CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 43077/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza con cui la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati di tentato furto aggravato, violazione della legge armi, ricettazione, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso ed illegale detenzione di munizioni. 2. Al riguardo, deducono l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili. 3.1. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero perché diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). 3.2. Questa Corte ha infatti precisato che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853; Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Rv. 272969).4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. ente Giova ni [OSCURATO:PERSONA]