CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 67-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v iale [OSCURATO:PERSONA] 131, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino 2/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - nonchécontro Ric. 2018 n. 00067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -2- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l'ordinanza n. 25/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata in data11/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. Rilevato che: - con il presente ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso straordinario, affidandolo a 3 motivi, l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione da lui proposta con ricorso n.25/2017 nel corso del giudizio civile iscritto al n. 73473/2015 del Registro generale del Tribunale di Roma nei confronti del Giudice onorario di Tribunale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; con il ricorso Verdesi ha chiesto la cassazione dell’ordinanza o, in subordine, sia sollevata questione di costituzionalità dell’art.53 comma II nella parte in cui dichiara non impugnabili le ordinanze rese sui giudizi di ricusazione; -hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero; non hanno svolto difese il Tribunale di Roma e la d.ssa [OSCURATO:PERSONA]; -con dichiarazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ne ha dichiarato la morte. Ric. 2018 n. 00067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -3- Considerato che: - la morte del controricorrente non può interferire con lo svolgimento del presente giudizio per inapplicabilità dell’art.299 cod.pro.civ. atteso che, come la stessa Corte Costituzionale ha affermato (sent. n. 109/05), il giudizio di Cassazione «è ab initio un processo di avvocati», volto cioè unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico; - l 'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice che costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte), manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità ex se dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con ilconcorso del) iudex suspectus; l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte allora in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa(da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020); -la prospettata questione di legittimità costituzionale è stata già giudicata come del tutto infondata dalle S.U. di questa Corte in riferimento alla sentenza della Corte cost. n. 78 /2002 che ha affermato, in linea generale, che «la legge ordinaria è tenuta a comporre l'interesse a garantire l'imparzialità del giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui ragionevole durata è oggetto, oltre che di un interesse Ric. 2018 n. 00067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -4- collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo ed imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell'art. 111, secondo comma, Cost. e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell'apparato giudiziario », sicché l a proponibilità immediata del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della ricusazione, con il conseguente protrarsi dell'effetto sospensivo del giudizio di merito disposto dall'ultimo comma dell'art. 52 cod.proc.civ. […] , avrebbe il risultato pratico di rendere più lento il processo, determinandone il blocco per effetto dell'iniziativa unilaterale di una sola parte, senza che l'accertata infondatezza del suo ricorso per ricusazione abbia per la parte stessa una qualsiasi conseguenza negativa (stante anche l'irrisorietà della pena pecuniaria prevista dall' art. 54 cod.proc.civ.)»(S.U., Sentenza n. 17636 del 20/11/2003); - dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate in riferimento allo scaglione di valore compreso tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00; - dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero della Giustizia e di [OSCURATO:PERSONA], liquidandole per ciascuna parte in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge. Ric. 2018 n. 00067 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -5- Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17