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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:563
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 9 luglio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Concorrenza – Calcio professionistico – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Divieto delle intese – Regolamento di una federazione calcistica nazionale – Acquisto di prestazioni di servizi da soggetti terzi rispetto a questa federazione – Attività degli agenti di calciatori – Restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto – Eccezione al divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Portata – Obiettivi perseguiti da detta normativa – Giustificazione – Presupposti – Perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale – Necessità – Proporzionalità » Nella causa C‑428/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 13 giugno 2023, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2023, nel procedimento ROGON GmbH & Co.

KG, MVI Management GmbH, DC contro [OSCURATO:PERSONA] Fußball-Bund eV (DFB), LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias, e B. Smulders, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: D. Dittert, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la ROGON GmbH & Co.

KG, la MVI Management GmbH e la DC, da T. Bernhard, A. Fritzsche, S. Kirchgeßner e C. von Köckritz, Rechtsanwälte; – per il [OSCURATO:PERSONA] Fußball-Bund eV (DFB), da D. Bischoff e M. Stopper, Rechtsanwälte; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per il governo francese, da R. Bénard e T. Lechevallier, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S. [OSCURATO:PERSONA], B. Cullen e G. Meeßen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la ROGON GmbH & Co.

KG, la MVI Management GmbH e la DC al [OSCURATO:PERSONA] Fußball-Bund eV (DFB), che è la federazione calcistica tedesca (in prosieguo: il «DFB»), in merito alla legittimità della normativa adottata da quest’ultima in materia di attività degli agenti di calciatori.

Contesto normativo 3 L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dispone quanto segue: «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 4 Il DFB è un’organizzazione ombrello che riunisce 27 federazioni calcistiche tedesche, tra cui in particolare la Deutsche Fußball Liga eV (DFL), che è la lega calcio tedesca (in prosieguo: la «DFL»).

Essa riunisce oltre 25 000 club e più di 7 milioni di tesserati. 5 La ROGON è una società di consulenza per calciatori professionisti e giovani talenti in Germania, fondata dalla DC.

La MVI Management è una persona giuridica di diritto austriaco la cui attività consiste anch’essa nel collocamento di calciatori. 6 Ai sensi dell’articolo 16 bis dello statuto del DFB, l’organizzazione delle competizioni sportive nei due campionati professionistici di massimo livello è assicurata dalla DFL, che costituisce un’associazione che raggruppa i club partecipanti a tali due leghe professionistiche. 7 I club che partecipano al campionato della Bundesliga o della seconda divisione tedesca sono tenuti, in qualità di membri ordinari della DFL, a rispettare lo statuto del DFB e i regolamenti vincolanti da essa adottati.

Per poter giocare nella Bundesliga o nella seconda divisione tedesca, i giocatori devono stipulare un contratto di licenza con la DFL, che li obbliga a conformarsi alle norme emanate dal DFB.

In qualità di membro della Federazione Internazionale delle Associazioni calcistiche (FIFA), il DFB è soggetto alle norme di quest’ultima ed è tenuto ad applicarne le decisioni. 8 Il DFB ha adottato il Reglement für Spielervermittlung (Regolamento relativo all’attività degli agenti di calciatori; in prosieguo: il «RfSV»), entrato in vigore il 1º aprile 2015.

Tale regolamento è rivolto ai club e ai calciatori, che sono tenuti a rispettarlo.

Esso disciplina il ricorso ai servizi di un agente da parte di calciatori e club per la conclusione di contratti di calciatori professionisti e di accordi di trasferimento.

Il RfSV, inter alia : – impone un obbligo di registrazione degli agenti (articolo 2, paragrafo 3, e articolo 3, paragrafi 2 e 3); – esige la presentazione di una dichiarazione dell’agente, che prevede l’assoggettamento di quest’ultimo a vari statuti, regolamenti e normative della FIFA, del DFB e della DFL, tra cui l’assoggettamento alla giurisdizione del DFB (articolo 2, paragrafo 2, articolo 3, paragrafi 2 e 3, e allegati 1 e 2); – impone l’obbligo supplementare di registrare una persona fisica nell’ipotesi di registrazione di persone giuridiche (allegato 2); – vieta la partecipazione dell’agente, in caso di intermediazione in entrata, ai futuri introiti del club per il trasferimento di giocatori (articolo 7, paragrafo 3); – vieta i compensi per i servizi dell’agente nell’ipotesi di intermediazione per giocatori minorenni (articolo 7, paragrafo 7); – impone l’obbligo di comunicare compensi e pagamenti agli agenti da parte dei giocatori (articolo 6, paragrafo 1), e – prevede sanzioni in caso di violazione degli obblighi da esso imposti (articolo 9). 9 Il 12 gennaio 2018 la Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL GmbH), società controllata al 100% dalla DFL, ha trasmesso la circolare n. 62 ai responsabili dei club e delle società di capitali della Bundesliga e della seconda divisione tedesca al fine di informarli, tra l’altro, delle disposizioni applicabili agli agenti di calciatori incaricati dai club in caso di accordo di intermediazione in uscita.

In particolare, tale circolare sottolineava che il compenso degli agenti poteva essere concordato sia sotto forma di un versamento forfettario unico, sia sotto forma di un compenso progressivo, legato all’indennità di trasferimento ottenuta sulla base della prestazione di intermediazione in uscita, ad esclusione di qualsiasi compenso calcolato sulla base di una percentuale di detta indennità. 10 I ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato, ciascuno per conto proprio, un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale regionale di Francoforte sul Meno, Germania) volto a ottenere la cessazione di determinati obblighi previsti dal RfSV, invocando, in particolare, il divieto di intese illecite. 11 Poiché detto giudice ha accolto solo in parte tali ricorsi, le parti ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato appello contro la sentenza emessa da quest’ultimo dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale regionale superiore di Francoforte sul Meno, Germania), il quale, da un lato, ha condannato il DFB a porre fine alla prassi consistente nel fatto che gli agenti di calciatori possono essere registrati solo a condizione che si assoggettino alle disposizioni della FIFA, del DFB e della DFL che disciplinano l’esercizio dell’attività di agente di calciatori e, dall’altro, ha vietato al DFB o a qualsiasi organizzatore di partite nell’ambito di una lega calcistica di limitare la facoltà, per i club, di concordare modalità di calcolo delle commissioni versate agli agenti di calciatori che siano fondate su una percentuale dei proventi derivanti dai successivi trasferimenti.

Esso ha respinto l’appello quanto al resto, nonché l’appello incidentale proposto dal DFB. 12 I ricorrenti nel procedimento principale e il DFB hanno presentato dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio, ricorsi in Revision contro la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale regionale superiore di Francoforte sul Meno) al fine di ottenere, per i primi, la cessazione degli obblighi a loro carico e, per il secondo, il rigetto del ricorso. 13 Il giudice del rinvio tende a ritenere che le norme previste dal RfSV comportino una restrizione tale da incidere sulla concorrenza tra imprese stabilite in diversi Stati membri.

Certo, tali norme non sarebbero direttamente rivolte agli agenti di calciatori, ma si rivolgerebbero ai club e ai calciatori.

Tuttavia, poiché i club figurano tra i richiedenti delle prestazioni fornite dagli agenti, tali norme avrebbero l’effetto di limitare la loro libertà di azione economica. 14 Tuttavia, si porrebbe la questione di chiarire se tali norme soddisfino le condizioni di esenzione di cui all’articolo 101 TFUE, quali quelle che risultano dall’interpretazione di detto articolo 101 data dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98) e del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), e se esse rientrino quindi in un’eccezione. 15 Ciò detto, tale eccezione sarebbe stata applicata solo in casi che presentano caratteristiche particolari, riguardanti esclusivamente, da un lato, regolamenti adottati da federazioni professionistiche su base legale e da un ente al quale fosse stata espressamente conferita una competenza normativa e, dall’altro, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] e le federazioni sportive, norme relative all’organizzazione dell’attività sportiva o allo svolgimento delle competizioni, che rientravano tutte nella competenza propria delle federazioni di disciplinare i propri rapporti interni. 16 Inoltre, secondo una parte della dottrina, tale eccezione non sarebbe applicabile quando la normativa in questione disciplina mercati che non riguardano direttamente la competizione sportiva in sé e riguarda l’attività di imprese che non sono membri della federazione sportiva interessata.

Tuttavia, secondo un’altra corrente di questa dottrina, tale eccezione è destinata ad applicarsi purché sia possibile stabilire un qualsivoglia nesso concreto tra la normativa in questione e l’organizzazione nonché il corretto svolgimento di una competizione sportiva. 17 Nel caso di specie, il RfSV è certamente rivolto ai club e ai giocatori, ma anche agli agenti di giocatori, i quali non sono membri del DFB.

Tale regolamento avrebbe quindi effetti su un mercato a monte dell’attività sportiva, cosicché le restrizioni alla concorrenza da esso determinate non potrebbero essere giustificate esclusivamente dall’autonomia delle federazioni sportive. 18 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte non si può dedurre in modo inequivocabile se, in una situazione del genere, una normativa che limiti in modo significativo la libertà d’azione degli operatori di mercato non affiliati a una federazione possa essere esclusa dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in applicazione della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492). 19 Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti: «1) Se alla regolamentazione di una federazione sportiva diretta ai membri della federazione e volta a disciplinare il ricorso a servizi di imprese esterne alla federazione in un mercato collocato a monte dell’attività della stessa, si applichino i principi elaborati dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, e del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑519/04 P, EU:C:2006:492, in base ai quali, nell’applicare il divieto di intese, – occorre tener conto del contesto globale in cui la decisione di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, in particolare, i suoi obiettivi, – occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi, – e se siano proporzionati a tali obiettivi (…). 2) In caso di risposta positiva alla prima questione: se [tali principi] debba[no] essere applicat[i] a tutte le disposizioni di tale regolamentazione o se l’applicazione dipenda da criteri sostanziali, quali la prossimità o la distanza della singola disposizione rispetto all’attività sportiva della federazione».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 20 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che l’eccezione all’applicazione di tale disposizione alle restrizioni di concorrenza volte al perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, quale delineata dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98) e del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), possa applicarsi a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai propri membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione. 21 In limine, occorre ricordare che, nei limiti in cui l’esercizio di uno sport configura un’attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in presenza di una siffatta attività (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 83 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 29). 22 Devono essere considerate come estranee a ogni attività economica solo determinate norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale.

È il caso, in particolare, di quelle relative all’esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni tra squadre rappresentative dei rispettivi paesi o di quelle sulla fissazione dei criteri di classificazione utili per selezionare gli atleti che partecipano a competizioni a titolo individuale (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:101, punto 84 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 30). 23 Fatte salve tali norme specifiche, le norme adottate dalle federazioni sportive e, più in generale, il comportamento di tali federazioni rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione di tali disposizioni (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 87 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 31). 24 A tale riguardo, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non rientra tra le norme alle quali potrebbe essere applicata l’eccezione di cui al punto 22 della presente sentenza, in merito alla quale la Corte ha ripetutamente ribadito che essa deve rimanere limitata al proprio oggetto specifico e che non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto economico dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 89 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 32). 25 Infatti, come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale normativa non solo si rivolge direttamente ai club e ai giocatori, disciplinando le condizioni alle quali questi ultimi possono ricorrere ai servizi degli agenti di giocatori, ma riguarda anche indirettamente tali agenti, imponendo loro determinati obblighi che essi devono rispettare per rappresentare detti club e detti giocatori nel contesto di determinate operazioni.

Orbene, poiché tale attività costituisce una prestazione di servizi, fornita a titolo oneroso e relativa al collocamento di atleti, essa deve essere qualificata come attività economica. 26 Per quanto riguarda, più in particolare, l’applicabilità dell’articolo 101 TFUE, occorre ricordare che tale disposizione si applica solo ad «accordi tra imprese», a «decisioni di associazioni di imprese» o a «pratiche concordate». 27 Secondo giurisprudenza costante, costituisce un’impresa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica consistente nell’offrire prodotti o servizi su un determinato mercato, indipendentemente dal suo status giuridico o dal carattere lucrativo dello scopo che persegue (v., in tal senso, sentenze del 24 marzo 2022, GVN/Commissione, C‑666/20 P, EU:C:2022:225, punto 69, nonché del 13 ottobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija e [OSCURATO:PERSONA] of Economics in Riga, C‑164/21 e C‑318/21, EU:C:2022:785, punto 68). 28 Pertanto, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE è applicabile a qualsiasi entità che eserciti un’attività economica e che, a tal fine, debba essere qualificata come «impresa», compresa qualsiasi entità costituita sotto forma di associazione il cui oggetto sociale, secondo lo statuto, sia l’organizzazione e il controllo di un determinato sport, purché eserciti un’attività economica in relazione a tale sport.

Inoltre, tale disposizione si applica anche a qualsiasi entità che, pur non costituendo necessariamente un’impresa, possa essere qualificata come «associazione di imprese», in quanto raggruppa operatori attivi su tale mercato (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti da 112 a 114). 29 È vero che deve essere considerata come adottata da un’associazione o da un organismo privato, che agisce non già in qualità di associazione di imprese, ma in qualità di autorità pubblica, una regolamentazione emanata da un’organizzazione professionale o da una federazione quando questa agisce nell’ambito dell’esercizio di prerogative tipiche del potere pubblico (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a., C‑128/21, EU:C:2024:49, punti 61 e 71) o, quantomeno, nell’ambito dell’esercizio di un potere regolamentare espressamente conferitole dallo Stato membro interessato, purché sussistano indizi che dimostrino che detta organizzazione professionale o federazione è tenuta ad agire a tal fine nell’interesse pubblico generale e sotto l’effettivo controllo dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 49; del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punti 30 e 31, nonché del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a., C‑128/21, EU:C:2024:49, punti da 72 a 75 e 81). 30 Infatti, anche in tali casi, gli Stati membri sono tenuti a garantire che un’associazione o un’organizzazione professionale di questo tipo non adotti una regolamentazione che privi di efficacia le regole di concorrenza applicabili alle imprese, incoraggiando questa ultime ad adottare volontariamente comportamenti anticoncorrenziali.

Resta tuttavia il fatto che le disposizioni obbligatorie così adottate sfuggono, in quanto tali, all’applicazione del diritto della concorrenza, dal momento che non derivano da una decisione presa da un soggetto che agisce in qualità di impresa o di associazione di imprese. 31 Di conseguenza, se, come sottolinea il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, taluni regolamenti adottati da una federazione professionale su base legale possono sfuggire all’applicazione del diritto della concorrenza, occorre sottolineare che ciò è dovuto al fatto che, tenuto conto dell’esistenza di una delega di competenze di cui dispone l’autore di tali regolamenti, questi possono essere considerati come adottati da una federazione che, pur dovendo essere qualificata come impresa o associazione di imprese per alcune delle sue attività, non può essere considerata come tale quando ha esercitato, nell’ambito dell’adozione di detti regolamenti, un potere di regolamentazione che le era stato espressamente conferito dallo Stato membro interessato o prerogative tipiche del potere pubblico. 32 Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che il DFB riunisce 27 federazioni calcistiche tedesche, le quali annoverano tra i propri membri club che svolgono attività economiche consistenti nell’offerta di prodotti o servizi su diversi mercati, quali quelli della biglietteria sportiva, delle sponsorizzazioni o del merchandising.

Pertanto, il DFB può essere considerato come avente, sia su tali mercati che sui mercati a monte di questi ultimi, come quelli del reclutamento di giocatori o di allenatori o ancora dei servizi di agenti ai fini del trasferimento di giocatori o di allenatori professionisti da un club a un altro, la qualifica di associazione di imprese. 33 D’altra parte, dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte non risulta che la regolamentazione di cui trattasi nel procedimento principale sia stata formalmente adottata nell’ambito dell’esercizio di prerogative tipiche dei poteri pubblici o, quantomeno, di un potere di regolamentazione conferito dallo Stato membro interessato al DFB.

Al contrario, interrogato in merito durante l’udienza, il governo tedesco ha indicato, in sostanza, che il DFB non aveva ricevuto alcuna espressa autorizzazione in tal senso da parte del legislatore tedesco. 34 Di conseguenza, tale normativa potrebbe rientrare nella sfera di applicazione dell’articolo 101 TFUE. 35 In forza dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. 36 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che non ogni accordo tra imprese, ogni decisione di un’associazione di imprese o ogni pratica concordata che restringa la libertà di azione delle imprese che ne sono parti o che sono tenute al rispetto di detta decisione, o che sono parti di tale pratica, ricade necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Infatti, l’esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono taluni di tali accordi, decisioni e pratiche può portare a constatare, in primo luogo, che essi sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi d’interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale; in secondo luogo, che i mezzi concreti ai quali si fa ricorso per perseguire tali obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine e, in terzo luogo, che, anche qualora risulti che tali mezzi hanno l’effetto intrinseco di restringere o falsare, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, tale effetto intrinseco non si spinge oltre quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza (v., in questo senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 183 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 91). 37 Tuttavia, detta giurisprudenza non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere per «effetto» intrinseco quello di restringere, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, limitando la libertà di azione di talune imprese, presentano, nei confronti di tale concorrenza, un grado di dannosità che giustifica la considerazione che essi abbiano per «oggetto» proprio di impedirla, di restringerla o di falsarla (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 186 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 150). 38 Inoltre, tenuto conto del requisito secondo cui i comportamenti in causa devono presentare carattere necessario e proporzionato in senso stretto, è importante rilevare che l’esame di tale requisito comporta, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza, innanzitutto, di determinare se i mezzi concreti a cui si ricorre, in un caso di specie determinato, per perseguire un obiettivo legittimo di interesse generale siano idonei a garantire il raggiungimento di tale obiettivo; in secondo luogo, di valutare se il ricorso a tali mezzi sia necessario per raggiungere detto obiettivo, il che implica che non esistano altre misure che sarebbero altrettanto efficaci a tal fine pur essendo meno restrittive per la concorrenza, e, infine, di verificare che gli effetti restrittivi generati dalle misure adottate non siano sproporzionati rispetto a tale obiettivo, in particolare eliminando ogni concorrenza sul mercato interessato (sentenza del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 98). 39 Ciò detto, nei limiti in cui la giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza consente a un accordo tra imprese, a una decisione di un’associazione di imprese o a una pratica concordata di sfuggire al divieto previsto dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la sua applicazione a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, disciplina il ricorso dei propri membri ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione, presuppone, in via preliminare, di verificare se le condizioni enunciate da tale disposizione siano soddisfatte in relazione a detta regolamentazione. 40 Orbene, affinché ciò avvenga, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, una regolamentazione deve, in primo luogo, costituire un accordo o una pratica concordata tra più imprese o una decisione di un’associazione di imprese; in secondo luogo, essere idonea a incidere sul commercio tra gli Stati membri e, in terzo luogo, avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. 41 Per quanto riguarda la prima di queste condizioni, occorre rilevare che i comportamenti che possono essere interessati possono assumere nature diverse e presentarsi in forme diverse. 42 In particolare, la Corte ha già avuto modo di statuire che la decisione di un’associazione di imprese consistente nell’adottare o nell’applicare una regolamentazione che incide direttamente sulle condizioni di esercizio dell’attività economica delle imprese che ne sono direttamente o indirettamente membri può costituire una siffatta «decisione di associazione di imprese», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in questo senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 118 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto119). 43 Orbene, è proprio in relazione a una decisione di questo tipo che il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione di tale disposizione, vale a dire una decisione con cui una federazione sportiva nazionale ha adottato e attuato un insieme di norme che mira, certamente, a definire un regime giuridico applicabile agli agenti dei calciatori, ma che non è per questo priva di incidenza sull’attività economica esercitata dai membri di tale federazione, vale a dire i club di calcio. 44 Infatti, da un lato, le prestazioni di servizi fornite dagli agenti costituiscono fattori produttivi per le imprese rappresentate da tali club, sicché il costo di dette prestazioni è in grado di influenzare la redditività di questi ultimi.

D’altro canto, la posizione concorrenziale reciproca di detti club sui diversi mercati in cui sono presenti, come quelli della biglietteria sportiva, della sponsorizzazione o del merchandising, dipende principalmente dalle prestazioni realizzate in occasione della partecipazione a competizioni sportive, le quali sono strettamente connesse alla composizione delle squadre e sulle quali gli agenti esercitano una certa influenza. 45 Per quanto riguarda la seconda condizione di cui al punto 40 della presente sentenza, secondo cui l’accordo tra imprese, la decisione di associazione di imprese o la pratica in questione devono essere tali da incidere sul commercio tra gli Stati membri, occorre rilevare che una regolamentazione di origine privata che si estende all’intero territorio di un unico Stato membro può essere tale da soddisfare detta condizione, qualora abbia l’effetto di consolidare compartimentazioni di carattere nazionale, ostacolando così l’interpenetrazione economica voluta dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 95, nonché del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 50). 46 Nel caso di specie, sebbene la regolamentazione in questione possa incidere principalmente sul mercato nazionale del reclutamento dei calciatori, essendo il mercato internazionale del reclutamento dei calciatori regolamentato, dal canto suo, dalla FIFA, resta comunque il fatto che tale regolamentazione incide innanzitutto sul mercato dei servizi di agenzia relativi al primo di questi due mercati.

Orbene, su quest’ultimo mercato possono operare prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri i quali, a causa della regolamentazione di cui al procedimento principale, possono essere dissuasi dall’offrire i propri servizi sul mercato nazionale.

In tal modo, una regolamentazione che, come quella di cui al procedimento principale, mira a regolamentare l’attività di agente deve essere considerata tale da incidere sul commercio tra gli Stati membri. 47 Per quanto riguarda la terza condizione ricordata al punto 40 della presente sentenza, occorre ricordare che, per poter ritenere, in un determinato caso, che un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata rientrino nel divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario, conformemente ai termini stessi di detta disposizione, dimostrare che tale accordo, associazione o pratica ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, o che detto comportamento ha un siffatto effetto (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 158 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 36). 48 A tale riguardo, sebbene il fatto che una regolamentazione adottata da una federazione sportiva sia rivolta ai propri membri, pur disciplinando il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione, non sembri, di per sé, tale da escludere che detta regolamentazione possa avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, spetta al giudice del rinvio determinare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale abbia per oggetto o per effetto di istituire una tale restrizione della concorrenza. 49 Inoltre, affinché la giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza possa trovare applicazione, è peraltro necessario che siano soddisfatte anche le condizioni di applicazione, indicate ai punti da 36 a 38 della presente sentenza. 50 Ciò detto, nessuna di tali condizioni può essere interpretata nel senso che abbia, esplicitamente o implicitamente, l’effetto di escludere dal giovamento della giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza qualsiasi regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai membri della stessa, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze che non appartengono a tale federazione. 51 In primo luogo, il semplice fatto che una regolamentazione adottata da una federazione sportiva sia rivolta ai propri membri, pur disciplinando il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione, non può, di per sé, costituire una caratteristica tale da consentire di concludere che essa debba essere ricondotta a una forma di coordinamento tra imprese che, per sua stessa natura, debba essere considerata, nel contesto economico e giuridico di cui trattasi nel procedimento principale, particolarmente pregiudizievole per il corretto funzionamento del normale gioco della concorrenza. 52 È infatti opportuno ricordare che il concetto di «restrizione per oggetto» designa qualsiasi accordo tra imprese, qualsiasi decisione di un’associazione di imprese o qualsiasi pratica concordata che presenti caratteristiche tali da poter essere ricondotte a una forma di coordinamento tra imprese che, per la loro stessa natura, devono essere considerate lesive del corretto funzionamento del normale gioco della concorrenza nel contesto economico e giuridico di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punti 43, 45 e 46 e giurisprudenza citata). 53 Inoltre, tale caratteristica non può essere considerata tale da escludere che detta regolamentazione possa perseguire uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, né da escludere che essa sia idonea a realizzare un tale obiettivo. 54 D’altra parte, tale caratteristica non può, di per sé, impedire di constatare che non esistono altri mezzi in grado di conseguire in modo altrettanto efficace gli obiettivi in questione. 55 Infine, per quanto riguarda la valutazione della proporzionalità in senso stretto degli effetti restrittivi prodotti dall’obiettivo o dagli obiettivi di interesse generale perseguiti, occorre rilevare che tale caratteristica non può, di per sé, essere considerata tale da escludere che detta condizione sia soddisfatta, dato che, da un lato, il rispetto di tale condizione dipende dalla natura dell’obiettivo o degli obiettivi perseguiti e che, dall’altro lato, una caratteristica siffatta non è di per sé tale da eliminare ogni concorrenza sul mercato in cui operano le imprese terze interessate. 56 Del resto, dalla giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza non discende che, per poter essere giustificata sulla base di tale giurisprudenza, una regolamentazione debba poter produrre effetti solo nei confronti dei membri dell’associazione o della federazione che l’ha adottata. 57 Infatti, la circostanza che una normativa adottata da un’associazione come il DFB produca alcuni dei suoi effetti non solo nei confronti dei membri di tale federazione o associazione, ma anche nei confronti di imprese che, pur essendo terze, intrattengono rapporti con i suddetti membri, può risultare necessaria per il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale. 58 Ciò può verificarsi in particolare quando, al fine di conseguire tali obiettivi, una federazione sportiva è indotta ad adottare una regolamentazione che può avere implicazioni sull’ecosistema che essa regola e controlla. 59 Orbene, come ha sottolineato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, nel settore del calcio professionistico e semiprofessionistico diverse categorie di operatori economici, quali i club, le federazioni nazionali, i giocatori e gli agenti, devono interagire e, in una certa misura, collaborare al fine di garantire la sostenibilità del settore e la sua attrattiva per i tifosi e gli spettatori.

