CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14634/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cola di Rienzo, n. 297; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 6510/44/2014, depositata il 10 dicembre 2014. r.g.n. 14634/2015 1 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'Il gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 6510/44/2014, depositata il 10 dicembre 2014, che ha respinto il suo l'appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso della stessa contribuente contro l'avviso d'accertamento in materia di Irpef ed Iva di cui all'anno d'imposta 2006. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va dato atto che la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, deducendo di aver richiesto, ai sensi dell'art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n 775, la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, riferita all' avviso di accertamento oggetto dell'originario ricorso della contribuente, di aver reso la dichiarazione d'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, e di avere nel contempo versato tutte le rate determinate in virtù della concessa definizione agevolata. Stante la regolare notifica della rinuncia e della documentazione allegata alla difesa erariale, che nulla ha osservato, deve dunque dichiararsi, ex art. 391 cod. proc. civ., estinto il presente giudizio, nel quale la contribuente è ricorrente (cfr. Cass. 03/10/ 2018, n. 24083; Cass. 13/03/2019, n. 7107 ), con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all'art. 391, secondo r.g.n. 14634/2015 2 comma, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr. ex plurimis Cass. 27/04/2018, n. 10198; Cass. 07/11/2018, n. 28311; Cass.13/03/2019, n. 7107, cit.). P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, l' 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1 ichele Cataldi D F derico men5