACISMOM fanno parte del serviziosanitario nazionale e dunque sono equiparati con il loropersonale agli enti pubblici ospedalieri anche a livelloprevidenziale.Infine, ha ritenuto che la richiesta di detrazione della pensionespettante fosse inammissibile essendo stata avanzata solo inNumero registro generale 19557/2023appello evidenziando altresì che con la sentenza di primo gradoN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026era stata pronunciata una condanna generica al risarcimento delData pubblicazione 20/05/2026danno la cui liquidazione era stata demandata ad un separatogiudizio.2.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta -A.C.I.S.M.O.M. che articola quattro motivi di ricorsoulteriormente illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con tempestivo controricorso ed hadepositato memoria illustrativa.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni iscritte ed hachiesto che la Corte accolga il ricorso.All’esito della discussione all’odierna udienza la Corte si èriservata la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978; deiRegolamenti ENPAM del 1976 e del 1983; dell’art. 39 del d.P.R.n. 316 del 1990; dell’art. 37 dell’A.C.N. del 1994; dell’art. 48dell’A.C.N. del 2005 e dell’art. 50 dell’A.C.N. del 2015.Sostiene parte ricorrente che, diversamente da quanto ritenutodalla Corte di merito, il Regolamento del Fondo SpecialisticoENPAM non sarebbe applicabile al caso di specie, conconseguente esonero dall’obbligo contributivo, in quanto essotrova applicazione solo nei riguardi dei medici in rapporto diconvenzione mentre il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva con ACISMOM unrapporto libero professionale.Ad avviso dell’Associazione ricorrente il Regolamento del 1976- cui fa riferimento la sentenza impugnata e che neppure erastato prodotto in giudizio - non sarebbe applicabile nel caso inNumero registro generale 19557/2023esame.

Nella fattispecie si applica temporalmente la legge n.N umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026833 del 1978 ed il Regolamento ENPAM del 1983, in vigore dalData pubblicazione 20/05/20261° febbraio 1984.Sottolinea allora che sebbene in base all’art. 1 comma 1 ecomma 2 del Regolamento del 1983 l’iscrizione al Fondo, e ilconseguente versamento dei contributi, sembrerebberiguardare tutti i medici aventi un qualsivoglia rapportoprofessionale con l’Associazione, a prescindere dalla naturadello stesso, tuttavia occorrerebbe considerare che il secondoperiodo del comma 2 della citata norma contiene un rinvio alsuccessivo comma 3 che stabilisce come deve esseredeterminata la misura dei contributi e la modalità di versamentodemandandola “alle norme dell’[OSCURATO:PERSONA] NazionaleUnico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”.Proprio la norma che disciplina il personale a rapportoconvenzionale.

Da ciò deduce la necessità che il diritto alversamento dei contributi previdenziali presso il Fondo specialedei medici ambulatoriali dell’ENPAM sia conseguenteall’esistenza di un rapporto reso in regime convenzionale nonessendo a tal fine sufficiente la circostanza che sia la strutturasanitaria ad essere convenzionata con il Servizio SanitarioNazionale.Ad ulteriore conforto della ricostruzione propugnata la ricorrenterammenta che la disciplina regolamentare dei Fondi (sia quelloGenerale che quelli Speciali) deve essere interpretata alla lucedell’art. 48 citato che, come detto, rinvia agli Accordi CollettiviNazionali anche per il trattamento previdenziale.

Da tali accordisi evince allora che l’obbligo di iscrizione deriva dall’esistenza diun rapporto in regime di convenzione (art. 39 d.P.R. 316 del1990 che rende esecutivo l’ACN di quell’anno, art. 37 ACN 1994,art. 48 ACN 2005 e art. 50 comma 1 ACN 2015) e l’art. 48Numero registro generale 19557/2023comma 3 n. 5 della legge 833 del 1978, che prevede il divietoN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026di esercizio della libera professione, confermerebbeData pubblicazione 20/05/2026indirettamente l’inesistenza dell’obbligo nei riguardi dei medicilibero professionisti.Deduce poi che per affermare l’obbligo di iscrizione al FondoSpeciale ENPAM dei medici libero professionisti che prestano laloro attività nei CAD non rileverebbe l’estensione dell’art. 48della legge n. 833 del 1978 ai medici operanti in regime liberoprofessionale, intervenuta a seguito dell’accordo tra ACISMOMe la [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine dei Medici del Lazio,internazionali sottoscritti tra lo SMOM e il Governo italiano il 21dicembre 2000, ratificati con legge 10 giugno 2003 n. 157 edindirizzati ai rapporti con liberi professionisti ma a tempoindeterminato (quale non era il dott. [OSCURATO:PERSONA]).

Il d.lgs. n. 502 del1992 all’art. 4 comma 13 infatti ha demandato ad accordiinternazionali la regolamentazione dei rapporti escludendo chegli stessi possano essere disciplinati dalla legge n. 833 del 1978.Ad avviso della parte ricorrente, infine, sarebbero inconferentirispetto alla questione qui esaminata i richiami dellagiurisprudenza delle Sezioni unite e quella successiva dellesezioni semplici alla natura giuridica dell’ ACISMOM e delleparametrano all’obbligo di versamento dei contributi all’Inps peril personale in regime di subordinazione con l’ACISMOM.

Nonanche per i medici che intrattengono invece con l’Associazioneun rapporto libero professionale.2.

Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensidell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 24della Costituzione e la violazione e/o falsa applicazione dellalegge con riferimento all’art. 101 c.p.c. e si deduce che la CorteNumero registro generale 19557/2023di Appello sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni per avereN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026accertato d’ufficio con la sentenza, e così violando il principioData pubblicazione 20/05/2026del contraddittorio, la diversità di natura del rapporto di lavorointercorso tra le parti rispetto a quello contrattualmenteprevisto.3.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e degli artt.17, 18, 19, 20 e 25 dell’A.C.N. oltre che dell’art. 1 delRegolamento del Fondo di previdenza per gli specialistiambulatoriali ENPAM per avere la Corte di merito accertato cheil rapporto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era di tipo convenzionale enon libero professionale sebbene non ne ricorressero i requisitiprevisti dalla legge n. 833 del 1978, dagli Accordi CollettiviNazionali e dal Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM.4.

Il quarto motivo denuncia, con riguardo all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 437 secondo commac.p.c. per avere la Corte ritenuto che la censura formulatadall’Associazione con il secondo motivo di appello aveva adoggetto una domanda mai formulata nel corso del giudizio diprimo grado e sulla quale non era stato instaurato ilcontraddittorio.

Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che laCorte territoriale aveva rigettato la sua censura sul presuppostoche essa involgesse un giudizio sul quantum del giudiziorisarcitorio, mentre con la sentenza di primo grado il Tribunalesi era limitato ad una condanna generica.5.

Preliminarmente ritiene il Collegio che i rilievi diinammissibilità ed improcedibilità mossi dalla controricorrentealle censure articolate nei primi tre motivi di ricorso sonoinfondati.Numero registro generale 19557/2023Le censure in cui si articola il primo motivo sono ben individuateN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026e specifiche rispetto ai profili denunciati e così anche quelleData pubblicazione 20/05/2026contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso.Né può dirsi che le stesse si contrappongano acriticamente allagiurisprudenza già formatasi di questa Corte che peraltro si èoccupata della natura giuridica dell’Associazione ricorrente diprofili che investono specificatamente questioni nonsovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso come diseguito si andrà a precisare.6.

Tanto premesso il primo e il terzo motivo di ricorso, daesaminare congiuntamente a cagione dei collegamenti chepresentano per la complessiva soluzione della controversia,devono essere accolti in base alle considerazioni di seguitoesposte restandone assorbito l’esame del secondo e del quarto.7.

L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiprevidenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunqueequiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòriconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.8.

Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimento dell'attivitàsvolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni delloSMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 attraversoun sistema di convenzioni - pone tali istituti su un identico pianorispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane.

Essi nonappartengono né all'amministrazione pubblica né alla sanitàprivata ma sono piuttosto equiparati ai soggetti del sistemaNumero registro generale 19557/2023pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 delN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/20261992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsioneData pubblicazione 20/05/2026della regolamentazione, mediante accordi internazionali,dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo unsistema di integrazione con l'attività del servizio sanitariopubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass. s.u. n. 11513 del2012).9.

Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato conla legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenzasanitaria).

Il processo di decentramento ("regionalizzazione" eaziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuoviaccordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e traquesti anche l'ACISMOM.

All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del1992, citato nel preambolo dell'Accordo del 2000, èespressamente riaffermata la preminenza del criterio generaledell'integrazione con il servizio pubblico (art. 2, comma 1)consolidando il potere di vigilanza e di sorveglianza degliorganismi pubblici, rimodellato alla stregua del decentramentodella programmazione e dei livelli di operatività (Cass. s.u. ult.cit.).10.

Nella loro attività i CAD si avvalgono di personale in regimedi subordinazione - per il quale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l.del comparto Sanità stante la detta equiparazione alle struttureNumero registro generale 19557/2023Numero sezionale 931/2026sanitarie di diritto pubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 217Nu3m4e)ro– d i era ccolta generale 15464/2026Data pubblicazione 20/05/2026anche di liberi professionisti neppure legati da un rapportoconvenzionale.11.

È incontroverso che in favore dei collaboratori che, come ildott. [OSCURATO:PERSONA], hanno lavorato negli anni senza vincolo diesclusività e sono stati pagati a fronte della presentazione difattura, l’Associazione ha versato i contributi dovuti al Fondo diPrevidenza Generale dell’ENPAM per i medici liberoprofessionisti.12.

Occorre stabilire se invece era tenuta al versamento deicontributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13.

Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondo diprevidenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto diconvenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici dimedicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;b3) il Fondo degli specialisti esterni.

Anche l'iscrizione ai FondiSpeciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delleconvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM, vigente rationetemporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondospeciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici egli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti delServizio [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati ed operantinegli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapportoprofessionale con altri Istituti sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano lenorme dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48Numero registro generale 19557/2023della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e iviN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026il rinvio al successivo comma 3 della stessa norma delData pubblicazione 20/05/2026Regolamento ENPAM in atti).14.

Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “ladeterminazione della misura dei contributi previdenziali e dellemodalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’AccordoCollettivo [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della legge 23dicembre 1978 n. 833”.15.

Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapportoprofessionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. adesempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire seessa debba intendersi limitata restrittivamente al personale inregime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenutianche libero professionali.16.

Ritiene il Collegio che dell’espressione “rapportoprofessionale” debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17.

Come più sopra ricordato le strutture gestite dall’ACISMOMdevono considerarsi equiparate alle strutture sanitarie pubblichee rientrano perciò tra gli “altri istituti” i cui medici e odontoiatrisono iscritti al Fondo speciale “sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscanole norme dell’[OSCURATO:PERSONA]” di cui all’art. 48 dellalegge n. 833 del 1978 (cfr. Art. 1 commi 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali.Si tratta di strutture che, come detto, sono poste su un identicoNumero registro generale 19557/2023Numero sezionale 931/2026piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italianNeum, erno odi nra ccolta generale 15464/2026Data pubblicazione 20/05/2026appartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanitàprivata, e sono equiparate ai soggetti del sistema pubblico.18.

In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da “altriistituti” è possibile l’iscrizione al Fondo – previa delibera delComitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del ComitatoConsultivo -a condizione che il rapporto con il medico siaregolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento.

L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente (Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.19.

Coerentemente anche la misura dei contributi e le modalitàdel loro versamento è demandata poi alla disciplina dettata daimedesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. è stabilita lamisura dei contributi – 13 per cento a carico dell’Azienda e 9%a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cui vannocalcolati).20.

Al fine della individuazione dell’obbligo poi non è sufficientela circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestiti dall’ACISMOMsiano essi legati da un regime di convenzionamento con ilServizio [OSCURATO:PERSONA].21.

Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione eNumero registro generale 19557/2023Numero sezionale 931/2026contributivi che tuttavia restano ancorati al necNeusmserao rdii ora ccolta generale 15464/2026Data pubblicazione 20/05/2026accertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.22.

In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CAD adeterminare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.23.

Tale accertamento è mancato.

La sentenza impugnata si èmossa infatti nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.24.