Infatti, se i servizi finali, quali le partite e i tornei, non fossero sufficientemente attraenti né fossero oggetto di un’adeguata diffusione, l’insieme di queste diverse categorie di operatori economici ne subirebbe conseguenze negative. 60 In tali circostanze, una normativa come quella di cui al procedimento principale non può essere considerata estranea all’obiettivo di interesse generale relativo all’integrità delle competizioni sportive per il solo motivo che essa produce effetti anche sull’attività degli agenti di giocatori. 61 Del resto, si può rilevare che, in altri settori di attività, la Corte ha già riconosciuto che la giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza può trovare applicazione con riguardo a una regolamentazione adottata da un’organizzazione che riunisce i membri di una professione e verte sugli onorari minimi dovuti dai loro clienti, purché le condizioni di applicazione di detta giurisprudenza siano soddisfatte (v., in questo senso e per analogia, sentenze del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punti 53 e 54, nonché del 23 novembre 2017, CHEZ [OSCURATO:PERSONA] e FrontEx International, C‑427/16 e C‑428/16, EU:C:2017:890, punti da 53 a 55).

Orbene, anche se tale regolamentazione era destinata ai membri dell’organizzazione interessata, non per questo non aveva ripercussioni sui loro clienti, che erano terzi rispetto a detta organizzazione. 62 Pertanto, una regolamentazione adottata da una federazione sportiva non può essere esclusa dal giovamento della giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza per il solo motivo che, pur essendo rivolta ai suoi membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze che non appartengono a detta federazione.

Per contro, è indispensabile assicurarsi concretamente che una regolamentazione come quella oggetto del procedimento principale, da una parte, non possa essere qualificata come accordo tra imprese o decisione di associazione di imprese che abbia per oggetto di restringere la concorrenza e, dall’altra, si giustifichi in quanto persegue un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale risulta adeguata, necessaria, e proporzionata in senso stretto. 63 Nella specie, spetta al giudice del rinvio determinare se la regolamentazione in oggetto soddisfa tutte le condizioni di applicazione di detta giurisprudenza, come ricordate ai punti da 36 a 38 della presente sentenza. 64 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’eccezione all’applicazione di tale disposizione alle restrizioni di concorrenza volte al perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, come delineata dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), può applicarsi a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai propri membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione, purché tale regolamentazione: – sia stata adottata da detta federazione che ha agito, a tal fine, come un’impresa o un’associazione di imprese, e possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri; – non possa essere qualificata come accordo tra imprese o decisione di associazione di imprese che ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, e – persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, e sia proporzionata al perseguimento di tale obiettivo o di tali obiettivi, il che implica, in primo luogo, che sia idonea a garantire la loro realizzazione; in secondo luogo, che non ecceda quanto necessario, nel senso che nessuna misura meno restrittiva consentirebbe di conseguire in modo altrettanto efficace detto obiettivo o detti obiettivi e, in terzo luogo, che non produca effetti sulla concorrenza che sarebbero sproporzionati in considerazione dell’interesse generale che rappresenta la realizzazione dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi, segnatamente eliminando ogni concorrenza.

Sulla seconda questione 65 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l’eccezione prevista dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), sia applicabile, le relative condizioni debbano essere valutate in relazione a ciascuna delle disposizioni della regolamentazione in questione, oppure se occorra tener conto di criteri relativi al grado di collegamento di tali diverse disposizioni con l’organizzazione e l’esercizio dell’attività sportiva della federazione. 66 A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal punto 38 della presente sentenza, la giurisprudenza ricordata al punto 36 supra implica, perché possa trovare applicazione, l’esistenza di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale nonché un rapporto di proporzionalità tra, da una parte, le misure previste dalla regolamentazione in parola e, dall’altra, detti obiettivi. 67 Dato che le disposizioni di una stessa regolamentazione possono perseguire obiettivi diversi o produrre effetti distinti, occorre, in tale ipotesi, procedere a un esame autonomo della proporzionalità di dette diverse disposizioni o addirittura di un insieme di disposizioni che perseguono un obiettivo distinto o producono un effetto distinto. 68 Inversamente, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, possono esistere situazioni in cui sarebbe artificioso scindere un insieme di disposizioni, vuoi in ragione del loro carattere inscindibile, vuoi perché alcune di esse sono accessorie rispetto ad altre. 69 Per quanto riguarda il grado di collegamento di diverse disposizioni di una stessa regolamentazione con l’organizzazione e l’esercizio dell’attività in parola o con l’oggetto sociale della federazione che le ha adottate, esso non è determinante ai fini di valutare se le condizioni di applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza debbano essere esaminate con riguardo a ciascuna delle disposizioni di detta regolamentazione o con riguardo a un insieme di disposizioni, se non all’insieme della regolamentazione che le contiene. 70 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l’eccezione prevista dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98) nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), sia applicabile, le relative condizioni non devono essere necessariamente valutate in relazione a ciascuna delle disposizioni della regolamentazione in questione, ma in relazione a un insieme di disposizioni che perseguono un obiettivo distinto o producono un effetto distinto.

Sulle spese 71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’eccezione all’applicazione di tale disposizione alle restrizioni di concorrenza volte al perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, come delineata dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C ‑ 309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C ‑ 519/04 P, EU:C:2006:492), può applicarsi a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai propri membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione purché tale regolamentazione: – sia stata adottata da detta federazione che ha agito, a tal fine, come un’impresa o un’associazione di imprese, e possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri; – non possa essere qualificata come accordo tra imprese o decisione di associazione di imprese che ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, e – persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, e sia proporzionata al perseguimento di tale obiettivo o di tali obiettivi, il che implica, in primo luogo, che sia idonea a garantire la loro realizzazione; in secondo luogo, che non ecceda quanto necessario, nel senso che nessuna misura meno restrittiva consentirebbe di conseguire in modo altrettanto efficace detto obiettivo o detti obiettivi e, in terzo luogo, che non produca effetti sulla concorrenza che sarebbero sproporzionati in considerazione dell’interesse generale che rappresenta la realizzazione dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi, segnatamente eliminando ogni concorrenza. 2) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l’eccezione prevista dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C ‑ 309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C ‑ 519/04 P, EU:C:2006:492), sia applicabile, le relative condizioni non devono essere necessariamente valutate in relazione a ciascuna delle disposizioni della regolamentazione in questione, ma in relazione a un insieme di disposizioni che perseguono un obiettivo distinto o producono un effetto distinto.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 9 luglio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Concorrenza – Calcio professionistico – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Divieto delle intese – Regolamento di una federazione calcistica nazionale – Acquisto di prestazioni di servizi da soggetti terzi rispetto a questa federazione – Attività degli agenti di calciatori – Restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto – Eccezione al divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Portata – Obiettivi perseguiti da detta normativa – Giustificazione – Presupposti – Perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale – Necessità – Proporzionalità » Nella causa C‑428/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 13 giugno 2023, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2023, nel procedimento ROGON GmbH & Co. KG, MVI Management GmbH, DC contro [OSCURATO:PERSONA] Fußball-Bund eV (DFB), LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias, e B. Smulders, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: D. Dittert, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2025, considerate le osservazioni presentate: –        per la ROGON GmbH & Co. KG, la MVI Management GmbH e la DC, da T. Bernhard, A. Fritzsche, S. Kirchgeßner e C. von Köckritz, Rechtsanwälte; –        per il [OSCURATO:PERSONA] Fußball-Bund eV (DFB), da D. Bischoff e M. Stopper, Rechtsanwälte; –        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; –        per il governo francese, da R. Bénard e T. Lechevallier, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da S. [OSCURATO:PERSONA], B. Cullen e G. Meeßen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la ROGON GmbH & Co. KG, la MVI Management GmbH e la DC al [OSCURATO:PERSONA] Fußball-Bund eV (DFB), che è la federazione calcistica tedesca (in prosieguo: il «DFB»), in merito alla legittimità della normativa adottata da quest’ultima in materia di attività degli agenti di calciatori. Contesto normativo 3 L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dispone quanto segue: «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a)      fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b)      limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c)      ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d)      applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e)      subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 4 Il DFB è un’organizzazione ombrello che riunisce 27 federazioni calcistiche tedesche, tra cui in particolare la Deutsche Fußball Liga eV (DFL), che è la lega calcio tedesca (in prosieguo: la «DFL»). Essa riunisce oltre 25 000 club e più di 7 milioni di tesserati. 5 La ROGON è una società di consulenza per calciatori professionisti e giovani talenti in Germania, fondata dalla DC. La MVI Management è una persona giuridica di diritto austriaco la cui attività consiste anch’essa nel collocamento di calciatori. 6 Ai sensi dell’articolo 16 bis dello statuto del DFB, l’organizzazione delle competizioni sportive nei due campionati professionistici di massimo livello è assicurata dalla DFL, che costituisce un’associazione che raggruppa i club partecipanti a tali due leghe professionistiche. 7 I club che partecipano al campionato della Bundesliga o della seconda divisione tedesca sono tenuti, in qualità di membri ordinari della DFL, a rispettare lo statuto del DFB e i regolamenti vincolanti da essa adottati. Per poter giocare nella Bundesliga o nella seconda divisione tedesca, i giocatori devono stipulare un contratto di licenza con la DFL, che li obbliga a conformarsi alle norme emanate dal DFB. In qualità di membro della Federazione Internazionale delle Associazioni calcistiche (FIFA), il DFB è soggetto alle norme di quest’ultima ed è tenuto ad applicarne le decisioni. 8 Il DFB ha adottato il Reglement für Spielervermittlung (Regolamento relativo all’attività degli agenti di calciatori; in prosieguo: il «RfSV»), entrato in vigore il 1º aprile 2015. Tale regolamento è rivolto ai club e ai calciatori, che sono tenuti a rispettarlo. Esso disciplina il ricorso ai servizi di un agente da parte di calciatori e club per la conclusione di contratti di calciatori professionisti e di accordi di trasferimento. Il RfSV, inter alia : –        impone un obbligo di registrazione degli agenti (articolo 2, paragrafo 3, e articolo 3, paragrafi 2 e 3); –        esige la presentazione di una dichiarazione dell’agente, che prevede l’assoggettamento di quest’ultimo a vari statuti, regolamenti e normative della FIFA, del DFB e della DFL, tra cui l’assoggettamento alla giurisdizione del DFB (articolo 2, paragrafo 2, articolo 3, paragrafi 2 e 3, e allegati 1 e 2); –        impone l’obbligo supplementare di registrare una persona fisica nell’ipotesi di registrazione di persone giuridiche (allegato 2); –        vieta la partecipazione dell’agente, in caso di intermediazione in entrata, ai futuri introiti del club per il trasferimento di giocatori (articolo 7, paragrafo 3); –        vieta i compensi per i servizi dell’agente nell’ipotesi di intermediazione per giocatori minorenni (articolo 7, paragrafo 7); –        impone l’obbligo di comunicare compensi e pagamenti agli agenti da parte dei giocatori (articolo 6, paragrafo 1), e –        prevede sanzioni in caso di violazione degli obblighi da esso imposti (articolo 9). 9 Il 12 gennaio 2018 la Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL GmbH), società controllata al 100% dalla DFL, ha trasmesso la circolare n. 62 ai responsabili dei club e delle società di capitali della Bundesliga e della seconda divisione tedesca al fine di informarli, tra l’altro, delle disposizioni applicabili agli agenti di calciatori incaricati dai club in caso di accordo di intermediazione in uscita. In particolare, tale circolare sottolineava che il compenso degli agenti poteva essere concordato sia sotto forma di un versamento forfettario unico, sia sotto forma di un compenso progressivo, legato all’indennità di trasferimento ottenuta sulla base della prestazione di intermediazione in uscita, ad esclusione di qualsiasi compenso calcolato sulla base di una percentuale di detta indennità. 10 I ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato, ciascuno per conto proprio, un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale regionale di Francoforte sul Meno, Germania) volto a ottenere la cessazione di determinati obblighi previsti dal RfSV, invocando, in particolare, il divieto di intese illecite. 11 Poiché detto giudice ha accolto solo in parte tali ricorsi, le parti ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato appello contro la sentenza emessa da quest’ultimo dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale regionale superiore di Francoforte sul Meno, Germania), il quale, da un lato, ha condannato il DFB a porre fine alla prassi consistente nel fatto che gli agenti di calciatori possono essere registrati solo a condizione che si assoggettino alle disposizioni della FIFA, del DFB e della DFL che disciplinano l’esercizio dell’attività di agente di calciatori e, dall’altro, ha vietato al DFB o a qualsiasi organizzatore di partite nell’ambito di una lega calcistica di limitare la facoltà, per i club, di concordare modalità di calcolo delle commissioni versate agli agenti di calciatori che siano fondate su una percentuale dei proventi derivanti dai successivi trasferimenti. Esso ha respinto l’appello quanto al resto, nonché l’appello incidentale proposto dal DFB. 12 I ricorrenti nel procedimento principale e il DFB hanno presentato dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio, ricorsi in Revision contro la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] am Main (Tribunale regionale superiore di Francoforte sul Meno) al fine di ottenere, per i primi, la cessazione degli obblighi a loro carico e, per il secondo, il rigetto del ricorso. 13 Il giudice del rinvio tende a ritenere che le norme previste dal RfSV comportino una restrizione tale da incidere sulla concorrenza tra imprese stabilite in diversi Stati membri. Certo, tali norme non sarebbero direttamente rivolte agli agenti di calciatori, ma si rivolgerebbero ai club e ai calciatori. Tuttavia, poiché i club figurano tra i richiedenti delle prestazioni fornite dagli agenti, tali norme avrebbero l’effetto di limitare la loro libertà di azione economica. 14 Tuttavia, si porrebbe la questione di chiarire se tali norme soddisfino le condizioni di esenzione di cui all’articolo 101 TFUE, quali quelle che risultano dall’interpretazione di detto articolo 101 data dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98) e del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), e se esse rientrino quindi in un’eccezione. 15 Ciò detto, tale eccezione sarebbe stata applicata solo in casi che presentano caratteristiche particolari, riguardanti esclusivamente, da un lato, regolamenti adottati da federazioni professionistiche su base legale e da un ente al quale fosse stata espressamente conferita una competenza normativa e, dall’altro, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] e le federazioni sportive, norme relative all’organizzazione dell’attività sportiva o allo svolgimento delle competizioni, che rientravano tutte nella competenza propria delle federazioni di disciplinare i propri rapporti interni. 16 Inoltre, secondo una parte della dottrina, tale eccezione non sarebbe applicabile quando la normativa in questione disciplina mercati che non riguardano direttamente la competizione sportiva in sé e riguarda l’attività di imprese che non sono membri della federazione sportiva interessata. Tuttavia, secondo un’altra corrente di questa dottrina, tale eccezione è destinata ad applicarsi purché sia possibile stabilire un qualsivoglia nesso concreto tra la normativa in questione e l’organizzazione nonché il corretto svolgimento di una competizione sportiva. 17 Nel caso di specie, il RfSV è certamente rivolto ai club e ai giocatori, ma anche agli agenti di giocatori, i quali non sono membri del DFB. Tale regolamento avrebbe quindi effetti su un mercato a monte dell’attività sportiva, cosicché le restrizioni alla concorrenza da esso determinate non potrebbero essere giustificate esclusivamente dall’autonomia delle federazioni sportive. 18 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte non si può dedurre in modo inequivocabile se, in una situazione del genere, una normativa che limiti in modo significativo la libertà d’azione degli operatori di mercato non affiliati a una federazione possa essere esclusa dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in applicazione della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492). 19 Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti: «1)      Se alla regolamentazione di una federazione sportiva diretta ai membri della federazione e volta a disciplinare il ricorso a servizi di imprese esterne alla federazione in un mercato collocato a monte dell’attività della stessa, si applichino i principi elaborati dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, e del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑519/04 P, EU:C:2006:492, in base ai quali, nell’applicare il divieto di intese, –        occorre tener conto del contesto globale in cui la decisione di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, in particolare, i suoi obiettivi, –        occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi, –        e se siano proporzionati a tali obiettivi (…). 2)      In caso di risposta positiva alla prima questione: se [tali principi] debba[no] essere applicat[i] a tutte le disposizioni di tale regolamentazione o se l’applicazione dipenda da criteri sostanziali, quali la prossimità o la distanza della singola disposizione rispetto all’attività sportiva della federazione». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 20 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che l’eccezione all’applicazione di tale disposizione alle restrizioni di concorrenza volte al perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, quale delineata dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98) e del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), possa applicarsi a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai propri membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione. 21 In limine, occorre ricordare che, nei limiti in cui l’esercizio di uno sport configura un’attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in presenza di una siffatta attività (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 83 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 29). 22 Devono essere considerate come estranee a ogni attività economica solo determinate norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale. È il caso, in particolare, di quelle relative all’esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni tra squadre rappresentative dei rispettivi paesi o di quelle sulla fissazione dei criteri di classificazione utili per selezionare gli atleti che partecipano a competizioni a titolo individuale (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:101, punto 84 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 30). 23 Fatte salve tali norme specifiche, le norme adottate dalle federazioni sportive e, più in generale, il comportamento di tali federazioni rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione di tali disposizioni (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 87 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 31). 24 A tale riguardo, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non rientra tra le norme alle quali potrebbe essere applicata l’eccezione di cui al punto 22 della presente sentenza, in merito alla quale la Corte ha ripetutamente ribadito che essa deve rimanere limitata al proprio oggetto specifico e che non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto economico dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 89 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 32). 25 Infatti, come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale normativa non solo si rivolge direttamente ai club e ai giocatori, disciplinando le condizioni alle quali questi ultimi possono ricorrere ai servizi degli agenti di giocatori, ma riguarda anche indirettamente tali agenti, imponendo loro determinati obblighi che essi devono rispettare per rappresentare detti club e detti giocatori nel contesto di determinate operazioni. Orbene, poiché tale attività costituisce una prestazione di servizi, fornita a titolo oneroso e relativa al collocamento di atleti, essa deve essere qualificata come attività economica. 26 Per quanto riguarda, più in particolare, l’applicabilità dell’articolo 101 TFUE, occorre ricordare che tale disposizione si applica solo ad «accordi tra imprese», a «decisioni di associazioni di imprese» o a «pratiche concordate». 27 Secondo giurisprudenza costante, costituisce un’impresa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica consistente nell’offrire prodotti o servizi su un determinato mercato, indipendentemente dal suo status giuridico o dal carattere lucrativo dello scopo che persegue (v., in tal senso, sentenze del 24 marzo 2022, GVN/Commissione, C‑666/20 P, EU:C:2022:225, punto 69, nonché del 13 ottobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija e [OSCURATO:PERSONA] of Economics in Riga, C‑164/21 e C‑318/21, EU:C:2022:785, punto 68). 28 Pertanto, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE è applicabile a qualsiasi entità che eserciti un’attività economica e che, a tal fine, debba essere qualificata come «impresa», compresa qualsiasi entità costituita sotto forma di associazione il cui oggetto sociale, secondo lo statuto, sia l’organizzazione e il controllo di un determinato sport, purché eserciti un’attività economica in relazione a tale sport. Inoltre, tale disposizione si applica anche a qualsiasi entità che, pur non costituendo necessariamente un’impresa, possa essere qualificata come «associazione di imprese», in quanto raggruppa operatori attivi su tale mercato (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punti da 112 a 114). 29 È vero che deve essere considerata come adottata da un’associazione o da un organismo privato, che agisce non già in qualità di associazione di imprese, ma in qualità di autorità pubblica, una regolamentazione emanata da un’organizzazione professionale o da una federazione quando questa agisce nell’ambito dell’esercizio di prerogative tipiche del potere pubblico (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a., C‑128/21, EU:C:2024:49, punti 61 e 71) o, quantomeno, nell’ambito dell’esercizio di un potere regolamentare espressamente conferitole dallo Stato membro interessato, purché sussistano indizi che dimostrino che detta organizzazione professionale o federazione è tenuta ad agire a tal fine nell’interesse pubblico generale e sotto l’effettivo controllo dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 49; del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punti 30 e 31, nonché del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a., C‑128/21, EU:C:2024:49, punti da 72 a 75 e 81). 30 Infatti, anche in tali casi, gli Stati membri sono tenuti a garantire che un’associazione o un’organizzazione professionale di questo tipo non adotti una regolamentazione che privi di efficacia le regole di concorrenza applicabili alle imprese, incoraggiando questa ultime ad adottare volontariamente comportamenti anticoncorrenziali. Resta tuttavia il fatto che le disposizioni obbligatorie così adottate sfuggono, in quanto tali, all’applicazione del diritto della concorrenza, dal momento che non derivano da una decisione presa da un soggetto che agisce in qualità di impresa o di associazione di imprese. 31 Di conseguenza, se, come sottolinea il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, taluni regolamenti adottati da una federazione professionale su base legale possono sfuggire all’applicazione del diritto della concorrenza, occorre sottolineare che ciò è dovuto al fatto che, tenuto conto dell’esistenza di una delega di competenze di cui dispone l’autore di tali regolamenti, questi possono essere considerati come adottati da una federazione che, pur dovendo essere qualificata come impresa o associazione di imprese per alcune delle sue attività, non può essere considerata come tale quando ha esercitato, nell’ambito dell’adozione di detti regolamenti, un potere di regolamentazione che le era stato espressamente conferito dallo Stato membro interessato o prerogative tipiche del potere pubblico. 32 Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che il DFB riunisce 27 federazioni calcistiche tedesche, le quali annoverano tra i propri membri club che svolgono attività economiche consistenti nell’offerta di prodotti o servizi su diversi mercati, quali quelli della biglietteria sportiva, delle sponsorizzazioni o del merchandising. Pertanto, il DFB può essere considerato come avente, sia su tali mercati che sui mercati a monte di questi ultimi, come quelli del reclutamento di giocatori o di allenatori o ancora dei servizi di agenti ai fini del trasferimento di giocatori o di allenatori professionisti da un club a un altro, la qualifica di associazione di imprese. 33 D’altra parte, dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte non risulta che la regolamentazione di cui trattasi nel procedimento principale sia stata formalmente adottata nell’ambito dell’esercizio di prerogative tipiche dei poteri pubblici o, quantomeno, di un potere di regolamentazione conferito dallo Stato membro interessato al DFB. Al contrario, interrogato in merito durante l’udienza, il governo tedesco ha indicato, in sostanza, che il DFB non aveva ricevuto alcuna espressa autorizzazione in tal senso da parte del legislatore tedesco. 34 Di conseguenza, tale normativa potrebbe rientrare nella sfera di applicazione dell’articolo 101 TFUE. 35 In forza dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. 36 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che non ogni accordo tra imprese, ogni decisione di un’associazione di imprese o ogni pratica concordata che restringa la libertà di azione delle imprese che ne sono parti o che sono tenute al rispetto di detta decisione, o che sono parti di tale pratica, ricade necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l’esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono taluni di tali accordi, decisioni e pratiche può portare a constatare, in primo luogo, che essi sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi d’interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale; in secondo luogo, che i mezzi concreti ai quali si fa ricorso per perseguire tali obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine e, in terzo luogo, che, anche qualora risulti che tali mezzi hanno l’effetto intrinseco di restringere o falsare, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, tale effetto intrinseco non si spinge oltre quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza (v., in questo senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 183 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 91). 37 Tuttavia, detta giurisprudenza non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere per «effetto» intrinseco quello di restringere, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, limitando la libertà di azione di talune imprese, presentano, nei confronti di tale concorrenza, un grado di dannosità che giustifica la considerazione che essi abbiano per «oggetto» proprio di impedirla, di restringerla o di falsarla (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 186 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 150). 38 Inoltre, tenuto conto del requisito secondo cui i comportamenti in causa devono presentare carattere necessario e proporzionato in senso stretto, è importante rilevare che l’esame di tale requisito comporta, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza, innanzitutto, di determinare se i mezzi concreti a cui si ricorre, in un caso di specie determinato, per perseguire un obiettivo legittimo di interesse generale siano idonei a garantire il raggiungimento di tale obiettivo; in secondo luogo, di valutare se il ricorso a tali mezzi sia necessario per raggiungere detto obiettivo, il che implica che non esistano altre misure che sarebbero altrettanto efficaci a tal fine pur essendo meno restrittive per la concorrenza, e, infine, di verificare che gli effetti restrittivi generati dalle misure adottate non siano sproporzionati rispetto a tale obiettivo, in particolare eliminando ogni concorrenza sul mercato interessato (sentenza del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 98). 39 Ciò detto, nei limiti in cui la giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza consente a un accordo tra imprese, a una decisione di un’associazione di imprese o a una pratica concordata di sfuggire al divieto previsto dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la sua applicazione a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, disciplina il ricorso dei propri membri ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione, presuppone, in via preliminare, di verificare se le condizioni enunciate da tale disposizione siano soddisfatte in relazione a detta regolamentazione. 40 Orbene, affinché ciò avvenga, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, una regolamentazione deve, in primo luogo, costituire un accordo o una pratica concordata tra più imprese o una decisione di un’associazione di imprese; in secondo luogo, essere idonea a incidere sul commercio tra gli Stati membri e, in terzo luogo, avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. 41 Per quanto riguarda la prima di queste condizioni, occorre rilevare che i comportamenti che possono essere interessati possono assumere nature diverse e presentarsi in forme diverse. 42 In particolare, la Corte ha già avuto modo di statuire che la decisione di un’associazione di imprese consistente nell’adottare o nell’applicare una regolamentazione che incide direttamente sulle condizioni di esercizio dell’attività economica delle imprese che ne sono direttamente o indirettamente membri può costituire una siffatta «decisione di associazione di imprese», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in questo senso, sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 118 e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, punto119). 43 Orbene, è proprio in relazione a una decisione di questo tipo che il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione di tale disposizione, vale a dire una decisione con cui una federazione sportiva nazionale ha adottato e attuato un insieme di norme che mira, certamente, a definire un regime giuridico applicabile agli agenti dei calciatori, ma che non è per questo priva di incidenza sull’attività economica esercitata dai membri di tale federazione, vale a dire i club di calcio. 44 Infatti, da un lato, le prestazioni di servizi fornite dagli agenti costituiscono fattori produttivi per le imprese rappresentate da tali club, sicché il costo di dette prestazioni è in grado di influenzare la redditività di questi ultimi. D’altro canto, la posizione concorrenziale reciproca di detti club sui diversi mercati in cui sono presenti, come quelli della biglietteria sportiva, della sponsorizzazione o del merchandising, dipende principalmente dalle prestazioni realizzate in occasione della partecipazione a competizioni sportive, le quali sono strettamente connesse alla composizione delle squadre e sulle quali gli agenti esercitano una certa influenza. 45 Per quanto riguarda la seconda condizione di cui al punto 40 della presente sentenza, secondo cui l’accordo tra imprese, la decisione di associazione di imprese o la pratica in questione devono essere tali da incidere sul commercio tra gli Stati membri, occorre rilevare che una regolamentazione di origine privata che si estende all’intero territorio di un unico Stato membro può essere tale da soddisfare detta condizione, qualora abbia l’effetto di consolidare compartimentazioni di carattere nazionale, ostacolando così l’interpenetrazione economica voluta dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 95, nonché del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 50). 46 Nel caso di specie, sebbene la regolamentazione in questione possa incidere principalmente sul mercato nazionale del reclutamento dei calciatori, essendo il mercato internazionale del reclutamento dei calciatori regolamentato, dal canto suo, dalla FIFA, resta comunque il fatto che tale regolamentazione incide innanzitutto sul mercato dei servizi di agenzia relativi al primo di questi due mercati. Orbene, su quest’ultimo mercato possono operare prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri i quali, a causa della regolamentazione di cui al procedimento principale, possono essere dissuasi dall’offrire i propri servizi sul mercato nazionale. In tal modo, una regolamentazione che, come quella di cui al procedimento principale, mira a regolamentare l’attività di agente deve essere considerata tale da incidere sul commercio tra gli Stati membri. 47 Per quanto riguarda la terza condizione ricordata al punto 40 della presente sentenza, occorre ricordare che, per poter ritenere, in un determinato caso, che un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata rientrino nel divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario, conformemente ai termini stessi di detta disposizione, dimostrare che tale accordo, associazione o pratica ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, o che detto comportamento ha un siffatto effetto (sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 158 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C-133/24, EU:C:2026:361, punto 36). 48 A tale riguardo, sebbene il fatto che una regolamentazione adottata da una federazione sportiva sia rivolta ai propri membri, pur disciplinando il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione, non sembri, di per sé, tale da escludere che detta regolamentazione possa avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, spetta al giudice del rinvio determinare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale abbia per oggetto o per effetto di istituire una tale restrizione della concorrenza. 49 Inoltre, affinché la giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza possa trovare applicazione, è peraltro necessario che siano soddisfatte anche le condizioni di applicazione, indicate ai punti da 36 a 38 della presente sentenza. 50 Ciò detto, nessuna di tali condizioni può essere interpretata nel senso che abbia, esplicitamente o implicitamente, l’effetto di escludere dal giovamento della giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza qualsiasi regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai membri della stessa, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze che non appartengono a tale federazione. 51 In primo luogo, il semplice fatto che una regolamentazione adottata da una federazione sportiva sia rivolta ai propri membri, pur disciplinando il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione, non può, di per sé, costituire una caratteristica tale da consentire di concludere che essa debba essere ricondotta a una forma di coordinamento tra imprese che, per sua stessa natura, debba essere considerata, nel contesto economico e giuridico di cui trattasi nel procedimento principale, particolarmente pregiudizievole per il corretto funzionamento del normale gioco della concorrenza. 52 È infatti opportuno ricordare che il concetto di «restrizione per oggetto» designa qualsiasi accordo tra imprese, qualsiasi decisione di un’associazione di imprese o qualsiasi pratica concordata che presenti caratteristiche tali da poter essere ricondotte a una forma di coordinamento tra imprese che, per la loro stessa natura, devono essere considerate lesive del corretto funzionamento del normale gioco della concorrenza nel contesto economico e giuridico di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22, EU:C:2024:638, punti 43, 45 e 46 e giurisprudenza citata). 53 Inoltre, tale caratteristica non può essere considerata tale da escludere che detta regolamentazione possa perseguire uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, né da escludere che essa sia idonea a realizzare un tale obiettivo. 54 D’altra parte, tale caratteristica non può, di per sé, impedire di constatare che non esistono altri mezzi in grado di conseguire in modo altrettanto efficace gli obiettivi in questione. 55 Infine, per quanto riguarda la valutazione della proporzionalità in senso stretto degli effetti restrittivi prodotti dall’obiettivo o dagli obiettivi di interesse generale perseguiti, occorre rilevare che tale caratteristica non può, di per sé, essere considerata tale da escludere che detta condizione sia soddisfatta, dato che, da un lato, il rispetto di tale condizione dipende dalla natura dell’obiettivo o degli obiettivi perseguiti e che, dall’altro lato, una caratteristica siffatta non è di per sé tale da eliminare ogni concorrenza sul mercato in cui operano le imprese terze interessate. 56 Del resto, dalla giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza non discende che, per poter essere giustificata sulla base di tale giurisprudenza, una regolamentazione debba poter produrre effetti solo nei confronti dei membri dell’associazione o della federazione che l’ha adottata. 57 Infatti, la circostanza che una normativa adottata da un’associazione come il DFB produca alcuni dei suoi effetti non solo nei confronti dei membri di tale federazione o associazione, ma anche nei confronti di imprese che, pur essendo terze, intrattengono rapporti con i suddetti membri, può risultare necessaria per il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale. 58 Ciò può verificarsi in particolare quando, al fine di conseguire tali obiettivi, una federazione sportiva è indotta ad adottare una regolamentazione che può avere implicazioni sull’ecosistema che essa regola e controlla. 59 Orbene, come ha sottolineato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, nel settore del calcio professionistico e semiprofessionistico diverse categorie di operatori economici, quali i club, le federazioni nazionali, i giocatori e gli agenti, devono interagire e, in una certa misura, collaborare al fine di garantire la sostenibilità del settore e la sua attrattiva per i tifosi e gli spettatori. Infatti, se i servizi finali, quali le partite e i tornei, non fossero sufficientemente attraenti né fossero oggetto di un’adeguata diffusione, l’insieme di queste diverse categorie di operatori economici ne subirebbe conseguenze negative. 60 In tali circostanze, una normativa come quella di cui al procedimento principale non può essere considerata estranea all’obiettivo di interesse generale relativo all’integrità delle competizioni sportive per il solo motivo che essa produce effetti anche sull’attività degli agenti di giocatori. 61 Del resto, si può rilevare che, in altri settori di attività, la Corte ha già riconosciuto che la giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza può trovare applicazione con riguardo a una regolamentazione adottata da un’organizzazione che riunisce i membri di una professione e verte sugli onorari minimi dovuti dai loro clienti, purché le condizioni di applicazione di detta giurisprudenza siano soddisfatte (v., in questo senso e per analogia, sentenze del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punti 53 e 54, nonché del 23 novembre 2017, CHEZ [OSCURATO:PERSONA] e FrontEx International, C‑427/16 e C‑428/16, EU:C:2017:890, punti da 53 a 55). Orbene, anche se tale regolamentazione era destinata ai membri dell’organizzazione interessata, non per questo non aveva ripercussioni sui loro clienti, che erano terzi rispetto a detta organizzazione. 62 Pertanto, una regolamentazione adottata da una federazione sportiva non può essere esclusa dal giovamento della giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza per il solo motivo che, pur essendo rivolta ai suoi membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze che non appartengono a detta federazione. Per contro, è indispensabile assicurarsi concretamente che una regolamentazione come quella oggetto del procedimento principale, da una parte, non possa essere qualificata come accordo tra imprese o decisione di associazione di imprese che abbia per oggetto di restringere la concorrenza e, dall’altra, si giustifichi in quanto persegue un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale risulta adeguata, necessaria, e proporzionata in senso stretto. 63 Nella specie, spetta al giudice del rinvio determinare se la regolamentazione in oggetto soddisfa tutte le condizioni di applicazione di detta giurisprudenza, come ricordate ai punti da 36 a 38 della presente sentenza. 64 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’eccezione all’applicazione di tale disposizione alle restrizioni di concorrenza volte al perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, come delineata dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), può applicarsi a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai propri membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione, purché tale regolamentazione: –        sia stata adottata da detta federazione che ha agito, a tal fine, come un’impresa o un’associazione di imprese, e possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri; –        non possa essere qualificata come accordo tra imprese o decisione di associazione di imprese che ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, e –        persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, e sia proporzionata al perseguimento di tale obiettivo o di tali obiettivi, il che implica, in primo luogo, che sia idonea a garantire la loro realizzazione; in secondo luogo, che non ecceda quanto necessario, nel senso che nessuna misura meno restrittiva consentirebbe di conseguire in modo altrettanto efficace detto obiettivo o detti obiettivi e, in terzo luogo, che non produca effetti sulla concorrenza che sarebbero sproporzionati in considerazione dell’interesse generale che rappresenta la realizzazione dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi, segnatamente eliminando ogni concorrenza. Sulla seconda questione 65 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l’eccezione prevista dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), sia applicabile, le relative condizioni debbano essere valutate in relazione a ciascuna delle disposizioni della regolamentazione in questione, oppure se occorra tener conto di criteri relativi al grado di collegamento di tali diverse disposizioni con l’organizzazione e l’esercizio dell’attività sportiva della federazione. 66 A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal punto 38 della presente sentenza, la giurisprudenza ricordata al punto 36 supra implica, perché possa trovare applicazione, l’esistenza di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale nonché un rapporto di proporzionalità tra, da una parte, le misure previste dalla regolamentazione in parola e, dall’altra, detti obiettivi. 67 Dato che le disposizioni di una stessa regolamentazione possono perseguire obiettivi diversi o produrre effetti distinti, occorre, in tale ipotesi, procedere a un esame autonomo della proporzionalità di dette diverse disposizioni o addirittura di un insieme di disposizioni che perseguono un obiettivo distinto o producono un effetto distinto. 68 Inversamente, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, possono esistere situazioni in cui sarebbe artificioso scindere un insieme di disposizioni, vuoi in ragione del loro carattere inscindibile, vuoi perché alcune di esse sono accessorie rispetto ad altre. 69 Per quanto riguarda il grado di collegamento di diverse disposizioni di una stessa regolamentazione con l’organizzazione e l’esercizio dell’attività in parola o con l’oggetto sociale della federazione che le ha adottate, esso non è determinante ai fini di valutare se le condizioni di applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza debbano essere esaminate con riguardo a ciascuna delle disposizioni di detta regolamentazione o con riguardo a un insieme di disposizioni, se non all’insieme della regolamentazione che le contiene. 70 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l’eccezione prevista dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98) nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), sia applicabile, le relative condizioni non devono essere necessariamente valutate in relazione a ciascuna delle disposizioni della regolamentazione in questione, ma in relazione a un insieme di disposizioni che perseguono un obiettivo distinto o producono un effetto distinto. Sulle spese 71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’eccezione all’applicazione di tale disposizione alle restrizioni di concorrenza volte al perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, come delineata dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C ‑ 309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C ‑ 519/04 P, EU:C:2006:492), può applicarsi a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai propri membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione purché tale regolamentazione: – sia stata adottata da detta federazione che ha agito, a tal fine, come un’impresa o un’associazione di imprese, e possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri; – non possa essere qualificata come accordo tra imprese o decisione di associazione di imprese che ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, e – persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, e sia proporzionata al perseguimento di tale obiettivo o di tali obiettivi, il che implica, in primo luogo, che sia idonea a garantire la loro realizzazione; in secondo luogo, che non ecceda quanto necessario, nel senso che nessuna misura meno restrittiva consentirebbe di conseguire in modo altrettanto efficace detto obiettivo o detti obiettivi e, in terzo luogo, che non produca effetti sulla concorrenza che sarebbero sproporzionati in considerazione dell’interesse generale che rappresenta la realizzazione dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi, segnatamente eliminando ogni concorrenza. 2) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l’eccezione prevista dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C ‑ 309/99, EU:C:2002:98), nonché del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C ‑ 519/04 P, EU:C:2006:492), sia applicabile, le relative condizioni non devono essere necessariamente valutate in relazione a ciascuna delle disposizioni della regolamentazione in questione, ma in relazione a un insieme di disposizioni che perseguono un obiettivo distinto o producono un effetto distinto. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris