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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25014/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena e la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza in data 13/10/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa in data 25/10/2016 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati contestati di cui al capo b) (art. 474 c.p.) ed a) (art. 648 c.p., ritenuta l'ipotesi di cui al cpv).2.

L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata deducendo tre motivi: a. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 474 c. p.

Assume che l'imputato doveva essere assolto da tale reato trattandosi di ipotesi di falsificazione grossolana dei prodotti; b. violazione e falsa applicazione degli artt. 69, 99 e 157 c.p.

Assume che nella specie la corte di appello aveva omesso una doverosa motivazione in ordine al bilanciamento fra circostanze attenuanti generiche che, operato in termini di equivalenza, avrebbe determinato la prescrizione del reato alla data del 23 maggio 2020.

Osserva che nel caso in esame la sentenza doveva essere annullata senza rinvio in ragione della maturazione della prescrizione di tutti e due i reati o, comunque, con rinvio al fine di rivalutare il profilo di bilanciamento fra le erroneamente non concesse attenuanti generiche e la recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.

2. Osserva il Collegio che il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero le censure proposte con tale motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

La corte di appello si è, invero, correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019 - dep. 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27581401).Si è, pure, precisato che ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici o visivi - tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la contraffazione per essere stato utilizzato un segno distintivo di una nota griffe, in particolare una campana aperta, anche se all'interno della stessa era contenuta una scritta differente). (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019 - dep. 02/10/2019, SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].

C/ D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 27704901).

E' stato anche chiarito (Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc.

Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

3. Rileva, quindi, la Corte che la sentenza è da ritenere immune da censure quanto alla determinazione della pena, in particolare con riferimento alle circostanze attenuanti generiche non concesse, come espressamente motivato dal Tribunale, in ragione dei precedenti penali anche specifici a carico dell'imputato, giudizio confermato dalla corte territoriale.

La corte di appello, inoltre, alla luce della contestata recidiva ha ritenuto non prescritto il reato di cui all'art. 474 c.p.

Va richiamato in proposito il principio di diritto fissato dalle S.U. secondo cui in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.

Sentenza n. 20808 del 25/10/2018 Ud. (dep. 15/05/2019 ) Rv. 275319 - 01).

Ne discende che poiché nel caso di specie il Tribunale non ha riconosciuto la recidiva nè risulta avere operato un aumento di pena per la stessa, il reato di cui all'art. 474 c.p. alla data del 23 maggio 2020 - tenuto conto del tempus commissi delicti (23/11/2012) e dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo tenuto conto della intervenuta interruzione) - era già prescritto, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito.Per quanto concerne il reato di ricettazione va, per contro, osservato che in ragione del tempus commissi delicti e dei tempi ordinari di prescrizione (anni dieci, considerata la intervenuta interruzione) alla data della deliberazione della sentenza di appello tale reato non era prescritto.

Va, peraltro, ricordato che in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicchè, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo. (Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013 Ud. (dep. 25/01/2013 ) Rv. 254307 - 01

4. Pertanto la sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena in complessivi mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa.

Va dichiarata, nel resto, l'inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra indicate.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena e la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza in data 13/10/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa in data 25/10/2016 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati contestati di cui al capo b) (art. 474 c.p.) ed a) (art. 648 c.p., ritenuta l'ipotesi di cui al cpv).2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata deducendo tre motivi: a. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 474 c. p. Assume che l'imputato doveva essere assolto da tale reato trattandosi di ipotesi di falsificazione grossolana dei prodotti; b. violazione e falsa applicazione degli artt. 69, 99 e 157 c.p. Assume che nella specie la corte di appello aveva omesso una doverosa motivazione in ordine al bilanciamento fra circostanze attenuanti generiche che, operato in termini di equivalenza, avrebbe determinato la prescrizione del reato alla data del 23 maggio 2020. Osserva che nel caso in esame la sentenza doveva essere annullata senza rinvio in ragione della maturazione della prescrizione di tutti e due i reati o, comunque, con rinvio al fine di rivalutare il profilo di bilanciamento fra le erroneamente non concesse attenuanti generiche e la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate. 2. Osserva il Collegio che il primo motivo è manifestamente infondato. Invero le censure proposte con tale motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La corte di appello si è, invero, correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019 - dep. 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27581401).Si è, pure, precisato che ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici o visivi - tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la contraffazione per essere stato utilizzato un segno distintivo di una nota griffe, in particolare una campana aperta, anche se all'interno della stessa era contenuta una scritta differente). (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019 - dep. 02/10/2019, SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. C/ D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 27704901). E' stato anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. 3. Rileva, quindi, la Corte che la sentenza è da ritenere immune da censure quanto alla determinazione della pena, in particolare con riferimento alle circostanze attenuanti generiche non concesse, come espressamente motivato dal Tribunale, in ragione dei precedenti penali anche specifici a carico dell'imputato, giudizio confermato dalla corte territoriale. La corte di appello, inoltre, alla luce della contestata recidiva ha ritenuto non prescritto il reato di cui all'art. 474 c.p. Va richiamato in proposito il principio di diritto fissato dalle S.U. secondo cui in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. Sentenza n. 20808 del 25/10/2018 Ud. (dep. 15/05/2019 ) Rv. 275319 - 01). Ne discende che poiché nel caso di specie il Tribunale non ha riconosciuto la recidiva nè risulta avere operato un aumento di pena per la stessa, il reato di cui all'art. 474 c.p. alla data del 23 maggio 2020 - tenuto conto del tempus commissi delicti (23/11/2012) e dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo tenuto conto della intervenuta interruzione) - era già prescritto, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito.Per quanto concerne il reato di ricettazione va, per contro, osservato che in ragione del tempus commissi delicti e dei tempi ordinari di prescrizione (anni dieci, considerata la intervenuta interruzione) alla data della deliberazione della sentenza di appello tale reato non era prescritto. Va, peraltro, ricordato che in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicchè, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo. (Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013 Ud. (dep. 25/01/2013 ) Rv. 254307 - 01 4. Pertanto la sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena in complessivi mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa. Va dichiarata, nel resto, l'inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra indicate. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p. perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Ro
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