CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37080/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CASA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto, con atti separati ma di contenuto identico, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 256 d.lgs. n. n. 152 del 2006 in relazione all'affermazione della pena responsabilità, è inammissibile perché articola censure di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, la quale ha ribadito, quanto al capo 1), che, nella specie i rifiuti trasportati e scaricati dagli imputati erano da classificarsi come speciali, pericolosi e non, essendo costituti da imballaggi di plastica, materiali da costruzione a base di gesso, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, e, quanto al capo 2), che il reato ex art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 si consuma con la realizzazione di una discarica abusiva, come accertato nella vicenda qui al vaglio, a prescindere dall'immediato verificarsi di un danno ambientale; rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è inammissibile perché generico, essendo privo delle argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno del motivo stesso; rilevato che il terzo motivo, che contesta la disposta confisca del mezzo, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto detto veicolo risulta essere di proprietà non degli imputati, bensì di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 20