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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11661/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 10525/2025Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 11661/2026Data pubblicazione 29/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 10525/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alterio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.6217/20/2024 depositata il 4 novembre 2024.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 10525/2025Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 11661/2026Data pubblicazione 29/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 10525/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alterio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.6217/20/2024 depositata il 4 novembre 2024.Visto l’atto depositato il 3 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11661/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris