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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 22782/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 6 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva respinto la sua istanza di riabilitazione; Ritenuto che con unico articolato motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che, evocando criteri generali non correlati al percorso argomentativo del provvedimento impugnato e circostanze del caso concreto diverse da quelle valorizzate ai fini del diniego della richiesta riabilitazione, l'impugnazione non si confronta con l'evidenziata carenza di prova di una concreta attività di reperimento e ricerca delle persone offese ai fini dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria e lamenta che non si è tenuto conto dell'avvenuta chiusura della loro attività commerciale, circostanza riguardo alla quale il Tribunale di sorveglianza ha invece evidenziato che era rimasta del tutto indimostrata.

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 6 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva respinto la sua istanza di riabilitazione; Ritenuto che con unico articolato motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che, evocando criteri generali non correlati al percorso argomentativo del provvedimento impugnato e circostanze del caso concreto diverse da quelle valorizzate ai fini del diniego della richiesta riabilitazione, l'impugnazione non si confronta con l'evidenziata carenza di prova di una concreta attività di reperimento e ricerca delle persone offese ai fini dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria e lamenta che non si è tenuto conto dell'avvenuta chiusura della loro attività commerciale, circostanza riguardo alla quale il Tribunale di sorveglianza ha invece evidenziato che era rimasta del tutto indimostrata. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22782/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris