CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 4411/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro Curatela fallimentare [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del geometra [OSCURATO:PERSONA] C., nella persona del Curatore fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del geometra [OSCURATO:PERSONA] C., nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimate - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CALABRIA, n. 2286/06/19, depositata in data 17 giugno 2019 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 1 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate, in seguito ad accertamento eseguito d alla Guardia di Finanza nel corso di indagini su soggetti indagati per art.416 bis c.p., aveva notifica to , in data 19 febbraio 2010, alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. l' avviso di accertamento n. 807020400080, p er l'anno d'imposta 2007, con il quale aveva accerta to un reddito d'impresa di euro 363.110,00,a fronte di quello dichiarato di euro 77. 008,00; un valore della produzione pari ad euro 459.436,00 a fronte di quello dichiarato di euro 172.000,34; maggiore Irap accertata pari ad euro 12.215,00; un volume d'affari di euro 1.472.312,00a fronte di quello dichiarato di euro 2.020.990,00,con la conseguente maggiore imposta accertata di euro 189.000,00e una maggiore ritenuta alla fonte pari ad euro 598,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aveva annullato l'accertamento ritenendo di doversi conformare alla sentenza di primo grado n.128/08/10 di altra sezione che aveva deciso una controversia tra le stesse parti per un anno diverso, in applicazione del principio dell'estensione del giudicato esterno. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dalla Agenzia delle Entrate, rigettaval’appello sulla base delle seguenti considerazioni: -) i soci avevano proposto autonomi ricorsi e autonomi appelli sicché la mancata riunione non aveva comportato e non p oteva comportare alcuna nullità; -) il principio del «giudicato esterno»era in concreto applicabile solo se le due fattispecieerano identiche, nel senso che la sentenza passata in giudicato erafondata su presupposti, situazioni e fatti identici a quelli che caratterizzavano la fattispecie per cui era processo e, nel caso di specie, era da rilevare che l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contestava soltanto l'applicabilità in astratto del giudicato esterno al campo del giudizio tributario, nel senso che trattandosi di imposta variabile anno per anno il detto principio non poteva trovare applicazione in questo tipo di processo; -) tuttavia, le due fattispecie avevano identiche parti e identica problematica e, dunque, poteva rit enersi provato sia per tabulas, almeno per quanto riguarda l'esito del processo da cui erascaturita la sentenza n.128/08/10, essendo stato prodotto in giudizio il suo dispositivo, sia ai sensi dell'art.115 cod. proc. civ. , dato che l'Ufficio non aveva ma i contestato la circostanza della identità delle due fattispecie e delle loro identiche problematiche giuridiche e di fatto; -) l'Ufficio,invero, aveva l'onere, cui non aveva adempiuto, di fornire la prova sulla diversità delle due fattispecie e anzi tale diversità, per come detto,non era stata contestata affatto ; -) l'Agenzia appellante non aveva fornito elemento alcuno circa una diversità della fattispecie su cui avevadeciso la sentenza n.128/08/10 rispetto a quella sottoposta all'esame di questa Commissione, nonostante che la sentenza impugnata fosse fondata esclusivamente sulla identità delle due fattispecie, essendosi limitata a contestare soltanto l'ammissibilità del principio del «giudicato esterno«in materia di processo tributario; -) gli altri motivi di appello restavanoassorbiti. 4.L'Agenzia delle Entrata ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 5.[OSCURATO:PERSONA] fallimentare [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del geometra [OSCURATO:PERSONA] C. e la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. del geometra [OSCURATO:PERSONA] C. non hannosvolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992 e degli articoli 101 e 102 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Contrasto con Cass. n. 32421/2019. La sentenza, oggetto del gravame, si poneva in aperta violazione con le norme che disciplinavano il litisconsorzio necessario. L'assunto dei giudici di appello si poneva in aperto contrasto sia con l'art. 14,comma 1,del decreto legislativo n. 546/1992, che, richiamando gli articoli del codice di procedura civile in tema di litisconsorzio necessario, prescrivevache se l'oggetto del ricorso riguarda va inscindibilmente più soggetti, questi dovevanoessere tutti parte nello stesso processo e la controversia non potevaessere decisa limitatamente ad alcuno di essi, sia con la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008, richiamata nella sentenza n. 33570 / 2018 ; Cass., n. 32421/2019). 2.Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. sull'efficacia del giudicato esterno, nonché dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La decisione della Commissione tributaria regionale era illegittima anche nella parte in cui avevaritenuto la sussistenza di un « giudicato esterno » attraverso la mera lettura del dispositivo ( e non della motivazione), da cui risultava la identità di parti e la identica problematica, la non contestazione dell'Amministrazione e che dell'onere della prova della inesistenza del giudicato esterno andava gravata l'Amministrazione.Dalla lettura delle decisione emergeva, non solo che la parte contribuente non av eva dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza resa in un diverso giudizio, della cui autorità intendeva avvalersi, ma neppure aveva dimostrato l'applicabilità del c.d. «giudicato esterno» alla fattispecie concreta, attraverso la produzione dell'intera decisione, comprensiva della motivazione, dalla quale soltanto, si sarebbe potuto evincere il perimetro della decisione e la espandibilità del decisum in un diverso processo; la Commissione tributaria regionale aveva, quindi, invertito l'onus probandi. La decisione era illegittima anche per aver e erroneamente applicato il principio della non contestazione. In particolare, l'oneredi contestazione riguardava le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, era riservata al giudice , mentre nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale aveva affermato l'esistenza di un giudicato esterno attraverso la non contestazione specifica e non , invece , attravers o una compiuta valutazione dell'effettivo decisum , contenuto nella sentenza n. 128/08/10. 3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. sull'efficacia del giudicato esterno, in relazione agli artt. 36, n. 4, del decreto legislativo n. 542/1996 e 132, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Motivazione apparente. Dalla lettura della decisione impugnata non erapossibile evincere la ratio decidendied, in particolare, le ragioni per cui le statuizioni contenute nella decisione resa in altro giudizio, al di là della mera identità delle parti e dell'oggetto del giudizio, dispiegassero effetti anche nella soluzione del caso di specie.I giudici di appello avevano omesso di chiarire su quali presupposti avevano ritenuto sussistente, anche con riferimento all'anno d'imposta oggetto del giudizio, la medesima situazione di fatto che aveva condotto il giudice del giudicato ad escludere il maggior reddito da ascrivere alla società e,quindi, alla partecipazione societaria. 4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., sull'efficacia del giudicato esterno, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza eracomunque illegittima nella parte in cui aveva ritenuto applicabile al caso di specie l'operatività del giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 128/08/10 della C ommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 19febbraio 2010, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento emesso a carico della società per l'anno di imposta 2004, a causa del principio dell'autonomia tra periodi di imposta differenti, anche nell'ambito delle medesime indagini fiscali. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, dunque, aveva l'obbligo di verificare il contenuto della sentenza richiamata, al fine di accertare se la stessa contenesse una statuizione che, secondo i principi limiti oggettivi del giudicato, estendesse i propri effetti alla controversia in esame.Nel caso in esame, la sentenza non conteneva alcuna pronuncia su elementi ad efficacia «permanente», nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità. La statuizione si riferiva all'anno di imposta in contestazione, il 2004,e non affermava principi a carattere permanente applicabili anche a quei giudizi riferiti ad altri anni (nel caso di specie 2007), fondati sulle medesime indagini fiscali, ma contenenti rilievi specifici e puntuali per quell'anno. 5. In via preliminare, osserva il Collegio che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 546/ 19 92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603). 5.1 Secondo questa Corte , inoltre, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a «causa petendi» dei rico rsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio(Cass., 18 febbraio 2010, n. 3830; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3789; Cass., 22 giugno 2022, n. 25709; Cass., 20 luglio 2022, n. 22699). 5.2Ciò posto, nel caso in esame, in esito alla verifica eseguita dalla Cancelleria, è emerso che acarico dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano pendenti diversi ricorsi. Va, pertanto, di