Sotto tale profilo è perciò necessario che la sentenza cassatasia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad un nuovoesame della controversia applicando il seguente principio didiritto:“Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento deicontributi al Fondo speciale di previdenza a favore deglispecialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatriche abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come iCentri Antidiabetici dell’A.C.I.S.M.O.M., offrano servizi sanitariin convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessarioche gli accordi per la regolamentazione del rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione”.25.

In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto, restando assorbito l’esame delle censure mossecon il secondo ed il quarto motivo e la sentenza cassata inrelazione alle censure accolte deve essere rinviata alla Corte diappello di Roma che in diversa composizione procederà ad unNumero registro generale 19557/2023Numero sezionale 931/2026nuovo esame della controversia alla luce dei principNi umseorop dri ara ccolta generale 15464/2026Data pubblicazione 20/05/2026esposti.

Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensoreIl PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 19557/2023Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026Data pubblicazione 20/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -931 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiCHIARA SPERA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1267/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/04/2023 R.G.N. 2511/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19557/2023udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].N umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento delData pubblicazione 20/05/2026ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale della stessa città che in accoglimento del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato che l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Malta -A.C.I.S.M.O.M. (successivamente: ACISMOM) era tenuta, inrelazione ai contratti annuali di natura libero professionaleintercorsi nel periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 aprile 2018 alversamento dei contributi previdenziali presso il [OSCURATO:PERSONA] i medici ambulatoriali dell’ENPAM.La Corte ha ricordato che il Tribunale aveva ritenuto chel’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di diritto pubblicointernazionale, svolgesse nei centri antidiabetici da lui gestiti -equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubblici ospedalieriitaliani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività in convenzionecon il SSN, o comunque equiparata ad Istituti che operano intale ambito, tal che era riconducibile tra gli “Istituti del ServizioSanitario Nazionale comunque denominati” che sono tenuti anorma del Regolamento dell’ENPAM al versamento dei contributial [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente.Nel richiamare il contenuto dell’art. 48 della legge n. 833 del1978 il giudice di appello ha rammentato che il 14 gennaio 1983era stato stipulato tra l’ACISMOM e l’Ordine dei medici di [OSCURATO:PERSONA] un accordo con il quale erano stati regolamentati irapporti libero professionali con gli operatori sanitari dei centriNumero registro generale 19557/2023antidiabetici (CAD) stabilendosi che con apposito regolamento,N umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026da emanarsi entro il 30 giugno 1983, sarebbe stato disciplinatoData pubblicazione 20/05/2026un adeguato sistema previdenziale e che, nelle more,l’ACISMOM avrebbe costituito un fondo cumulativo fruttifero afavore di tutti gli operatori sanitari presso la propria cassa conun contributo del 10% dei compensi spettanti agli operatorisanitari sin dal 1 gennaio 1983.Ha poi ricordato che il Fondo non era stato costituito e che ilRegolamento non era stato adottato.Per l’effetto la Corte di merito ha ritenuto che l’espressionecontenuta all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 “Gli stessicriteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitariche erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione inambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati conla regione” non potesse che significare che, nei limiti dellacompatibilità, anche i sanitari che non siano convenzionati inproprio ma che prestino la loro opera in ambulatoriconvenzionati con la Regione, come il dott. [OSCURATO:PERSONA], fosserosoggetti all’art. 48.Inoltre, ha sottolineato che, in base ai Regolamenti dell’ENPAM,anche per i medici in rapporto libero professionale con enti inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] sussisteval’obbligo di versamento dei contributi ed ha accertato quindiche, specificatamente, l’attività era stata prestata sempre infavore di pazienti pervenuti tramite il servizio sanitarionazionale in quanto i CAD dell’ACISMOM fanno parte del serviziosanitario nazionale e dunque sono equiparati con il loropersonale agli enti pubblici ospedalieri anche a livelloprevidenziale.Infine, ha ritenuto che la richiesta di detrazione della pensionespettante fosse inammissibile essendo stata avanzata solo inNumero registro generale 19557/2023appello evidenziando altresì che con la sentenza di primo gradoN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026era stata pronunciata una condanna generica al risarcimento delData pubblicazione 20/05/2026danno la cui liquidazione era stata demandata ad un separatogiudizio.2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta -A.C.I.S.M.O.M. che articola quattro motivi di ricorsoulteriormente illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con tempestivo controricorso ed hadepositato memoria illustrativa.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni iscritte ed hachiesto che la Corte accolga il ricorso.All’esito della discussione all’odierna udienza la Corte si èriservata la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978; deiRegolamenti ENPAM del 1976 e del 1983; dell’art. 39 del d.P.R.n. 316 del 1990; dell’art. 37 dell’A.C.N. del 1994; dell’art. 48dell’A.C.N. del 2005 e dell’art. 50 dell’A.C.N. del 2015.Sostiene parte ricorrente che, diversamente da quanto ritenutodalla Corte di merito, il Regolamento del Fondo SpecialisticoENPAM non sarebbe applicabile al caso di specie, conconseguente esonero dall’obbligo contributivo, in quanto essotrova applicazione solo nei riguardi dei medici in rapporto diconvenzione mentre il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva con ACISMOM unrapporto libero professionale.Ad avviso dell’Associazione ricorrente il Regolamento del 1976- cui fa riferimento la sentenza impugnata e che neppure erastato prodotto in giudizio - non sarebbe applicabile nel caso inNumero registro generale 19557/2023esame. Nella fattispecie si applica temporalmente la legge n.N umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026833 del 1978 ed il Regolamento ENPAM del 1983, in vigore dalData pubblicazione 20/05/20261° febbraio 1984.Sottolinea allora che sebbene in base all’art. 1 comma 1 ecomma 2 del Regolamento del 1983 l’iscrizione al Fondo, e ilconseguente versamento dei contributi, sembrerebberiguardare tutti i medici aventi un qualsivoglia rapportoprofessionale con l’Associazione, a prescindere dalla naturadello stesso, tuttavia occorrerebbe considerare che il secondoperiodo del comma 2 della citata norma contiene un rinvio alsuccessivo comma 3 che stabilisce come deve esseredeterminata la misura dei contributi e la modalità di versamentodemandandola “alle norme dell’[OSCURATO:PERSONA] NazionaleUnico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”.Proprio la norma che disciplina il personale a rapportoconvenzionale. Da ciò deduce la necessità che il diritto alversamento dei contributi previdenziali presso il Fondo specialedei medici ambulatoriali dell’ENPAM sia conseguenteall’esistenza di un rapporto reso in regime convenzionale nonessendo a tal fine sufficiente la circostanza che sia la strutturasanitaria ad essere convenzionata con il Servizio SanitarioNazionale.Ad ulteriore conforto della ricostruzione propugnata la ricorrenterammenta che la disciplina regolamentare dei Fondi (sia quelloGenerale che quelli Speciali) deve essere interpretata alla lucedell’art. 48 citato che, come detto, rinvia agli Accordi CollettiviNazionali anche per il trattamento previdenziale. Da tali accordisi evince allora che l’obbligo di iscrizione deriva dall’esistenza diun rapporto in regime di convenzione (art. 39 d.P.R. 316 del1990 che rende esecutivo l’ACN di quell’anno, art. 37 ACN 1994,art. 48 ACN 2005 e art. 50 comma 1 ACN 2015) e l’art. 48Numero registro generale 19557/2023comma 3 n. 5 della legge 833 del 1978, che prevede il divietoN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026di esercizio della libera professione, confermerebbeData pubblicazione 20/05/2026indirettamente l’inesistenza dell’obbligo nei riguardi dei medicilibero professionisti.Deduce poi che per affermare l’obbligo di iscrizione al FondoSpeciale ENPAM dei medici libero professionisti che prestano laloro attività nei CAD non rileverebbe l’estensione dell’art. 48della legge n. 833 del 1978 ai medici operanti in regime liberoprofessionale, intervenuta a seguito dell’accordo tra ACISMOMe la [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine dei Medici del Lazio,internazionali sottoscritti tra lo SMOM e il Governo italiano il 21dicembre 2000, ratificati con legge 10 giugno 2003 n. 157 edindirizzati ai rapporti con liberi professionisti ma a tempoindeterminato (quale non era il dott. [OSCURATO:PERSONA]). Il d.lgs. n. 502 del1992 all’art. 4 comma 13 infatti ha demandato ad accordiinternazionali la regolamentazione dei rapporti escludendo chegli stessi possano essere disciplinati dalla legge n. 833 del 1978.Ad avviso della parte ricorrente, infine, sarebbero inconferentirispetto alla questione qui esaminata i richiami dellagiurisprudenza delle Sezioni unite e quella successiva dellesezioni semplici alla natura giuridica dell’ ACISMOM e delleparametrano all’obbligo di versamento dei contributi all’Inps peril personale in regime di subordinazione con l’ACISMOM. Nonanche per i medici che intrattengono invece con l’Associazioneun rapporto libero professionale.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensidell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 24della Costituzione e la violazione e/o falsa applicazione dellalegge con riferimento all’art. 101 c.p.c. e si deduce che la CorteNumero registro generale 19557/2023di Appello sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni per avereN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026accertato d’ufficio con la sentenza, e così violando il principioData pubblicazione 20/05/2026del contraddittorio, la diversità di natura del rapporto di lavorointercorso tra le parti rispetto a quello contrattualmenteprevisto.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e degli artt.17, 18, 19, 20 e 25 dell’A.C.N. oltre che dell’art. 1 delRegolamento del Fondo di previdenza per gli specialistiambulatoriali ENPAM per avere la Corte di merito accertato cheil rapporto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era di tipo convenzionale enon libero professionale sebbene non ne ricorressero i requisitiprevisti dalla legge n. 833 del 1978, dagli Accordi CollettiviNazionali e dal Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 437 secondo commac.p.c. per avere la Corte ritenuto che la censura formulatadall’Associazione con il secondo motivo di appello aveva adoggetto una domanda mai formulata nel corso del giudizio diprimo grado e sulla quale non era stato instaurato ilcontraddittorio. Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che laCorte territoriale aveva rigettato la sua censura sul presuppostoche essa involgesse un giudizio sul quantum del giudiziorisarcitorio, mentre con la sentenza di primo grado il Tribunalesi era limitato ad una condanna generica.5. Preliminarmente ritiene il Collegio che i rilievi diinammissibilità ed improcedibilità mossi dalla controricorrentealle censure articolate nei primi tre motivi di ricorso sonoinfondati.Numero registro generale 19557/2023Le censure in cui si articola il primo motivo sono ben individuateN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026e specifiche rispetto ai profili denunciati e così anche quelleData pubblicazione 20/05/2026contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso.Né può dirsi che le stesse si contrappongano acriticamente allagiurisprudenza già formatasi di questa Corte che peraltro si èoccupata della natura giuridica dell’Associazione ricorrente diprofili che investono specificatamente questioni nonsovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso come diseguito si andrà a precisare.6. Tanto premesso il primo e il terzo motivo di ricorso, daesaminare congiuntamente a cagione dei collegamenti chepresentano per la complessiva soluzione della controversia,devono essere accolti in base alle considerazioni di seguitoesposte restandone assorbito l’esame del secondo e del quarto.7. L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiprevidenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunqueequiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòriconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.8. Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimento dell'attivitàsvolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni delloSMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 attraversoun sistema di convenzioni - pone tali istituti su un identico pianorispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane. Essi nonappartengono né all'amministrazione pubblica né alla sanitàprivata ma sono piuttosto equiparati ai soggetti del sistemaNumero registro generale 19557/2023pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 delN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/20261992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsioneData pubblicazione 20/05/2026della regolamentazione, mediante accordi internazionali,dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo unsistema di integrazione con l'attività del servizio sanitariopubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass. s.u. n. 11513 del2012).9. Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato conla legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenzasanitaria). Il processo di decentramento ("regionalizzazione" eaziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuoviaccordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e traquesti anche l'ACISMOM. All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del1992, citato nel preambolo dell'Accordo del 2000, èespressamente riaffermata la preminenza del criterio generaledell'integrazione con il servizio pubblico (art. 2, comma 1)consolidando il potere di vigilanza e di sorveglianza degliorganismi pubblici, rimodellato alla stregua del decentramentodella programmazione e dei livelli di operatività (Cass. s.u. ult.cit.).10. Nella loro attività i CAD si avvalgono di personale in regimedi subordinazione - per il quale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l.del comparto Sanità stante la detta equiparazione alle struttureNumero registro generale 19557/2023Numero sezionale 931/2026sanitarie di diritto pubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 217Nu3m4e)ro– d i era ccolta generale 15464/2026Data pubblicazione 20/05/2026anche di liberi professionisti neppure legati da un rapportoconvenzionale.11. È incontroverso che in favore dei collaboratori che, come ildott. [OSCURATO:PERSONA], hanno lavorato negli anni senza vincolo diesclusività e sono stati pagati a fronte della presentazione difattura, l’Associazione ha versato i contributi dovuti al Fondo diPrevidenza Generale dell’ENPAM per i medici liberoprofessionisti.12. Occorre stabilire se invece era tenuta al versamento deicontributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13. Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondo diprevidenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto diconvenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici dimedicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l'iscrizione ai FondiSpeciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delleconvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM, vigente rationetemporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondospeciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici egli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti delServizio [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati ed operantinegli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapportoprofessionale con altri Istituti sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano lenorme dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48Numero registro generale 19557/2023della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e iviN umero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026il rinvio al successivo comma 3 della stessa norma delData pubblicazione 20/05/2026Regolamento ENPAM in atti).14. Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “ladeterminazione della misura dei contributi previdenziali e dellemodalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’AccordoCollettivo [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della legge 23dicembre 1978 n. 833”.15. Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapportoprofessionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. adesempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire seessa debba intendersi limitata restrittivamente al personale inregime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenutianche libero professionali.16. Ritiene il Collegio che dell’espressione “rapportoprofessionale” debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17. Come più sopra ricordato le strutture gestite dall’ACISMOMdevono considerarsi equiparate alle strutture sanitarie pubblichee rientrano perciò tra gli “altri istituti” i cui medici e odontoiatrisono iscritti al Fondo speciale “sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscanole norme dell’[OSCURATO:PERSONA]” di cui all’art. 48 dellalegge n. 833 del 1978 (cfr. Art. 1 commi 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali.Si tratta di strutture che, come detto, sono poste su un identicoNumero registro generale 19557/2023Numero sezionale 931/2026piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italianNeum, erno odi nra ccolta generale 15464/2026Data pubblicazione 20/05/2026appartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanitàprivata, e sono equiparate ai soggetti del sistema pubblico.18. In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da “altriistituti” è possibile l’iscrizione al Fondo – previa delibera delComitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del ComitatoConsultivo -a condizione che il rapporto con il medico siaregolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente (Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.19. Coerentemente anche la misura dei contributi e le modalitàdel loro versamento è demandata poi alla disciplina dettata daimedesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. è stabilita lamisura dei contributi – 13 per cento a carico dell’Azienda e 9%a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cui vannocalcolati).20. Al fine della individuazione dell’obbligo poi non è sufficientela circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestiti dall’ACISMOMsiano essi legati da un regime di convenzionamento con ilServizio [OSCURATO:PERSONA].21. Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione eNumero registro generale 19557/2023Numero sezionale 931/2026contributivi che tuttavia restano ancorati al necNeusmserao rdii ora ccolta generale 15464/2026Data pubblicazione 20/05/2026accertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.22. In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CAD adeterminare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.23. Tale accertamento è mancato. La sentenza impugnata si èmossa infatti nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.24. Sotto tale profilo è perciò necessario che la sentenza cassatasia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad un nuovoesame della controversia applicando il seguente principio didiritto:“Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento deicontributi al Fondo speciale di previdenza a favore deglispecialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatriche abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come iCentri Antidiabetici dell’A.C.I.S.M.O.M., offrano servizi sanitariin convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessarioche gli accordi per la regolamentazione del rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione”.25. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto, restando assorbito l’esame delle censure mossecon il secondo ed il quarto motivo e la sentenza cassata inrelazione alle censure accolte deve essere rinviata alla Corte diappello di Roma che in diversa composizione procederà ad unNumero registro generale 19557/2023Numero sezionale 931/2026nuovo esame della controversia alla luce dei principNi umseorop dri ara ccolta generale 15464/2026Data pubblicazione 20/05/2026esposti. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensoreIl PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 19557/2023Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 15464/2026Data pubblicazione 20/05/2026
Sentenza Cassazione n. 15464/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris