CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 03181/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1745/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37831/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 06/02/2025 parte civile (non ricorrente): [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] dal 1905 S.p.a., in persona del Curatore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pavia, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da conclusioni e nota spese depositata); sentite le conclusioni dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3181/2026 Roma, lì, 26/01/2026 conseguente annullamento della sentenza impugnata; sentite le conclusioni dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antuono, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, decidendo sull'appello proposto dagli imputati, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 04/05/2023, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha ridotto ad anni 5 di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata (capo 1), autoriciclaggio (capo 2), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 3 e 4). La Corte ha invece confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nei reati di cui ai capi 1 e 2, nonché per i reati di cui all'art. 8 D. Lgs 74/2000 di cui ai capi 5), 6), 7). La pronuncia di appello ha, altresì, confermato per entrambi gli imputati le statuizioni civili della sentenza di primo grado con la quale il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, in solido, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] dal 1905 S.p.a. (alla quale era stata anche assegnata una provvisionale pari ad € 500.000). I fatti, per come ricostruiti dalle conformi sentenze di merito, possono essere così riassunti: [OSCURATO:PERSONA], prima come procuratore speciale/amministratore di fatto e poi come amministratore di diritto, con l'aiuto del [OSCURATO:PERSONA] (quale extraneus), tra la fine del 2015 e la data del fallimento, ha posto in essere numerose condotte di distrazione di beni (somme di denaro e merce) della società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] dal 1905 S.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia con sentenza del 22/07/2016. La distrazione di beni e denaro – per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro – è avvenuta, sia con indebiti prelievi diretti dalle casse della società, sia con la cessione senza corrispettivo delle giacenze di magazzino della fallita, sia soprattutto simulando pagamenti a fronte di fatture per operazioni inesistenti emesse per lo più da società riferibili al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di rapporti economici fittizi (di qui la contestazione ai due indagati anche del reato di cui all'art. 8 D. Lgs 74/2000, capi 3, 4, 5, 6 e 7). Parte del denaro distratto (circa 330.000 euro), dopo essere transitato anche nei conti correnti delle società del [OSCURATO:PERSONA], è stato poi girato al [OSCURATO:PERSONA] il quale lo ha, a sua volta impiegato, nella società a lui riconducibile ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), la quale ha poi sottoscritto con tale denaro l'aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA]; condotte queste ultime oggetto del reato di autoriciclaggio di cui al capo 2. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati quattordici motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 420ter, comma 1, cod. proc. pen. Il difensore deduce che l'imputato è stato illegittimamente dichiarato assente dal Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante in tale udienza il difensore avesse eccepito che al [OSCURATO:PERSONA] non era stato notificato il verbale della precedente udienza del 01/10/2020, udienza nella quale era stato disposto il rinvio del processo a causa del riconosciuto legittimo impedimento dell'imputato all'epoca detenuto per altra causa. L'omessa notificazione dell'avviso del rinvio – comunque dovuta in forza della disciplina del processo in assenza all'epoca vigente – aveva peraltro impedito all'imputato di comunicare il sopravvenuto impedimento (consistente nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in esecuzione pena in regime di affidamento in prova) e/o di chiedere al magistrato di sorveglianza i provvedimenti necessari a consentirgli di partecipare all'udienza. Si sarebbe dunque verificata, a detta della difesa, una nullità della dichiarazione di assenza e di tutti gli atti successivi (ivi inclusa la sentenza di primo grado). I giudici di merito, di primo e secondo grado, avevano peraltro rigettato l'eccezione con motivazione errata e sulla base di argomenti non pertinenti. 3.2 Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione art. 108 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che nel processo di primo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il nuovo difensore del [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto un termine a difesa, che il Tribunale aveva di fatto negato (concedendo un rinvio di poche ore), motivando il diniego sulla base di un abuso del diritto, che era tuttavia inesistente. Si era quindi verificata, a detta del ricorrente, una violazione del diritto di difesa con conseguente nullità dell'udienza e di tutti gli atti successivi. 3.3 Con il terzo motivo si deduce violazione o errata applicazione degli artt.267 e 271 e 191 cod. proc. pen. Il difensore rileva che nei motivi di appello aveva eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in forza del decreto d'urgenza adottato dal PM il 02/07/2015 (poi convalidato dal G.i.p. il giorno seguente), in quanto difettavano sia i gravi indizi del reato di riciclaggio ivi ipotizzato (poi risultato inesistente) sia l'indispensabilità delle intercettazioni. La Corte aveva illegittimamente disatteso l'eccezione rilevando che la stessa non era stata proposta in primo grado, così violando anche l'art. 191 cod. proc. pen. posto che la questione è rilevabile in ogni stato e grado del processo. 3.4 Il quarto motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 267, 270, comma 1, 271 cod. proc. pen., sempre in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni avviate d'urgenza dal PM il 02/07/2015. Rileva il difensore che tali intercettazioni non erano comunque utilizzabili per reati diversi da quello ipotizzato, da ritenersi oggetto di un separato procedimento; e ciò, sia perché non poteva sussistere connessione tra il riciclaggio originariamente ipotizzato e i fatti poi oggetto dell'imputazione, sia perché per nessuno dei reati per cui si procede è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza con conseguente inapplicabilità dell'art. 270 cod. proc. pen. 3.5 Con il quinto motivo si deduce erronea applicazione e violazione dell'art.266 cod. proc. pen. in relazione alle intercettazioni disposte d'urgenza dal PM per il reato di bancarotta con decreto del 08/07/2016 (convalido dal G.i.p. in pari data). Le intercettazioni erano state autorizzate in difetto dei presupposti di legge, posto che, a quella data, non era ancora intervenuta la dichiarazione fallimento e quindi il reato ipotizzato non poteva dirsi sussistente. In quel momento, a detta della difesa, era ipotizzabile al più il reato di cui all'art. 646 cod. pen. che non rientra tra quelli previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. 3.6 Con il sesto motivo si denuncia violazione e/o erronea applicazione degli artt. 514 e 500, comma 4, cod. proc. pen. La difesa evidenzia che, in primo grado, erano stati illegittimamente acquisiti ed utilizzati i verbali degli interrogatori resi dal [OSCURATO:PERSONA] durante le indagini preliminari, nonostante l'imputato avesse reso esame nel dibattimento, così violando la previsione dell'art. 513 cod. proc. pen. Né sussistevano i presupposti per acquisire i suddetti verbali ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. Sul punto la Corte di appello si era limitata ad affermare che le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di indagini non erano decisive, non considerando però che le stesse erano state comunque utilizzate (se non altro per smentire la versione dei fatti che l'imputato aveva fornito nell'esame dibattimentale). 3.7 Col settimo motivo si lamenta mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per fatti commessi quando era solo procuratore speciale della fallita. La difesa evidenzia che nei motivi di appello aveva dedotto che per le condotte anteriori al gennaio 2016 il [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere condannato per il reato di bancarotta in quanto era all'epoca solo procuratore speciale della società e quindi non rivestiva alcuna delle qualifiche di cui agli artt. 216 e 223 legge fallimentare. Su tale punto la Corte aveva replicato che l'imputato doveva comunque essere considerato amministratore di fatto, così incorrendo in un duplice errore: a) in primo luogo perché si era ritenuto un fatto diverso da quello contestato nell'imputazione; b) in secondo luogo perché i poteri che la procura speciale attribuiva al [OSCURATO:PERSONA] e le attività da lui poste in essere non autorizzavano a ritenere che lo stesso avesse esercitato poteri di gestione e direzione autonomi e fosse dunque un amministratore di fatto secondo criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 3.8 Con l'ottavo motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per le singole condotte di distrazione contestate. Il difensore lamenta che la Corte di appello si sarebbe limitata ad una semplice elencazione dei mezzi di prova a carico acquisiti nel corso dell'istruttoria senza tuttavia spiegare la loro rilevanza e il loro valore probatorio. I giudici di appello, inoltre, avrebbero omesso di motivare sugli argomenti dedotti dalla difesa nei motivi di gravame nonché sulla diversa versione dei fatti e sulle giustificazioni che l'imputato aveva fornito in relazione a ciascuna condotta di distrazione. 3.9 Con il nono motivo la difesa deduce erronea applicazione 648ter.1 cod. pen. Il difensore lamenta che i giudici di merito non si erano confrontati con le evenienze istruttorie, dalle quali emergeva che nel caso in esame vi erano stati unicamente spostamenti di fondi perfettamente tracciabili, sicché le condotte accertate erano del tutto inidonee ad ostacolare l'accertamento della provenienza del denaro con conseguente non configurabilità del reato di autoriciclaggio. 3.10 Con il decimo motivo si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di autoriciclaggio. Secondo il ricorrente, infatti, la tracciabilità dei bonifici e il fatto che gli stessi erano intervenuti nell'arco di 24 ore dovevano indurre a ritenere inesistente qualunque volontà di dissimulare la provenienza illecita del denaro. 3.11 Con l'undicesimo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 648ter.1, comma 4, cod. pen. e mancanza o illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ivi prevista. La difesa rileva che lo spostamento delle somme dalla società fallita ad altri soggetti giuridici integra il solo reato di bancarotta, non vi era stata alcuna ulteriore e distinta condotta di reimpiego delle somme, ma solo un utilizzo diretto e personale dei beni da parte dell'autore del reato presupposto. 3.12 Col dodicesimo motivo si denuncia violazione dell'art. 8 D. Lgs 74/2000 nonché mancanza contraddittorietà e illogicità motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale dei reati tributari di cui ai capi 3 e 4). Evidenzia al riguardo la difesa che dagli atti (e dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito) il [OSCURATO:PERSONA] aveva trattato la cessione del magazzino della società [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], che era però anche l'amministratore di fatto delle società nei confronti delle quali le fatture erano state emesse, non vi era stata quindi alcuna interposizione fittizia e alcuna inesistenza soggettiva delle operazioni, posto che il contraente reale ([OSCURATO:PERSONA]) e quello formale (società a lui riconducibili) era lo stesso. Inoltre, ci si duole del fatto che su tale motivo i giudici di appello non avevano motivato. 3.13 Con il tredicesimo motivo si lamenta violazione dell'art. 8 del D. Lgs 74/2000 in quanto i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente il reato tributario in difetto del dolo specifico di evasione richiesto; difetto che, a detta del ricorrente, emergeva dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello, la quale aveva affermato che le operazioni erano soggettivamente inesistenti proprio perché le società del [OSCURATO:PERSONA] erano inesistenti e non avevano presentato dichiarazioni dei redditi. 3.14 Con il quattordicesimo motivo si deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione sempre in ordine all'elemento soggettivo del reato tributario in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato sul motivo proposto o avrebbe motivato, per quanto detto, in precedenza, in maniera illogica. 4. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sei motivi di ricorso. 4.1 Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 516, 521 cod. proc. pen. e violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Il difensore evidenzia che per le condotte di distrazione commesse sino a gennaio 2016 il [OSCURATO:PERSONA], in quanto procuratore speciale, non poteva essere chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 216 e 223 legge fallimentare non rivestendo alcuna delle qualifiche previste da tali norme incriminatrici; conseguentemente tali reati non potevano essere ascritti neppure al [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente esterno. La Corte di appello, per rispondere al motivo di gravame articolato dalla difesa, aveva ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore di fatto della società poi fallita, così però violando gli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. in quanto tanto il [OSCURATO:PERSONA] quanto il [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per un fatto diverso da quello contestato. 4.2 Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 223 legge fallimentare e 2639 cod. civ. nonché vizio di motivazione. La difesa si duole del fatto che al [OSCURATO:PERSONA] sia stata attribuita la qualifica di amministratore di fatto nonostante dagli atti fosse emerso che lo stesso, in forza della procura a lui conferita, non disponesse di poteri gestori e che tutte gli atti da lui posti in essere erano intervenuti mentre vi era una procedura concorsuale in atto e tutti gli organi sociali (Cda, Presidente, Collegio sindacale) erano ancora nella pienezza dei loro poteri. Era quindi evidente che il [OSCURATO:PERSONA] non si era ingerito di fatto nella gestione della società e che tutti gli atti oggetto dell'imputazione erano stati posti in essere dagli organi sociali in carica o con il loro avallo, al più, su suggerimento del [OSCURATO:PERSONA]. 4.3 Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 110 e 117 cod. pen. e 223 L.F., nonché vizio di motivazione. La difesa rileva che, per i fatti anteriori al gennaio 2016, in capo al [OSCURATO:PERSONA] non sussisteva il dolo del concorso (quale extraneus) nel reato di bancarotta in quanto lo stesso aveva sempre agito ritenendo di avere a che fare unicamente con il procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la Corte di appello, nel mutare la qualifica soggettiva del [OSCURATO:PERSONA] da procuratore ad amministratore di fatto, non aveva motivato in ordine alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] sapesse o potesse sapere che il coimputato avesse assunto tale diversa qualifica. Vi era dunque anche violazione dell'art. 117 cod. pen. in quanto il [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato più grave senza la prova della conoscibilità della qualifica del concorrente. A detta del difensore, la Corte di appello aveva poi omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali all'extraneus non fosse stata riconosciuta la diminuente di cui al citato art. 117 cod. pen. 4.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 219 legge fallimentare e vizio di motivazione. A detta del difensore la Corte di appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante del danno ingente affermando che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] aveva comportato un aggravamento del dissesto della società di circa 6,6 milioni di euro; i giudici di merito erano però incorsi in un triplice errore: sia in quanto non avevano considerato che non l'intero dissesto della [OSCURATO:PERSONA] (che già versava in stato di insolvenza) era imputabile agli imputati, sia perché non avevano calcolato quale quota del maggior dissesto fosse riconducibile alle condotte del [OSCURATO:PERSONA], sia infine perché non ci si era attenuti ai criteri fissati dalla cassazione per la quantificazione del danno nei reati fallimentari. Conseguentemente, a detta del difensore, anche il calcolo col quale si era giunti a quantificare in 500.000 euro la provvisionale era errato e la stessa doveva dunque essere revocata. 4.5 Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 648ter.1 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per tale reato. La difesa evidenzia che il reato di autoriciclaggio è stato ritenuto pur non risultando sussistente alcun reato presupposto; ciò in quanto la condotta oggetto dell'imputazione è stata posta in essere quando il fallimento non era stato ancora dichiarato e dunque non era configurabile il delitto presupposto di bancarotta. Il difensore lamenta inoltre la violazione del principio di doppia incriminazione posto che la medesima condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] era stata considerata sia per ritenere sussistente il suo concorso nel reato fallimentare sia per ritenerlo responsabile del concorso nell'autoriciclaggio. In sostanza l'imputato si sarebbe limitato a ricevere le somme oggetto della distrazione e a metterle successivamente nella disponibilità dell'autore della distrazione ([OSCURATO:PERSONA]), senza quindi porre in essere alcuna azione ulteriore. 4.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 8 D. Lgs 74/2000 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati tributari di cui ai capi 5, 6 e 7. Deduce il difensore che il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dell'emissione delle false fatture pur in difetto di prova del dolo di tale reato. Ed infatti, sebbene dalla stessa ricostruzione operata dai giudici di merito fosse emerso che le fatture erano state emesse dal [OSCURATO:PERSONA] solo per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di giustificare contabilmente la distrazione del denaro della [OSCURATO:PERSONA], i giudici avevano poi ritenuto in capo all'imputato il dolo di evasione sulla base di un argomento irrilevante e non pertinente, vale a dire che il [OSCURATO:PERSONA], essendo un consulente fiscale, non poteva ignorare la rilevanza ai fini tributari delle fatture emesse. 5. Il 05/12/2025 il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con allegati, nella quale ha illustrato sinteticamente alcuni dei motivi già articolati nel ricorso principale. 6. Il 12/12/2025 il difensore della parte civile ha depositato memoria con allegati, nonché conclusioni nelle quali ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi o in subordine rigettarli, con condanna di entrambi gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota spese depositata). 7. Il procedimento è stato trattato in pubblica udienza, in presenza delle parti, con discussione orale su istanza dei difensori degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi degli imputati devono essere rigettati per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il difensore deduce, in sostanza, che il processo di primo grado è stato illegittimamente celebrato in assenza dell'imputato nonostante non ne sussistessero i presupposti di legge; ciò in quanto all'imputato (non ancora dichiarato formalmente assente e dunque non rappresentato dal difensore) non sarebbe stato notificato il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] contenente il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale omissione avrebbe impedito all'imputato di avere conoscenza della data della successiva udienza e dunque anche di comunicare il suo sopravvenuto impedimento a comparire alla stessa (rappresentato dal fatto di essere all'epoca sottoposto all'affidamento in prova in esecuzione pena). Ne sarebbe dunque conseguita la nullità dell'udienza di rinvio e delle successive. Quanto sostenuto dalla difesa nonché dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in sede di discussione non è condivisibile. 1.1 In primo luogo va rilevato che l'art. 420ter cod. proc. pen. (applicabile al giudizio dibattimentale in forza del richiamo previsto dall'art. 484), nella formulazione vigente al 01/10/2020, stabiliva: “Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1”. A sua volta l'art. 419, comma 1, stabilisce che il giudice fa notificare all'imputato l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Dalla lettura di tali disposizioni, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non emerge affatto che il giudice sia tenuto a notificare all'imputato l'ordinanza di rinvio e il verbale che la contiene. Di ciò si trae peraltro implicita conferma nel fatto che tale adempimento è stato invece previsto dall'art. 420ter, comma 1, solo con le modifiche apportate a tale norma dal D. Lgs 150 del 2022 (in vigore dal 29/12/2022). La norma vigente all'epoca dei fatti richiedeva dunque unicamente che l'imputato fosse reso edotto del giorno dell'udienza al quale il processo a suo carico era stato differito. Ciò detto, tanto il Tribunale quanto la Corte di appello, nel rispondere all'eccezione sollevata dalla difesa, hanno replicato che tale adempimento era stato eseguito e l'imputato era edotto del rinvio in quanto il decreto che dispone il giudizio e l'ordine di traduzione per l'udienza di rinvio (contenente ovviamente la data dello stesso) erano stati notificati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in carcere. Tale ultima circostanza, peraltro, non risulta essere stata minimamente contestata dalla difesa, la quale non ha mai dedotto che l'ordine di traduzione con la data del rinvio non era stato comunicato al suo assistito all'epoca detenuto. 1.2 Per quanto riguarda poi il presunto impedimento a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello ha condivisibilmente rilevato non solo che era onere del [OSCURATO:PERSONA] comunicare il fatto che si trovasse in affidamento in prova e chiedere al magistrato di sorveglianza gli eventuali provvedimenti del caso, ma anche che, in realtà la misura alternativa alla quale lo stesso era sottoposto non costituiva un impedimento. Ciò in quanto le prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza autorizzavano in via preventiva il [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi dalla comunità cui era affidato per esigenze di giustizia (e dunque anche per partecipare alle udienze a suo carico). Trattasi di motivazione in linea con il costante orientamento di questa Suprema Corte, la quale ha affermato: a) che la condizione di sotto posizione dell'imputato alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale (anche presso comunità di recupero) non costituisce legittimo impedimento a comparire, posto che si tratta di una modalità del trattamento in regime di libertà e non di una misura restrittiva della libertà personale, sicché l'imputato non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire all'udienza, essendo solo tenuto a dare tempestiva notizia al servizio sociale, e l'autorità giudiziaria non deve disporne la traduzione in udienza (Sez. 1, n. 19216 del 30/11/2015, dep. 2016, Falzarano, Rv. 266793 – 01); b) che solo nel caso in cui l'affidamento in prova al servizio sociale preveda l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo, può configurarsi un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, a condizione però che la sussistenza di tale obbligo sia comunicata al giudice (o risulti altrimenti dagli atti), sicché, ove sia resa nota al giudice la mera sotto posizione alla misura – come appunto nel caso in esame –, si può legittimamente procedere in assenza dell'imputato (Sez. 2, n. 18862 del 03/04/2024, Marcucci, Rv. 286425 - 01). 1.3 Del resto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamente a conoscenza del procedimento nonché delle udienze nelle quali lo stesso è stato celebrato è un fatto che non è revocabile in dubbio, ove solo si consideri che l'imputato già per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e poi analogamente per le udienze del 06/10/2022 e 19/01/2023) ha fatto pervenire al Tribunale la nomina di nuovi difensori di fiducia in sostituzione dei precedenti revocati (o rinuncianti al mandato), nomine che lo stesso non avrebbe mai potuto fare se non fosse stato perfettamente a conoscenza delle udienze nelle quali le stesse sono state depositate e formalizzate. La decisione dei giudici di merito risulta quindi corretta e condivisibile in quanto non risulta esservi stata alcuna lesione del diritto dell'imputato di partecipare al processo. Peraltro all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non risulta essere stata assunta alcuna prova. 1.4 Si deve, altresì, considerare che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] è comparso in udienza e la sua dichiarazione di assenza è quindi venuta meno. A quella data, inoltre, era già vigente l'art. 420bis cod. proc. pen., come modificato dal citato D. Lgs 150 del 2022, disposizione (in vigore dal 30/12/2022) che stabilisce, al comma 6, non solo che l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare, ma anche che l'imputato “è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte”. Ciò significa che, all'udienza sopra indicata, l'imputato, una volta comparso avrebbe comunque potuto rilevare che si era proceduto in sua assenza sebbene non ve ne fossero le condizioni – in quanto non stato edotto del rinvio ovvero per non aver potuto comunicare senza sua colpa il suo impedimento a comparire –, e conseguentemente chiedere di essere rimesso nel termine per esercitare le facoltà dalle quali era decaduto, ivi inclusa quella di partecipare alle attività istruttorie medio tempore poste in essere durante la sua assenza illegittimamente dichiarata, facoltà che l'imputato non ha esercitato (nulla emergendo dal relativo verbale di udienza). Si può dunque affermare che, con tale comportamento, l'interessato ha sanato la nullità eventualmente verificatesi sino a quella data ex art. 183 lett. a) cod. proc. pen., avendo accettato gli effetti dell'attività processuale sino a quel momento compiuta. 1.5 Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre altresì rilevare che questa Corte ha più volte ribadito che, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione a giudizio (Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, Isaia, Rv. 287874 – 01; Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 – 01). Nel caso in esame, non è in contestazione che il decreto che dispone il giudizio fosse stato ritualmente notificato all'imputato, sicché, anche volendo per ipotesi ritenere che l'avviso del rinvio non è stato ritualmente notificato, si sarebbe in presenza di una nullità che avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte prima del suo compimento ovvero, se ciò non era possibile, immediatamente dopo, giusto il disposto dell'art. 182, comma 2 e 3, cod. proc. pen.; è peraltro pacifico che la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., non richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre il vizio (Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, Farano, Rv. 284916 – 01). Nel caso in esame, dalla lettura del verbale di udienza del 18/03/2021 risulta che il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] (presente in aula) si è limitato a dedurre che l'imputato era in affidamento in prova e che non gli era stato notificato il verbale della precedente udienza contenente il rinvio senza formalizzare alcuna eccezione di nullità e ciò neppure dopo che il Tribunale aveva rigettato tali sue eccezioni e la richiesta di ulteriore differimento del processo. Né risulta che tale nullità sia stata eccepita in alcuna delle udienze successive. La dedotta nullità, dunque, quand'anche per ipotesi esistente, dovrebbe comunque ritenersi sanata. 2. Il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione del diritto di difesa conseguente al mancato rispetto dell'art. 108 cod. proc. pen. è infondato. 2.1. In primo luogo, va ribadito che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep.2012, Rossi, Rv. 251497 – 01). Si è altresì precisato che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (ex plurimis Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 – 01). Nel caso in esame, non può quindi ritenersi illegittima la decisione del Tribunale di concedere al nuovo difensore un termine ad horas, in un procedimento in cui, in difetto di specifiche ragioni, si era già assistito alla nomina di ben tre nuovi difensori di fiducia (in sostituzione dei precedenti) sempre nell'imminenza delle udienze dibattimentali. Peraltro, il difensore del ricorrente non ha indicato, se non in maniera generica, quale effettivo pregiudizio alle facoltà della difesa avrebbe comportato la concessione di un termine ridotto. 2.2 Fermo restando quanto precede, va poi rilevato che per costante giurisprudenza di legittimità, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823 – 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 16487 del 23/01/2025, Occhiuzzi, Rv. 288020 – 01). Nel caso in esame, dalla lettura del verbale di udienza del 19/01/2023 non emerge che il difensore dell'imputato presente abbia formalizzato alcuna eccezione di nullità a fronte dell'ordinanza del Tribunale che rigettava la sua istanza di rinvio (recte che gli concedeva un termine ridotto). La nullità, quand'anche per ipotesi esistente, sarebbe sanata dalla omessa tempestiva eccezione e dunque non deducibile in questa sede (così come non lo era nel giudizio di appello). E' poi appena il caso di evidenziare che l'eventuale nullità avrebbe riguardato esclusivamente le attività processuali svolte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire, come risulta dal verbale, la sola escussione di alcuni testi della difesa e il solo esame dell'imputato. 3. Il terzo motivo, relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto d'urgenza adottato dal PM il 02/07/2015 (poi convalidato dal G.i.p.) in quanto avviate in difetto sia dei gravi indizi del reato di riciclaggio ivi ipotizzato sia dell'indispensabilità ai fini delle indagini, è inammissibile per diverse ragioni. 3.1 In primo luogo, occorre rilevare che, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, in base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 dep. 2018, Conti, Rv. 273261 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 – 01). Nel caso in esame, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non ha allegato al ricorso né il decreto del PM né quello del G.i.p. con i quali sono state autorizzate le intercettazioni di cui si contesta l'utilizzabilità, né risulta averli specificatamente indicati nel ricorso stesso ai sensi dell'art. 165, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. al fine di sollecitarne la trasmissione a questa Corte da parte della cancelleria del giudice a quo. 3.2 Il motivo è peraltro inammissibile, per difetto di specificità, anche per la seguente ragione. Ed invero, questa Suprema Corte ha costantemente affermato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; in senso esattamente conforme, da ultimo, vedi anche Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 - 01). E’ quindi inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01). Ciò premesso, nel caso in esame, va evidenziato che il ricorso si limita ad indicare il RIT relativo alle intercettazioni asseritamente inutilizzabili e le ragioni della loro presunta inutilizzabilità, ma nulla dice in ordine: 1) a quali conversazioni rilevanti nel presente procedimento sono state captate nell'ambito di tali RIT; 2) a quali di tali conversazioni sono state valorizzate dai giudici di merito per affermare la responsabilità dell'imputato; 3) alle ragioni per le quali, eliminando gli elementi di prova che si assumono inutilizzabili, quelli residui sarebbero insufficienti a fondare tale affermazione di responsabilità. La cosiddetta “prova di resistenza” non è stata dunque in alcun modo fornita dal ricorrente su cui pure gravava il relativo onere. Né può trovare applicazione il principio di diritto, pure affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 – 04), secondo il quale la "prova di resistenza" si può ritenere implicitamente superata nel caso in cui emerga ictu oculi, dalla lettura della sentenza, che la prova ritenuta inutilizzabile ha una valenza centrale e dirimente. Ed infatti, nel caso in esame dalla lettura della sentenza impugnata (e a ben vedere dalla lettura dello stesso ricorso) emerge chiaramente che le intercettazioni sono state solo uno dei molteplici elementi di prova a carico valorizzati (tra i quali figurano, ad esempio, dichiarazioni di testimoni e consulenti, acquisizioni documentali, le stesse dichiarazioni degli imputati). 4. Il quarto motivo di ricorso deduce, sotto altro profilo, l'inutilizzabilità delle medesime intercettazioni di cui si è detto. L'inutilizzabilità discenderebbe dal fatto che, secondo il difensore, le intercettazioni disposte nel 2015 sono da ritenersi effettuate in un procedimento diverso e sarebbero dunque inutilizzabili nel presente procedimento, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. e non essendo ravvisabile connessione qualificata tra il reato di riciclaggio (per il quale le captazioni sono state autorizzate), poi rivelatosi inesistente, e quelli oggetto dell'imputazione. 4.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità per le stesse considerazioni appena esposte esaminando il terzo motivo. 4.2 Occorre aggiungere che questa Suprema Corte ha affermato che grava sulla parte che eccepisce che le intercettazioni telefoniche sono state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale si procede nei suoi confronti, l'onere di documentare tale fatto indicando specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 – 01). Nel caso in esame nulla ha allegato e documentato la difesa, che non ha né prodotto né indicato le RIT e i relativi i decreti onde verificare per quali reati le intercettazioni siano state via via autorizzate e se vi fosse o meno connessione con i fatti per i quali si è poi proceduto. 4.3 Va infine evidenziato che la connessione, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e dei noti principi dettati in materia dalla sentenza Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01), è quella esistente tra i reati ipotizzati nella fase delle indagini, e non, come sembra invece ritenere la difesa, tra i reati che risultano poi effettivamente accertati ed esistenti all'esito delle investigazioni. In altri termini ciò che rileva è che i fatti diversi emersi dalle intercettazioni disposte per accertare un altro fatto presentino elementi di connessione qualificata con quest'ultimo, a nulla rilevando che i gravi indizi che avevano legittimato il ricorso alle intercettazioni per tale fatto non si siano poi trasformati in prove e l'originaria ipotesi investigativa sia stata quindi abbandonata. Questa Suprema Corte ha infatti al riguardo chiarito che il divieto di utilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. delle captazioni eseguite in procedimenti diversi da quelli nei quali esse erano state autorizzate non opera con riguardo agli esiti relativi ai reati connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., sempreché sussistano i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova al momento dell'autorizzazione da parte del giudice, non assumendo rilevanza gli esiti del procedimento (pur se assolutori) per il reato per il quale le captazioni erano state originariamente disposte (Sez. 2, n. 18392 del 18/03/2025, Rv. 288092 – 03, in fattispecie in cui era stata pronunciata, già in primo grado, sentenza di proscioglimento in ordine al reato per il quale era stata disposta l'attività captativa). Ciò è peraltro conforme al principio generale, vigente in materia, secondo il quale il giudizio in ordine alla legittimità del ricorso alle intercettazioni telefoniche va effettuato sulla base degli elementi esistenti nel momento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato attivato (vale a dire ex ante) e non anche sulla base di quanto poi effettivamente emerso all'esito delle captazioni, delle complessive indagini o addirittura del processo (cfr Sez. 6, n. 36420 del 19/01/2021, Mazzone, Rv. 281989 – 01, secondo la quale in tema di intercettazioni telefoniche, la verifica dei presupposti di legittimità va effettuata con riguardo alla qualificazione del reato per il quale, in concreto, si dispone di indizi idonei al momento dell'autorizzazione; Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501 – 02, che ha affermato che l'utilizzabilità delle intercettazioni per un reato diverso, connesso con quello per il quale l'autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto- reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni). Ciò significa che, contrariamente a quanto sostiene la difesa, il fatto che l'originaria ipotesi di riciclaggio per la quale le captazioni sarebbero state avviate non ha poi avuto alcuno sviluppo processuale è irrilevante ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni ai fini dell'accertamento degli ulteriori reati poi emersi. 5. Il quinto motivo di ricorso, relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni avviate con decreto del PM del 08/07/2016, è manifestamente infondato. Il difensore assume che a quella data non si potevano fare intercettazioni per il reato di bancarotta in quanto quest'ultimo non si era ancora perfezionato (mancando la dichiarazione di fallimento) ed erano configurabili al più reati (appropriazione indebita) non compresi nell'elenco di cui all'art. 266 cod. proc. pen. 5.1 Ciò detto, va in primo luogo rilevato che questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore anche se il reato viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento (Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 – 01). Si è altresì precisato che in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione – come appunto nel caso in esame –, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente (Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signorelli, Rv. 274610 – 01). 5.2 Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre anche considerare quanto previsto dall'art. 238 della legge fallimentare (attualmente trasfuso nell'art. 346 del D. Lgs n. 14 del 2019), il quale stabilisce che per i reati fallimentari l'azione penale può essere esercitata anche prima della sentenza di fallimento, nel caso di istanza presentata dal PM, ovvero in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. Tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la stessa autorizza il PM ad avviare attività di indagine per i reati fallimentari (e persino a chiedere e ottenere misure cautelari personali e reali) anche prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 8363 del 19/12/2005, dep. 2006, Uboldi, Rv. 233236 – 01; Sez. 5, n. 23037 del 08/03/2023, Pavanti, Rv. 284676 – 02; Sez. 5, n. 20000 del 15/03/2019, Rv. 275307 – 01). Non prevedendo l'art. 238 deroghe o eccezioni, non vi è ragione alcuna di escludere le intercettazioni telefoniche dalle attività di indagine che il PM può avviare, anche prima del fallimento, per accertare l'esistenza dei reati fallimentari. Nel caso in esame, come chiarito dalla Corte di appello, la procedura concorsuale era già in stato avanzato e la dichiarazione di fallimento era imminente e di fatto scontata, sicché ricorrevano certamente i presupposti dell'art. 238 cit. 6. Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto l'illegittima acquisizione da parte del Tribunale (e la conseguente inutilizzabilità) degli interrogatori resi dal [OSCURATO:PERSONA] durante le indagini, è inammissibile per difetto di specificità. Ed infatti, i giudici di appello hanno sostanzialmente accolto l'eccezione di inutilizzabilità degli interrogatori, ma hanno poi altresì dettagliatamente indicato (pp. 35 ss) le ragioni per le quali le dichiarazioni predibattimentali del [OSCURATO:PERSONA] non erano affatto decisive nonché quelle per le quali, anche prescindendo completamente da tali dichiarazioni, tutti i reati oggetto delle imputazioni si potevano ritenere provati aliunde. Pertanto, il motivo di ricorso risulta del tutto generico e non si confronta con la motivazione della Corte di appello, atteso che il difensore si è limitato a rilevare che le dichiarazioni pre-dibattimentali del [OSCURATO:PERSONA] erano state comunque utilizzate (anche al fine di vagliare la attendibilità di quelle poi rese dall'imputato nel corso del suo esame), senza però minimamente spiegare le ragioni della decisività delle stesse. Si deve dunque ribadire il principio di diritto già in precedenza richiamato secondo il quale, in tema di impugnazioni, incombe su chi denuncia con il ricorso per cassazione l'inutilizzabilità di determinati atti l'onere di indicare se ed in quale misura il giudice di merito li abbia posti a fondamento della sua decisione e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione (Sez. 2, n. 669 del 01/02/2000, Carloni, Rv. 215408 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 – 01 secondo la quale, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato). 7. Il settimo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto della società fallita nonché la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, è infondato. 7.1 In primo luogo va evidenziato che, come già rilevato dalla Corte di appello, le condotte di distrazione – ivi incluse quelle di maggiore gravità come quella oggetto del capo 1, lett c) e del capo 2 – sono state poste in essere quando il [OSCURATO:PERSONA] rivestiva già la carica di amministratore delegato della società, sicché si potrebbe legittimamente porre il problema dell'interesse del ricorrente a contestare i singoli episodi che, se anche esclusi, non inciderebbero né sulla condanna per il reato di bancarotta né sulla determinazione della pena (già peraltro quantificata nel minimo edittale con concessione delle generiche). 7.2 Inoltre, per quanto concerne il riconoscimento al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto per il periodo antecedente all'assunzione della carica di amministratore di diritto, va evidenziato che il motivo è in gran parte versato in fatto e dunque inammissibile. A ben vedere, infatti, il difensore contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, affermando che gli elementi valorizzati dagli stessi sarebbero insufficienti e inidonei a fornire la prova che il [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore di fatto. Va rilevato che, sotto tale profilo, il motivo non rientra tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. Ed invero, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Non è quindi deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01). Resta quindi da valutare la coerenza e logicità del ragionamento attraverso il quale i giudici hanno ricostruito i fatti e valutato le prove. In ordine a tale controllo sul processo motivazionale del giudice di merito, è opportuno rilevare, che, come detto, i suoi limiti sono segnati dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte di cassazione deve limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, va evidenziato che non è dato riscontrare nella sentenza impugnata i profili di contraddittorietà o manifesta illogicità denunciati nel motivo di ricorso. I giudici di appello (vedi pp. 39-41 della sentenza) hanno puntualmente ed analiticamente indicato molteplici dati di fatto dai quali poteva trarsi la prova che l'imputato, al di là dei poteri (peraltro già ampi e penetranti) che gli derivavano dalla procura speciale a lui conferita, ben prima del gennaio 2016, si fosse pesantemente ingerito nella gestione della società divenendone, di fatto, quasi il dominus. Sono stati al riguardo valorizzati: la capacità dell'indagato di movimentare, senza sostanziali controlli o vincoli, ingenti somme di denaro; l'individuazione dei partner commerciali della [OSCURATO:PERSONA] e la definizione dei relativi accordi contrattuali; le dichiarazioni di fornitori, clienti e dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che consideravano il [OSCURATO:PERSONA] come il loro unico referente e interlocutore; le intercettazioni telefoniche nelle quali lo stesso imputato si atteggiava a padrone della società e dichiarava di avere il controllo del consiglio di amministrazione. Si tratta di motivazione adeguata e congrua, peraltro in linea con i principi di diritto dettati da questa Suprema Corte, la quale ha chiarito che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01). La difesa dell'imputato ha articolato solo censure generiche agli argomenti posti dai giudici di merito a fondamento della decisione, nessuna delle quali idonea a far ritenere contraddittoria o illogica la motivazione sul punto della sentenza impugnata. Gli argomenti difensivi risultano, peraltro, contraddittori e intrinsecamente illogici atteso che sembrano far leva esclusivamente sul fatto che i poteri e le facoltà conferiti al [OSCURATO:PERSONA] dalla procura speciale non erano tali da parificarlo agli amministratori di diritto e dovevano comunque essere esercitati sotto la vigilanza degli organi societari. E’ appena il caso di evidenziare al riguardo che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fallimentare vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 – 01). Per stabilire se un soggetto abbia di fatto assunto la direzione e la gestione dell'impresa ci si deve dunque riferire esclusivamente all'aspetto materiale, vale a dire alle attività che lo stesso pone concretamente in essere, se del caso anche usurpando ruoli e prerogative altrui o eccedendo i poteri a lui formalmente conferiti. 7.3 Anche per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per essere stato il [OSCURATO:PERSONA] condannato in forza di una qualifica (amministratore di fatto) non contenuta nell'imputazione e a lui mai contestata formalmente, il motivo di ricorso è infondato. Ed invero, non si può che ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014, dep. 2015, Rv. 261925 – 01). Si è altresì precisato che in tema di correlazione tra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; conseguentemente l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04). In applicazione di tali principi si è quindi affermato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna dell'imputato quale concorrente esterno nel reato di bancarotta preferenziale, anziché quale amministratore di fatto nel reato, originariamente contestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che tale modifica, non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, non lede i diritti di difesa (Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Sugamiele, Rv. 283136 – 01, secondo la quale non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilità, la decisione con cui, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., l'imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, anziché per la condotta assunta direttamente in veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l'azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi e oggettivi). Ciò detto, occorre rilevare che, nel caso in esame, non vi è stato alcuno stravolgimento imprevedibile dell'imputazione, posto che i fatti contestati – vale a dire le singole condotte di distrazione elencate nell'imputazione – sono rimasti assolutamente immutati, mentre è mutata esclusivamente la qualifica formale riconosciuta al soggetto che ne è l'autore. Si è in sostanza trattato di un diverso apprezzamento dei medesimi elementi di fatto, che peraltro risultava tutt'altro che imprevedibile. Quanto poi al fatto che la decisione della Corte di appello non sia stata certamente una decisione “a sorpresa” e che l'imputato sia stato posto nella condizione di difendersi anche sulla qualifica soggettiva, è appena il caso di evidenziare che, a ben vedere, la questione del ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nella società era stata posta dallo stesso difensore nel secondo motivo di appello. In tale motivo era anzi contenuto un apposito paragrafo (2.1., pp. 20-24) nel quale si indicavano le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non potesse rispondere del reato neppure come amministratore di fatto e di quelle per le quali tale diversa qualifica non fosse a lui attribuibile. L'imputato dunque, non solo aveva la possibilità di difendersi sul punto nel giudizio di merito, ma si è in concreto ampiamente difeso. Contrariamente a quanto assume la difesa, non è quindi ravvisabile alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 8. L'ottavo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione in relazione alle singole ipotesi di distrazione contestate al capo 1, è inammissibile per difetto di specificità. La difesa, infatti, non si confronta affatto con la sentenza di appello della quale anzi travisa il contenuto. I giudici di appello (pp. 30-31) hanno innanzi tutto premesso di richiamarsi, quanto alla ricostruzione dei fatti, alla sentenza di primo grado, che ritenevano pienamente condivisibile (e che era ampia e dettagliata sul punto), affermando che si sarebbero quindi concentrati sulle sole censure articolate dalla difesa contenute nei motivi di gravame. Non è quindi vero, come assume il ricorrente che la Corte si sarebbe limitata, in relazione alle singole imputazioni, ad una sterile elencazione di fonti di prova. Un'elencazione, a ben vedere, è sì contenuta alle pp. 34-38 della sentenza, ma non come assume la difesa, per argomentare in ordine alla sussistenza delle singole condotte di distrazione, bensì solo per evidenziare e rimarcare, al fine di rispondere ad altro motivo di appello, che gli interrogatori resi dall'imputato durante le indagini (che si assumevano irritualmente acquisiti e dunque inutilizzabili) erano del tutto irrilevanti o non decisivi ai fini della prova di ciascuna imputazione. Neppure è corretto dire che i giudici di appello hanno omesso di motivare sugli argomenti con i quali la difesa contestava la sussistenza delle distrazioni e sulle giustificazioni che sul punto l'imputato aveva fornito nel corso del suo esame. I giudici, infatti, (vedi ad es. p. 42) hanno evidenziato che tali argomenti difensivi erano inidonei a scalfire i plurimi e solidi elementi di prova a carico, anche perché si fondavano esclusivamente su mere affermazioni dello stesso imputato, prive del benché minimo riscontro probatorio. Conclusione questa senz'altro condivisibile anche alla luce del motivo di ricorso, nel quale vengono richiamati gli argomenti difensivi asseritamente non valutati, argomenti che risultano tutti obiettivamente inconsistenti. E, invero, non si può non rilevare che si tratta unicamente delle dichiarazioni dell'imputato che assume di aver restituito le somme tratte dalle casse sociali ovvero di aver prelevato quanto gli spettava per suoi presunti crediti verso la società; tutte affermazioni generiche e prive del benché minimo riscontro documentale o contabile. Quanto poi all'argomento difensivo secondo il quale la Corte avrebbe omesso di considerare, come prospettato dalla difesa, che vi erano i presupposti di una “bancarotta riparata” perché il denaro distratto con la condotta di cui al capo 1 lett. c) era stato poi nuovamente conferito alla società con l'operazione finanziaria di cui al capo 2, si deve rilevare quanto segue. E' pacifico che il denaro è stato sottratto dal [OSCURATO:PERSONA] dalla cassa della [OSCURATO:PERSONA] con operazioni fraudolente ed è stato sì nuovamente bonificato (peraltro solo in parte) alla medesima [OSCURATO:PERSONA], ma solo sotto forma di sottoscrizione di aumento di capitale di tale società da parte di altra società riconducibile all'imputato. Osserva al riguardo il Collegio che i beni conferiti dai soci per la sottoscrizione del capitale sociale (o dei suoi aumenti) costituiscono contabilmente per la società un "debito" dell'impresa nei confronti dei propri soci, in quanto (se ancora esistenti) vanno agli stessi restituiti alla cessazione della società o del singolo rapporto sociale. Nel caso in esame, dunque, il denaro sottratto non è stato restituito alla società come denaro proprio (vale a dire come ne era uscito), bensì come oggetto di un “credito” vantato dal sottoscrittore del capitale ([OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della società stessa. Non è quindi in alcun modo dato comprendere come, in tale situazione, si possa ragionevolmente parlare di “bancarotta riparata” (in tema, Sez. 5, n. 42618 del 20/09/2023, Sedino, Rv. 285344 – 01, che ha escluso che sia configurabile la bancarotta cosiddetta "riparata" nel caso in cui le somme distratte dalla società vengano poi conferite nella stessa per sottoscrivere un aumento di capitale). E' peraltro noto che in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01). 9. Il nono, il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, con i quali si contesta, sotto vari profili, la configurabilità del reato di autoriciclaggio di cui al capo 2), possono essere trattati congiuntamente e sono da ritenersi tutti infondati in fatto e in diritto. 9.1 Gli argomenti difensivi prescindono in primo luogo da quelli che sono i fatti accertati in sentenza. Ed invero, è pacifico e incontestato: 1) che il denaro fatto fraudolentemente uscire dai conti della [OSCURATO:PERSONA], 350.000 euro, è stato accreditato sui conti correnti delle società Nasco (riconducibile all'imputato [OSCURATO:PERSONA]), GI.BA, EDILBRESCIA e della ditta GALLI Guido; 2) che lo stesso giorno (11.2.2016) le somme (detratta una piccola quota/compenso) sono state bonificate sul conto corrente personale del [OSCURATO:PERSONA], con causali fittizie (cauzione fornitura vini, caparra appartamento, ecc.); 3) che il 12.2.2016 il [OSCURATO:PERSONA], ricevuta nel modo suddetto la somma di 330.000 euro, la bonificava sul conto della società della figlia (ma di fatto nella sua disponibilità) [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con causale “aumento di capitale per conto della figlia [OSCURATO:PERSONA]”; 4) che lo stesso giorno dal conto di quest'ultima società veniva effettuato un bonifico di 329.000 euro a favore della [OSCURATO:PERSONA] con causale “aumento capitale”. 9.2 Deve in proposito osservarsi che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione si perfeziona nel momento in cui il bene esce definitivamente dal patrimonio della società. Nel caso in esame, dunque, contrariamente a quanto assume la difesa, il reato fallimentare si è perfezionato nel momento in cui le somme di denaro sono state accreditate dal conto della [OSCURATO:PERSONA] su quelle delle società emittenti le false fatture usate per giustificare l'indebito esborso. I movimenti di denaro posti in essere dopo tale momento, si collocano dunque al di fuori del reato fallimentare e quindi ben possono integrare i reati di riciclaggio o autoriciclaggio, a nulla rilevando che i movimenti siano intervenuti nell'arco di uno o due giorni. A differenza di quanto assume la difesa, tali movimenti successivi del denaro distratto erano poi certamente idonei, tanto in astratto quanto in concreto, ad ostacolare l'accertamento della provenienza delle somme, tenuto conto, da un lato, che il denaro è stato spostato più volte e su più conti intestati a soggetti diversi, e, dall'altro, che ogni spostamento era giustificato con causali che non lasciavano in alcun modo trasparire la provenienza dalla società fallita. Del resto, questa Corte ha più volte affermato che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, risultando quindi irrilevante la tracciabilità delle operazioni o la loro ricostruzione a posteriori attraverso le indagini (Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 254050 – 01). In applicazione di tali principi, si è quindi affermato che ben può costituire condotta dissimulatoria anche quella di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Rv. 286140 – 01, secondo la quale qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito può integrare una condotta volta ad impedire o rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili). 9.3 Per le ragioni esposte è, altresì, palese la volontà dissimulatoria e dunque il dolo del delitto di autoriciclaggio. 9.4 Il denaro proveniente dal reato di bancarotta è stato versato dal [OSCURATO:PERSONA] nei conti correnti di due società di capitali – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., prima, e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poi –, in entrambi i casi per effettuare operazioni di aumento di capitale di tali società, vale a dire di conferimento di beni al capitale sociale delle stesse, così realizzando un tipico investimento e impiego di denaro in attività economiche e imprenditoriali. Si verte all’evidenza in ipotesi diversa dal mero uso o godimento personale con conseguente esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 648ter.1 comma 5 cod. pen. invocata dal ricorrente. Del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, è poi la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto contrattualmente l'impegno di sottoscrivere l'aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA], in quanto ciò non esclude la natura finanziaria e imprenditoriale dell'operazione. 10. Il dodicesimo motivo, avente ad oggetto i reati tributari di cui ai capi 3 e 4, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto. La difesa si limita a sostenere che non vi è stata interposizione fittizia nell'emissione delle fatture sulla base di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza, peraltro, minimamente confrontarsi con quanto affermato dai giudici di merito. Dalla sentenza di primo grado (richiamata e condivisa dalla Corte di appello) emerge che i giudici hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ceduto (di fatto senza corrispettivo) il magazzino della [OSCURATO:PERSONA] (consistente in vini di qualità sia buona che scadente) alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], nonostante avesse poi fatturato la vendita a quattro diverse società a quest'ultimo riconducibili, sulla base di molteplici elementi: a) le dichiarazioni di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano dichiarato che il vino era stato venduto a [OSCURATO:PERSONA] (nuovo cliente presentato dal [OSCURATO:PERSONA]), il quale poi volta per volta indicava differenti società o ditte individuali nei confronti delle quali emettere le fatture (p. 47 della sentenza di primo grado); b) le intercettazioni telefoniche (p. 49) dalle quali risultava che il rapporto intercorreva sempre tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], e che i due volta per volta concordavano i nominativi delle società alle quali fatturare le singole partite di vino cedute; c) il fatto che le società nei confronti delle quali le fatture sono state emesse avevano oggetti sociali che nulla avevano a che fare con il commercio di vini e alcune erano anche all'epoca inattive; d) la circostanza che dalle bolle di consegna era emerso che la merce era stata consegnata a Napoli (luogo di residenza del [OSCURATO:PERSONA]) e non anche presso le sedi legali della società che figuravano formalmente come acquirenti (p. 50). Da tali elementi si è quindi ritenuto che l'operazione economica oggetto delle fatture fosse intercorsa con la persona fisica del [OSCURATO:PERSONA] (acquirente reale) e non con le società indicate nelle fatture (acquirente fittizio). Si tratta di motivazione nella quale non è dato riscontrare alcun profilo di illogicità o contraddittorietà. Del resto, le censure della difesa sul punto si basano su elementi oggettivamente di scarsa consistenza. E, invero, né la circostanza che le società indicate in fattura fossero di fatto riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] (il quale ne sarebbe stato l'amministratore di fatto) né quella che le stesse fossero non esistenti o non operative, costituiscono elementi sufficienti ad escludere che vi sia stata una interposizione fittizia nell'emissione delle fatture. 11. Il tredicesimo e il quattordicesimo motivo, con il quale si contesta l'elemento soggettivo dei reati tributari di cui ai capi 3 e 4, possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi inammissibili in quanto generici, costituendo reiterazione del del quarto motivo di appello, il quale risultava a sua volta del tutto aspecifico. Ed infatti nel motivo di gravame la difesa, dopo aver contestato l'inesistenza soggettiva delle fatture (per le ragioni sopra esposte), aveva genericamente affermato che non si poteva neppure ritenere sussistente il dolo del reato di cui all'art. 8 D. Lgs 74 del 2000 in quanto l'emissione delle fatture era servita esclusivamente a giustificare la distrazione dei beni della fallita e quindi non aveva lo scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte; conclusione che, secondo il difensore, era confermata dal fatto che lo stesso Tribunale aveva dato atto che la società DC Food di D'[OSCURATO:PERSONA] (vale a dire una delle società destinatarie delle fatture) era inesistente e non aveva presentato dichiarazioni dei redditi. La difesa, pertanto, non si è confrontata (e continua a non confrontarsi anche nei motivi di ricorso) con il principio di diritto (peraltro richiamato anche dal Tribunale) secondo il quale, in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Rv. 277162 – 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 42819 del 01/10/2024, Rv. 287093 – 01, secondo la quale, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sussiste il dolo specifico, richiesto per la configurabilità del delitto, nel caso in cui l'emittente, pur perseguendo un proprio interesse, agisce nella consapevolezza che il destinatario intende utilizzare la fattura a fini di evasione fiscale; fattispecie in cui la Corte ha ravvisato l'elemento soggettivo del delitto in oggetto a fronte di condotta posta in essere anche per ottenere maggiori fidi bancari e per procurare liquidità alle società destinatarie delle fatture). Si è, altresì, precisato che l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, essendo necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l'illecito intento (Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022, Rv. 283708 – 01). Da ciò consegue che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, né la circostanza che lo scopo principale del [OSCURATO:PERSONA] fosse quello di giustificare contabilmente le sue condotte distrattive, né il fatto che le società destinatarie delle fatture le abbiano o meno utilizzate nelle rispettive dichiarazioni, sono sufficienti ad escludere il dolo di evasione. Si deve poi considerare che, a ben vedere, l'argomento difensivo si riferisce esclusivamente alla società DC Food di D'[OSCURATO:PERSONA] – l'unica rispetto alla quale risulterebbe accertato (p. 42 della sentenza di primo grado) trattarsi di società inesistente che non aveva presentato dichiarazioni –, sicché quanto dedotto dal ricorrente non potrebbe escludere la configurabilità del delitto di cui al capo 4) avente ad oggetto le false fatture emesse nei confronti di tutt'altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), e neppure la condanna per il delitto di cui al capo 3, posto che nello stesso è contestata anche l'emissione di false fatture verso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tali ragioni, il ricorrente non ha neppure titolo di dolersi della dedotta omessa motivazione sulla questione del dolo del reato da parte della Corte di appello. Questa Corte ha infatti chiarito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01). E' altresì pacifico che in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine (anche per manifesta infondatezza), in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). 12. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza in quanto la Corte di appello ha condannato il ricorrente per concorso nel reato con il [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di amministratore di fatto, laddove nell'originaria imputazione quest'ultimo era accusato della bancarotta nella veste di procuratore speciale. Il motivo è integralmente sovrapponibile al settimo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed è dunque infondato per me medesime ragioni sopra esposte (punto 7.3) esaminando tale motivo, da intendersi qui richiamate. Va peraltro ribadito che la questione della qualifica soggettiva attribuibile al [OSCURATO:PERSONA] era stata introdotta come oggetto del contraddittorio nel giudizio di appello, non solo dai motivi di appello della difesa di quest'ultimo, ma anche dalla difesa dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (vedi il quarto motivo di gravame). 13. Il secondo motivo della difesa del [OSCURATO:PERSONA] ripropone violazioni di legge e vizi di motivazione identici a quelli dedotti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] nel settimo motivo di ricorso. Il motivo è quindi infondato per le ragioni già esposte ai punti 7.1 e 7.2 da intendersi qui richiamate e trascritte. Occorre solo aggiungere che la circostanza che gli organi societari e di controllo della [OSCURATO:PERSONA] fossero ancora in carica ed operativi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, è circostanza che, di per sé, non esclude affatto (né sul piano logico né su quello giuridico) che il [OSCURATO:PERSONA] si sia potuto di fatto ingerire nella gestione e direzione della società (come in effetti è accaduto). 14. Il terzo motivo non fa altro che riproporre, sotto diversi profili, le medesime questioni prospettate nel primo e secondo motivo in relazione alla qualifica soggettiva del [OSCURATO:PERSONA] per le condotte antecedenti al gennaio 2016. Per tale aspetto il motivo è infondato per quanto sin qui detto. Peraltro, le intercettazioni richiamate dalla sentenza di primo e di secondo grado, nonché le stesse dichiarazioni degli imputati, dimostrano lo strettissimo legame e la strettissima collaborazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nell'arco di tutta la vicenda oggetto del procedimento, sicché risulta del tutto inverosimile che l'odierno ricorrente non conoscesse quale era il ruolo che il coimputato aveva assunto nella fallita e quale era la lucida e sistematica attività di depauperamento della [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso stava conducendo. Quanto poi alla violazione dell'art. 117 cod. pen. la stessa non era stata dedotta nei motivi di appello, sicché, per tale aspetto, il motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (peraltro la violazione era già deducibile in appello visto che il [OSCURATO:PERSONA] anche nella sentenza di primo grado era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta quale extraneus in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]). 15. Il quarto motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare è infondato. I motivi con i quali si contesta la quantificazione da parte dei giudici di merito dell'aggravamento del dissesto (circa 6 mln di euro) imputabile alla mala gestio del [OSCURATO:PERSONA] (e quindi del [OSCURATO:PERSONA]) sono versati in fatto e quindi inammissibili. Attraverso le doglianze articolate si pretende infatti una mera rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale. Privo di fondamento è poi il motivo con cui la difesa si duole del fatto che i giudici di merito avrebbero imputato anche al [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'art.219, comma 1, legge fallimentare senza individuare il danno arrecato alla società dalle specifiche condotte da lui poste in essere e senza quindi valutare se quest'ultimo fosse o meno di rilevante entità. In sostanza la difesa pretenderebbe di segmentare e considerare isolatamente le condotte degli imputati per individuare la specifica porzione di danno imputabile a ciascuna condotta (e quindi a ciascun imputato), per poi procedere ad una altrettanto parcellizzata e segmentata valutazione dell'entità del danno. Un siffatto modo di ragionare, peraltro già stigmatizzato dalla Corte di appello, non è condivisibile anche perché si pone in contrasto col disposto dell'art. 219 il quale, nel prevede che “nel caso in cui i fatti previsti...hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità”, lascia chiaramente intendere che ai fini della valutazione della gravità (o tenuità) del danno da bancarotta occorre procedere ad una valutazione complessiva dell'azione illecita relativa all'intera vicenda concorsuale e quindi del risultato complessivo prodotto dalle singole condotte distrattive (le quali di per sé potrebbero anche aver avuto conseguenze modeste). Ciò detto, una volta che tale valutazione ha condotto a ritenere sussistente il danno di rilevante entità e dunque la circostanza aggravante di cui all'art. 219, quest'ultima non può che estendersi a tutti coloro che sono concorsi nel reato a prescindere dall'entità dell'apporto dato da ciascuno. La circostanza in parola rientra infatti tra le circostanze oggettive di cui all'art. 70 cod. pen. n. 1 - che annovera espressamente (tra le circostanze oggettive) la gravità del danno o del pericolo – sicché, laddove effettivamente esistente, come nel caso di specie, si comunica al concorrente ai sensi del successivo art. 118 cod. pen. (vedi in tal senso Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Cestaro, Rv. 278991 – 02). Quanto, infine, agli ulteriori argomenti spesi dal ricorrente in ordine all'impiego da parte dei giudici di merito di criteri giuridicamente errati per la quantificazione del danno, gli stessi sono da ritenersi privi della necessaria specificità. La difesa si limita infatti a dolersi del fatto che i giudici procedenti avrebbero quantificato il danno rilevante ai fini dell'aggravante de qua facendo riferimento all'entità del passivo fallimentare anziché al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale. La difesa, tuttavia, non spiega minimamente le ragioni per le quali, nel caso di specie, l'adozione del criterio di calcolo da lei stessa proposto e ritenuto giuridicamente corretto, avrebbe portato ad una conclusione diversa da quella cui è giunta la sentenza impugnata, e dunque, ad escludere la configurabilità dell'aggravante. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che il compendio dei beni della fallita che sono stati distratti ammonta ad oltre 1,2 milioni di euro, una cifra considerevole sia in termini assoluti che relativi (cioè se rapportata al passivo fallimentare), tale da rendere impraticabile la tesi dell’esclusione della circostanza anche seguendo il criterio di calcolo invocato dalla difesa. Le doglianze relative alla quantificazione della provvisionale sono invece inammissibili. Questa Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02). Peraltro, alla luce delle considerazioni sopra esposte, e considerato che il solo valore dei beni distratti ammonta ad oltre un milione di euro, la provvisionale assegnata non risulta essere stata quantificata in maniera illogica o manifestamente sproporzionata per eccesso. 16. Il quinto motivo di ricorso relativo alla affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di autoriciclaggio di cui al capo 2 è infondato. 16.1 Non sussiste la denunciata violazione di legge in quanto questa Corte ha più volte affermato che il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa (Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019, dep. 2020, Hu, Rv. 277854 – 02; Sez. 5, n. 572 del 16/11/2016, dep. 2017, Spendolini, Rv. 268600 – 01). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è dunque di ostacolo alla configurabilità del reato il fatto che le condotte contestate siano state poste in essere prima della dichiarazione di fallimento, atteso che le distrazioni dei beni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (in concorso col [OSCURATO:PERSONA]) integravano già chiaramente, nel momento in cui sono state perpetrate, delle appropriazioni indebite ai danni della società [OSCURATO:PERSONA]. 16.2 Insussistente è anche la denunciata violazione del divieto di doppia incriminazione. Esaminando il nono motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (sostanzialmente sovrapponibile a quello del [OSCURATO:PERSONA]) sono già state esposte (punto 9) le ragioni (da intendersi qui richiamate) per le quali nel caso in esame sussiste il reato di autoriciclaggio, ed in particolare: 1) perché i movimenti di denaro che sono seguiti all'accredito delle somme della [OSCURATO:PERSONA] sui conti delle società del [OSCURATO:PERSONA] si pongono al di fuori del reato di bancarotta; 2) perché i successivi movimenti di denaro dai conti di queste ultime società al [OSCURATO:PERSONA], prima, e alle sue società, poi, abbiano natura dissimulatoria idonea ad ostacolare l'accertamento della provenienza delle somme. In sostanza il [OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile di concorso dell'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall., nel momento in cui ha ricevuto somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (cfr Sez. 5, n. 2298 del 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089 – 01). Le condotte che l'imputato ha posto in essere dopo tale momento ben possono integrare, come correttamente ritenuto in sede di merito, il reato contestato senza che vi sia alcuna doppia incriminazione della medesima condotta. Del resto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, già il primo trasferimento di fondi (già oggetto di distrazione) fatto dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] era idoneo ad integrare il reato contestato. Questa Corte ha, infatti, affermato che ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974 – 01, in fattispecie, analoga a quella in esame, in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita). Risulta inoltre palese, alla stregua dell’apprezzamento operato dai giudici di merito, che i bonifici che il [OSCURATO:PERSONA] ha eseguito a favore del [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto il denaro distratto dalla fallita, si inserivano in una più articolata operazione, peraltro già pianificata, finalizzata alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA] con denaro proveniente dalla società stessa. 17. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. La difesa contesta infatti l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati tributari di cui ai capi 5, 6, e 7 in quanto i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 8 D. Lgs 74/2000 nonostante non fosse configurabile in capo all'imputato il dolo specifico di evasione richiesto dalla norma incriminatrice. Trattasi di violazione di legge che non risulta essere stata dedotta nei motivi di appello. Ed invero in relazione ai reati di cui ai capi 5 e 6 la difesa aveva articolato il motivo n. 5.10 nel quale aveva tuttavia unicamente contestato la sussistenza dell'elemento materiale del reato, asserendo che le operazioni oggetto delle fatture non erano oggettivamente inesistenti. Analogamente per il reato di cui al capo 7, il motivo di appello 5.13 si limitava a dedurre (peraltro in maniera del tutto generica) il difetto di prova della asserita inesistenza delle operazioni indicate in fattura. Nulla è stato quindi dedotto in appello sul dolo di evasione. Il motivo di ricorso è dunque inammissibile giusto il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 18. Per le ragioni sin qui esposte entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Gli imputati devono altresì essere condannati al pagamento delle ulteriori spese processuali a favore della parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] dal 1905 spa, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge. Così è deciso il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]