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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2005

ECLI:EU:T:2005:90
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000TO0228_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, [OSCURATO:PERSONA] del Porto di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv.

F. Munari, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑228/00, [OSCURATO:PERSONA] del Porto di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti S. Carbone, A. Taramasso e F. Munari, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑229/00, [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T‑242/00, Portabagagli del Porto di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑243/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑245/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑246/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, A. Pavanini e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑247/00, [OSCURATO:SOCIETA] (ISCO), con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑248/00, [OSCURATO:SOCIETA]. coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] in servizio pubblico Soc. coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti G. Orsoni, A. Pavanini e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T‑250/00, [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dall'avv.

M. Giantin, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T‑252/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti M. Marinoni, G. M. Roberti e F. Sciaudone, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑256/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti R. Vianello, A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T‑257/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑258/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑259/00, [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑265/00, [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», con sede in Venezia, rappresentato, nelle cause T‑265/00 e T‑267/00, dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. [OSCURATO:PERSONA], e, nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, dall'avv.

A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nelle cause T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. , con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑267/00, [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Biagini, S. Scarpa e P. Pettinelli, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑268/00, [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T–271/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dall'avv.

A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑274/00, [OSCURATO:PERSONA] carico scarico e trasporti scalo fluviale – Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv.

A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑275/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dall'avv.

A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑276/00, [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv.

A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑281/00, [OSCURATO:PERSONA] fra Portabagagli della stazione di [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dall'avv.

A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑287/00, [OSCURATO:PERSONA] «Tronchetto» Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv.

A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑296/00, sostenute, nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00 e T‑271/00, da Repubblica italiana, rappresentata dal sig.

U. Leanza, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig.

V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dall'avv.

A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di [OSCURATO:PERSONA] previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione Ampliata) composto dai sigg.

J. Pirrung, presidente, A.W.H.

Meij, N.J.

Forwood, dalla sig.ra

I. Pelikánová e dal sig.

S.S.

Papasavvas, giudici, cancelliere: sig.

H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti e procedimento

1. Con decisione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di [OSCURATO:PERSONA] previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che gli sgravi degli oneri sociali previsti dalle citate leggi, le quali rinviano all’art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune quando tali sgravi sono accordati ad imprese, localizzate sui detti territori, che non siano né piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI, né imprese che possano beneficiare della deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE, né imprese che assumono categorie di lavoratori con particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione (art. 1, secondo comma, della decisione impugnata).

Ai sensi della stessa decisione, costituiscono altresì aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune gli sgravi degli oneri sociali previsti dall’art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, accordati alle imprese nei territori di Venezia e di [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione delle imprese municipalizzate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] et AMAV (art. 2 della decisione impugnata).

2. All’art. 5 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto alla Repubblica italiana di recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’art. 1, secondo comma, e all’art. 2 della stessa decisione.

3. Secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE era stata comunicata alla Repubblica italiana con lettera del 17 dicembre 1997 (terzo ’considerando’) e i regimi di aiuti esaminati erano stati sospesi a partire dal 1° dicembre 1997 (quattordicesimo ’considerando’).

4. La decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee del 23 giugno 2000. Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale tra il 30 agosto e il 18 settembre 2000, le ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.

5. Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato nei confronti di tali ricorsi un’eccezione di irricevibilità.

6. Con istanze depositate nella cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2001, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti nelle cause T‑256/00, T‑268/00 e T‑271/00.

Con istanze depositate il 10 aprile 2001, essa ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑257/00 a T‑259/00, T‑265/00 e T‑267/00.

Con ordinanze 19 giugno 2001, il presidente della Seconda Sezione ampliata, sentite le parti, ha ammesso questi interventi fin dalla fase scritta del procedimento nelle cause T‑256/00, T‑268/00 e T‑271/00, e nella fase orale per quanto riguarda le altre cause, in applicazione dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale.

7. In sede di misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, il Tribunale, considerata la complessità dei criteri di compatibilità enunciati nella decisione impugnata, descritti nella sostanza al precedente punto 1, ha invitato la Repubblica italiana a precisare, segnatamente, per ciascuna delle imprese ricorrenti nelle presenti cause, nonché in altre 35 cause aventi anch’esse ad oggetto una domanda di annullamento della decisione impugnata, se essa si ritenesse tenuta, in esecuzione dell’art. 5 di tale decisione, a recuperare gli aiuti concessi controversi.

Con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2003, integrata su richiesta del Tribunale con lettera registrata il 24 marzo 2004, la Repubblica italiana ha affermato di aver escluso dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi l’insieme delle imprese che avevano presentato i presenti ricorsi.

Essa ha altresì prodotto due lettere, datate 29 giugno e 29 ottobre 2001, nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] le aveva fornito, su sua richiesta, indicazioni in merito alla qualificazione come aiuti di Stato degli sgravi degli oneri sociali in parola concessi alle imprese operanti in determinati settori d’attività, ai fini dell’esecuzione della decisione impugnata.

8. Il Tribunale ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione sulla portata di tali risposte del governo italiano con riferimento all’interesse ad agire delle imprese ricorrenti escluse dal procedimento di recupero degli aiuti avviato in esecuzione della decisione impugnata, nella prospettiva dell’esame di ricevibilità dei loro ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale invito con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2004.

9. A seguito della risposta della [OSCURATO:PERSONA], la medesima domanda è stata rivolta alle ricorrenti.

Tanto le ricorrenti quanto la [OSCURATO:PERSONA] sono state inoltre invitate a presentare osservazioni sull’eventuale riunione di tali cause.

Le ricorrenti nelle cause T‑228/00, T‑229/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 hanno inviato le loro risposte con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale tra il 25 giugno e il 5 luglio 2004.

Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione sull’eventuale riunione.

Conclusioni delle parti

10. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare gli artt. 1, 2 e 5 della decisione impugnata nella parte in cui dichiarano gli sgravi degli oneri sociali previsti dagli artt. 1 e 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 incompatibili con il mercato comune e ne impongono il recupero; – condannare la convenuta alle spese.

11. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare i ricorsi irricevibili; – condannare le ricorrenti alle spese. In diritto

12. Considerata la connessione oggettiva esistente tra le presenti cause, il Tribunale, sentite le parti, ritiene opportuno, a norma dell’art. 50 del suo regolamento di procedura, riunire le cause ai fini della prosecuzione del procedimento.

13. Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico; la decisione è adottata nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento.

14. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide pertanto – per ragioni di economia processuale, alla luce degli elementi delle presenti cause e nonostante le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] – di statuire d’ufficio, conformemente alla giurisprudenza citata infra ai punti 22 e 38, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico costituiti dalla carenza di interesse ad agire e dalla litispendenza, senza procedere alla trattazione orale.

Sull’interesse ad agire delle imprese ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] delle parti

15. Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] – rispondendo al quesito del Tribunale in merito alla portata delle indicazioni fornite dal governo italiano, per quanto riguarda l’esclusione delle imprese ricorrenti dal procedimento di recupero degli aiuti in parola, e all’interesse ad agire di tali ricorrenti – ha precisato in limine di non essere in grado di pronunciarsi, entro il termine impartitole, sulla correttezza delle valutazioni espresse in proposito dalle autorità italiane.

Spetterebbe ai competenti servizi della [OSCURATO:PERSONA] richiedere a tali autorità, se necessario, ulteriori informazioni e, in definitiva, al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] adottare l’eventuale decisione di adire la Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, affinché essa dichiari, se del caso, che la Repubblica italiana non si è conformata agli obblighi impostile dalla decisione impugnata.

16. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che le citate parti ricorrenti non abbiano alcun interesse ad agire, né per il passato, posto che, secondo le indicazioni fornite dalle autorità italiane, le ricorrenti non sono oggetto di un procedimento di recupero, né per il futuro, giacché i regimi di aiuto considerati non erano più applicati alla data della decisione impugnata.

17. Le ricorrenti, da parte loro, ritengono che la decisione del governo italiano di escluderle dal procedimento di recupero degli aiuti in esecuzione della decisione impugnata non incida in alcun modo sul loro interesse ad agire, potendo la [OSCURATO:PERSONA] controllare tale decisione nazionale di esecuzione e, eventualmente, proporre ricorso contro la Repubblica italiana ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.

18. In particolare, nelle cause T‑228/00 e T‑229/00, le ricorrenti affermano che, ove un’azione siffatta risultasse vittoriosa, esse sarebbero tenute a restituire gli aiuti di cui trattasi senza poter disporre di alcun rimedio giurisdizionale.

19. [OSCURATO:PERSONA] cause T‑228/00, T‑229/00, da T‑245/00 a T‑248/00 e T‑250/00, le ricorrenti affermano che il loro interesse ad agire verrebbe meno soltanto qualora nei loro confronti qualunque recupero degli aiuti in parola fosse definitivamente escluso.

Ciò avverrebbe ove la [OSCURATO:PERSONA] dichiarasse di non avere più l’intenzione di esercitare alcun controllo sulle valutazioni espresse dal governo italiano.

Nella causa T‑256/00, la ricorrente afferma che il suo interesse ad agire verrebbe meno soltanto se il Tribunale ritenesse definitivamente accertato che le misure di cui essa ha beneficiato non hanno natura di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

20. Nella causa T‑252/00, le ricorrenti hanno presentato osservazioni congiuntamente alla ricorrente nella causa T‑253/00.

Esse ritengono di essere state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi in quanto imprese che assumono categorie di lavoratori con particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro, conformemente alle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] all’Italia nella sua lettera del 29 giugno 2001.

Esse contestano che tale valutazione del governo italiano possa essere oggetto di controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, le ricorrenti vanterebbero un interesse al riconoscimento della compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi alle PMI stabilite sul territorio di Venezia.

21. [OSCURATO:PERSONA] cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, le ricorrenti affermano che le risposte del governo italiano ai quesiti del Tribunale, secondo le quali esse sarebbero state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, non hanno valore di definitività né di intangibilità.

Esse non avrebbero impedito alle autorità nazionali di procedere al recupero degli aiuti in oggetto nei confronti della società per l’[OSCURATO:SOCIETA], ricorrente nella causa T‑286/00.

Giudizio del Tribunale

22. Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso, in particolare la carenza di interesse ad agire, rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico (ordinanza della Corte 7 ottobre 1987, causa 108/86, D.M./Consiglio e CES, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3933, punto 10, e ordinanza del presidente del Tribunale 27 marzo 2003, causa T‑398/02 R, Linea GIG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1139, punto 45), spetta al Tribunale verificare d’ufficio se le ricorrenti abbiano un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

23. Secondo una giurisprudenza ben consolidata, la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che essa dimostri di possedere un interesse esistente ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato.

Tale interesse dev’essere valutato al momento della presentazione del ricorso (sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑16/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑757, punto 30).

Esso non può essere esaminato in relazione a un avvenimento futuro ed ipotetico.

In particolare, qualora l’interesse sul quale il ricorrente si fonda riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà dimostrare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2181, punto 33).

24. Nella fattispecie, emerge dalle risposte della Repubblica italiana ai quesiti del Tribunale che essa ritiene di non essere tenuta a recuperare, in esecuzione della decisione impugnata, gli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti.

La Repubblica italiana afferma d’altronde in proposito di essersi fondata, ai fini dell’esecuzione di tale decisione, sulle indicazioni fornite, su sua richiesta, dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle lettere del 29 giugno e 29 ottobre 2001, versate agli atti, in merito alla qualificazione come aiuti di Stato degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi, concessi alle imprese operanti in determinati settori di attività.

25. Occorre pertanto prendere atto della circostanza che lo Stato membro interessato – cui spetta il compito di dare esecuzione alla decisione impugnata sotto il controllo del giudice nazionale e, se del caso, della Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – ha deciso, sulla base del dispositivo della decisione impugnata nonché delle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua esecuzione (v. supra, ultima frase del punto 7), di non procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti.

26. In tale contesto di fatto e di diritto, le ricorrenti, fondandosi unicamente sul potere della [OSCURATO:PERSONA] di verificare l’esecuzione della decisione impugnata da parte dello Stato membro interessato e di adire eventualmente la Corte in forza dell’art. 88, n. 2, CE, si limitano – per dimostrare il loro interesse ad agire – ad evocare circostanze future ed incerte, in particolare l’ipotesi che la [OSCURATO:PERSONA] giunga ad una valutazione diversa da quella effettuata dalla Repubblica italiana, e le imponga di procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti.

27. Quanto all’affermazione delle ricorrenti nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00, T‑288/00 e T‑296/00, secondo la quale, nonostante il governo italiano avesse dichiarato che la ricorrente nella causa T‑286/00 era esclusa dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, le autorità nazionali avrebbero nondimeno proceduto ad un tale recupero nei confronti della detta impresa, essa non è suffragata da alcun elemento di prova.

Inoltre, per quanto riguarda le ricorrenti nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00, T‑288/00 e T‑296/00, tale recupero non ha, appunto, avuto luogo e nulla fa pensare che esso sia previsto.

28. Infine, l’argomento dedotto dalle ricorrenti nella causa T‑252/00 – le quali, a differenza della ricorrente nella causa T‑253/00, sono state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, stando alle risposte del governo italiano – è privo di pertinenza rispetto alla valutazione dell’esistenza di un interesse esistente e attuale all’annullamento della decisione impugnata, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] constata peraltro la compatibilità con il mercato comune degli sgravi degli oneri fiscali in causa concessi a delle PMI (v. supra, punto 1).

29. Alla luce di quanto sopra, non si può che constatare, in primo luogo, che, siccome nella fattispecie soltanto il sopravvenire, futuro e incerto, di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che contesti la decisione di esecuzione della Repubblica italiana sarebbe idoneo ad incidere sulla loro posizione giuridica, le imprese ricorrenti non dimostrano di avere un interesse esistente e attuale all’annullamento della decisione impugnata.

30. Per giunta, quand’anche dovesse verificarsi l’ipotesi considerata al punto precedente, le imprese ricorrenti, contrariamente a quanto esse adducono, non sarebbero comunque prive di tutela giurisdizionale effettiva.

Infatti, non essendo tali imprese legittimate a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, stante la loro carenza di interesse ad agire, tale decisione non può in via di principio vincolare il giudice nazionale per quanto le riguarda, a differenza di quanto avveniva nella fattispecie che ha dato luogo alla sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑833, punti 24-26), fattispecie in cui si era in presenza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] vertente su un aiuto individuale e che era, pertanto, manifestamente impugnabile dalla ricorrente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

Nella fattispecie che qui ci occupa le ricorrenti sarebbero pertanto legittimate ad adire, se del caso, il giudice nazionale contro le eventuali decisioni dell’autorità competente che dovessero loro imporre di restituire gli aiuti in oggetto, e ad eccepire dinanzi a tale giudice l’illegittimità della decisione impugnata.

31. Si evince infatti dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1996, causa C‑241/95, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6699, punti 15 e 16, e 11 novembre 1997, causa C‑408/95, Eurotunnel e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6315, punto 28) che la definitività di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti di Stato con il mercato comune e che imponga il recupero degli aiuti versati dovrebbe essere opposta, in ossequio al principio della certezza del diritto, dal giudice nazionale ai beneficiari di tali aiuti – che deducano in sede di eccezione l’illegittimità della decisione – soltanto qualora, indiscutibilmente, tali beneficiari avessero avuto il diritto, e fossero stati informati di avere tale diritto, di impugnare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e qualora avessero omesso di esercitare tale diritto entro il termine prescritto dal detto articolo.

In proposito occorre d’altronde rilevare che, nel solco del menzionato orientamento giurisprudenziale, e conformemente al principio di buona amministrazione della giustizia, i beneficiari di un regime di aiuti che non abbiano impugnato direttamente la decisione della [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto non possono comunque essere dichiarati decaduti dalla facoltà di sollevare l’eccezione d’illegittimità di tale decisione dinanzi al giudice nazionale allorché, considerate le particolari circostanze della fattispecie o la complessità dei criteri cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] subordinava l’obbligo di recupero, poteva inizialmente sollevare ragionevoli dubbi la questione se tali beneficiari fossero o meno tenuti, in esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA], a restituire gli aiuti considerati, cosicché il loro interesse ad agire avverso la detta decisione non appariva manifesto.

32. Inoltre, nella menzionata ipotesi, il fatto che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato l’incompatibilità di un regime di aiuti, disponendo, a determinate condizioni, il recupero degli aiuti concessi, sia stata oggetto di un ricorso di annullamento o di più ricorsi di annullamento connessi dinanzi al Tribunale non sarebbe idoneo a compromettere una tutela giurisdizionale effettiva dei beneficiari di tale regime i quali, come le ricorrenti nella fattispecie, non abbiano dimostrato di possedere un interesse ad agire a causa della decisione delle autorità nazionali di escluderli dal procedimento di recupero.

Infatti, qualora tali beneficiari dovessero, ciononostante, essere oggetto di una decisione delle autorità nazionali che imponesse loro di restituire l’aiuto ricevuto, in particolare a seguito di un controllo della [OSCURATO:PERSONA], essi potrebbero all’occorrenza proporre al giudice nazionale un ricorso di annullamento avverso tale eventuale decisione nazionale, sollevando in tale sede un’eccezione d’illegittimità della menzionata decisione della [OSCURATO:PERSONA].

33. In tal caso, il giudice nazionale potrebbe sospendere il giudizio, vuoi per deferire una questione pregiudiziale alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, sulla validità della menzionata decisione della [OSCURATO:PERSONA], vuoi, ai fini di una corretta amministrazione della giustizia, per attendere la pronuncia sul merito della causa dinanzi al giudice comunitario (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑34/02 R, B/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2803, punto 92).

Qualora il giudice nazionale dovesse constatare che determinati motivi seri, dedotti dalle ricorrenti a sostegno dell’eccezione di illegittimità, non erano stati dedotti dinanzi al Tribunale a sostegno di uno o dei ricorsi di annullamento menzionati, egli disporrebbe in ogni momento della possibilità di proporre alla Corte una questione pregiudiziale di validità, in relazione a tali motivi, di modo che le ricorrenti godrebbero in ogni caso di una tutela giurisdizionale piena.

34. In secondo luogo, per quanto riguarda gli effetti futuri della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara i regimi di aiuti di cui trattasi incompatibili con il mercato comune ed osta pertanto alla loro applicazione per il futuro, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, non si può ritenere che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti riguardi individualmente i potenziali beneficiari di un tale regime unicamente in virtù di questa loro qualità (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 219, punto 15, e sentenza del Tribunale 22 novembre 2001, causa T‑9/98, [OSCURATO:PERSONA]Raffinerie/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3367, punto 77).

35. In tale contesto, vantare un eventuale interesse ad agire a questo solo titolo, adducendo che la decisione impugnata impedisce di ridare applicazione ai regimi di aiuti considerati, che erano stati sospesi a decorrere dal 1° dicembre 1997, sarebbe in ogni caso inconferente in sede di valutazione della ricevibilità dei presenti ricorsi, cosa che del resto le ricorrenti non contestano.

36. Risulta dalle considerazioni suesposte che i ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑268/00 e T‑271/00 sono irricevibili per carenza di interesse ad agire delle ricorrenti.

37. Analogamente, i ricorsi T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, proposti congiuntamente da alcune imprese e dal [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati dalle imprese ricorrenti prive di interesse ad agire.

Sulla litispendenza

38. Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico, e i ricorsi T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 proposti dal [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» vedono contrapporsi le stesse parti e sono diretti all’annullamento della stessa decisione, il Tribunale è tenuto a verificare d’ufficio se alla ricevibilità di taluni di questi ricorsi non si opponga la litispendenza (sentenze della Corte 26 maggio 1971, cause riunite 45/70 e 49/70, Bode/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 465, punto 11, e 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 511, punto 5).

39. In proposito occorre rilevare che, nelle cause T‑265/00 e T‑267/00, il [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» deduce gli stessi motivi. Peraltro, esso deduce altresì motivi identici nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00.

40. Alla luce di quanto sopra, si deve necessariamente constatare, conformemente ad una giurisprudenza costante (sentenze della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2831, punto 9, e 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4821, punto 12), che il ricorso T‑267/00, proposto lo stesso giorno del ricorso T‑265/00, dev’essere dichiarato irricevibile, atteso che tali due ricorsi vedono contrapporsi le stesse parti e sono diretti all’annullamento della medesima decisione, sul fondamento degli stessi motivi.

41. Per le stesse ragioni, i ricorsi T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, proposti lo stesso giorno del ricorso T‑274/00, che vedono contrapporsi le medesime parti e sono diretti all’annullamento della medesima decisione, sul fondamento degli stessi motivi, devono essere anch’essi dichiarati irricevibili.

42. Ne consegue, da un lato, che i ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono irricevibili.

43. D’altro lato, i ricorsi T‑265/00 e T‑274/00 sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati dalle [OSCURATO:SOCIETA] (causa T‑265/00) e [OSCURATO:SOCIETA] (causa T‑274/00).

44. Occorre infine precisare che il Tribunale non ritiene opportuno verificare separatamente, fin dalla presente fase, la legittimazione ad agire del [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» nelle cause riunite T‑265/00 e T‑274/00. Decisione relativa alle spese Sulle spese

45. L’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale dispone, al n. 2, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e, al n. 3, che il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese per motivi eccezionali.

Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

46. Nella fattispecie, si deve tener conto del fatto che la carenza di interesse ad agire delle imprese ricorrenti, rimaste soccombenti con riguardo ai motivi da esse dedotti in ordine alla ricevibilità, è emersa soltanto a seguito delle risposte della Repubblica italiana ai quesiti del Tribunale.

Considerata l’incertezza nella quale tali imprese versavano inizialmente in merito all’incidenza della decisione impugnata sulla loro posizione giuridica e al rischio di vedersi successivamente opporre la definitività di tale decisione, esse non possono essere censurate per aver proposto i presenti ricorsi.

Per quanto riguarda tali imprese ricorrenti, le spese devono pertanto essere compensate.

Per contro, nessuna circostanza particolare giustifica la presentazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», dei ricorsi T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 che perseguono lo stesso obiettivo e si fondano sugli stessi motivi dei ricorsi precedenti (T‑265/00 e T‑274/00), che vedono contrapposto tale [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) così provvede: 1) Le cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono riunite ai fini del seguito del procedimento. 2) I ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono irricevibili. 3) I ricorsi T‑265/00 e T‑274/00 sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati rispettivamente dalle [OSCURATO:SOCIETA] (causa T‑265/00) e [OSCURATO:SOCIETA] (causa T‑274/00). 4) [OSCURATO:PERSONA] cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑268/00 e T‑271/00, le parti ricorrenti, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, sopporteranno le proprie spese. 5) [OSCURATO:PERSONA] cause T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, le [OSCURATO:SOCIETA] fra [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] carico scarico e trasporti scalo fluviale, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fra Portabagagli della stazione di Venezia e [OSCURATO:PERSONA] «Tronchetto» sopporteranno le proprie spese.

In tali cause, la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese da essa sostenute in relazione ai ricorsi in quanto proposti da tali imprese ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute a tutt’oggi dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai ricorsi nelle cause T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, in quanto proposti dal [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]». 6) Le società ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], nella causa T‑265/00, e [OSCURATO:SOCIETA], nella causa T‑274/00, sopporteranno le proprie spese.

In queste due cause la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese da essa sostenute a tutt’oggi in relazione ai ricorsi proposti da queste due società ricorrenti. 7) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00 e T‑271/00, nonché le spese da essa sostenute nella causa T‑265/00 in relazione al ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]) Le spese sono riservate per il resto nelle cause T‑265/00 e T‑274/00.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000TO0228_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, [OSCURATO:PERSONA] del Porto di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. F. Munari, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑228/00, [OSCURATO:PERSONA] del Porto di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti S. Carbone, A. Taramasso e F. Munari, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑229/00, [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T‑242/00, Portabagagli del Porto di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑243/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑245/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑246/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, A. Pavanini e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑247/00, [OSCURATO:SOCIETA] (ISCO), con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑248/00, [OSCURATO:SOCIETA]. coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] in servizio pubblico Soc. coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti G. Orsoni, A. Pavanini e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T‑250/00, [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dall'avv. M. Giantin, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T‑252/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti M. Marinoni, G. M. Roberti e F. Sciaudone, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑256/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti R. Vianello, A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T‑257/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑258/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑259/00, [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑265/00, [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», con sede in Venezia, rappresentato, nelle cause T‑265/00 e T‑267/00, dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. [OSCURATO:PERSONA], e, nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nelle cause T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. , con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑267/00, [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Biagini, S. Scarpa e P. Pettinelli, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑268/00, [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T–271/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑274/00, [OSCURATO:PERSONA] carico scarico e trasporti scalo fluviale – Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑275/00, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑276/00, [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑281/00, [OSCURATO:PERSONA] fra Portabagagli della stazione di [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑287/00, [OSCURATO:PERSONA] «Tronchetto» Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente nella causa T‑296/00, sostenute, nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00 e T‑271/00, da Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dall'avv. A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di [OSCURATO:PERSONA] previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione Ampliata) composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S.S. Papasavvas, giudici, cancelliere: sig. H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti e procedimento 1. Con decisione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di [OSCURATO:PERSONA] previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che gli sgravi degli oneri sociali previsti dalle citate leggi, le quali rinviano all’art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune quando tali sgravi sono accordati ad imprese, localizzate sui detti territori, che non siano né piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI, né imprese che possano beneficiare della deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE, né imprese che assumono categorie di lavoratori con particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione (art. 1, secondo comma, della decisione impugnata). Ai sensi della stessa decisione, costituiscono altresì aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune gli sgravi degli oneri sociali previsti dall’art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, accordati alle imprese nei territori di Venezia e di [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione delle imprese municipalizzate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] et AMAV (art. 2 della decisione impugnata). 2. All’art. 5 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto alla Repubblica italiana di recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’art. 1, secondo comma, e all’art. 2 della stessa decisione. 3. Secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE era stata comunicata alla Repubblica italiana con lettera del 17 dicembre 1997 (terzo ’considerando’) e i regimi di aiuti esaminati erano stati sospesi a partire dal 1° dicembre 1997 (quattordicesimo ’considerando’). 4. La decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee del 23 giugno 2000. Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale tra il 30 agosto e il 18 settembre 2000, le ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi. 5. Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato nei confronti di tali ricorsi un’eccezione di irricevibilità. 6. Con istanze depositate nella cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2001, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti nelle cause T‑256/00, T‑268/00 e T‑271/00. Con istanze depositate il 10 aprile 2001, essa ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑257/00 a T‑259/00, T‑265/00 e T‑267/00. Con ordinanze 19 giugno 2001, il presidente della Seconda Sezione ampliata, sentite le parti, ha ammesso questi interventi fin dalla fase scritta del procedimento nelle cause T‑256/00, T‑268/00 e T‑271/00, e nella fase orale per quanto riguarda le altre cause, in applicazione dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale. 7. In sede di misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, il Tribunale, considerata la complessità dei criteri di compatibilità enunciati nella decisione impugnata, descritti nella sostanza al precedente punto 1, ha invitato la Repubblica italiana a precisare, segnatamente, per ciascuna delle imprese ricorrenti nelle presenti cause, nonché in altre 35 cause aventi anch’esse ad oggetto una domanda di annullamento della decisione impugnata, se essa si ritenesse tenuta, in esecuzione dell’art. 5 di tale decisione, a recuperare gli aiuti concessi controversi. Con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2003, integrata su richiesta del Tribunale con lettera registrata il 24 marzo 2004, la Repubblica italiana ha affermato di aver escluso dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi l’insieme delle imprese che avevano presentato i presenti ricorsi. Essa ha altresì prodotto due lettere, datate 29 giugno e 29 ottobre 2001, nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] le aveva fornito, su sua richiesta, indicazioni in merito alla qualificazione come aiuti di Stato degli sgravi degli oneri sociali in parola concessi alle imprese operanti in determinati settori d’attività, ai fini dell’esecuzione della decisione impugnata. 8. Il Tribunale ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a prendere posizione sulla portata di tali risposte del governo italiano con riferimento all’interesse ad agire delle imprese ricorrenti escluse dal procedimento di recupero degli aiuti avviato in esecuzione della decisione impugnata, nella prospettiva dell’esame di ricevibilità dei loro ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale invito con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2004. 9. A seguito della risposta della [OSCURATO:PERSONA], la medesima domanda è stata rivolta alle ricorrenti. Tanto le ricorrenti quanto la [OSCURATO:PERSONA] sono state inoltre invitate a presentare osservazioni sull’eventuale riunione di tali cause. Le ricorrenti nelle cause T‑228/00, T‑229/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 hanno inviato le loro risposte con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale tra il 25 giugno e il 5 luglio 2004. Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione sull’eventuale riunione. Conclusioni delle parti 10. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare gli artt. 1, 2 e 5 della decisione impugnata nella parte in cui dichiarano gli sgravi degli oneri sociali previsti dagli artt. 1 e 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 incompatibili con il mercato comune e ne impongono il recupero; – condannare la convenuta alle spese. 11. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare i ricorsi irricevibili; – condannare le ricorrenti alle spese. In diritto 12. Considerata la connessione oggettiva esistente tra le presenti cause, il Tribunale, sentite le parti, ritiene opportuno, a norma dell’art. 50 del suo regolamento di procedura, riunire le cause ai fini della prosecuzione del procedimento. 13. Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico; la decisione è adottata nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento. 14. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide pertanto – per ragioni di economia processuale, alla luce degli elementi delle presenti cause e nonostante le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] – di statuire d’ufficio, conformemente alla giurisprudenza citata infra ai punti 22 e 38, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico costituiti dalla carenza di interesse ad agire e dalla litispendenza, senza procedere alla trattazione orale. Sull’interesse ad agire delle imprese ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] delle parti 15. Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] – rispondendo al quesito del Tribunale in merito alla portata delle indicazioni fornite dal governo italiano, per quanto riguarda l’esclusione delle imprese ricorrenti dal procedimento di recupero degli aiuti in parola, e all’interesse ad agire di tali ricorrenti – ha precisato in limine di non essere in grado di pronunciarsi, entro il termine impartitole, sulla correttezza delle valutazioni espresse in proposito dalle autorità italiane. Spetterebbe ai competenti servizi della [OSCURATO:PERSONA] richiedere a tali autorità, se necessario, ulteriori informazioni e, in definitiva, al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] adottare l’eventuale decisione di adire la Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, affinché essa dichiari, se del caso, che la Repubblica italiana non si è conformata agli obblighi impostile dalla decisione impugnata. 16. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che le citate parti ricorrenti non abbiano alcun interesse ad agire, né per il passato, posto che, secondo le indicazioni fornite dalle autorità italiane, le ricorrenti non sono oggetto di un procedimento di recupero, né per il futuro, giacché i regimi di aiuto considerati non erano più applicati alla data della decisione impugnata. 17. Le ricorrenti, da parte loro, ritengono che la decisione del governo italiano di escluderle dal procedimento di recupero degli aiuti in esecuzione della decisione impugnata non incida in alcun modo sul loro interesse ad agire, potendo la [OSCURATO:PERSONA] controllare tale decisione nazionale di esecuzione e, eventualmente, proporre ricorso contro la Repubblica italiana ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. 18. In particolare, nelle cause T‑228/00 e T‑229/00, le ricorrenti affermano che, ove un’azione siffatta risultasse vittoriosa, esse sarebbero tenute a restituire gli aiuti di cui trattasi senza poter disporre di alcun rimedio giurisdizionale. 19. [OSCURATO:PERSONA] cause T‑228/00, T‑229/00, da T‑245/00 a T‑248/00 e T‑250/00, le ricorrenti affermano che il loro interesse ad agire verrebbe meno soltanto qualora nei loro confronti qualunque recupero degli aiuti in parola fosse definitivamente escluso. Ciò avverrebbe ove la [OSCURATO:PERSONA] dichiarasse di non avere più l’intenzione di esercitare alcun controllo sulle valutazioni espresse dal governo italiano. Nella causa T‑256/00, la ricorrente afferma che il suo interesse ad agire verrebbe meno soltanto se il Tribunale ritenesse definitivamente accertato che le misure di cui essa ha beneficiato non hanno natura di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. 20. Nella causa T‑252/00, le ricorrenti hanno presentato osservazioni congiuntamente alla ricorrente nella causa T‑253/00. Esse ritengono di essere state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi in quanto imprese che assumono categorie di lavoratori con particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro, conformemente alle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] all’Italia nella sua lettera del 29 giugno 2001. Esse contestano che tale valutazione del governo italiano possa essere oggetto di controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, le ricorrenti vanterebbero un interesse al riconoscimento della compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi alle PMI stabilite sul territorio di Venezia. 21. [OSCURATO:PERSONA] cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, le ricorrenti affermano che le risposte del governo italiano ai quesiti del Tribunale, secondo le quali esse sarebbero state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, non hanno valore di definitività né di intangibilità. Esse non avrebbero impedito alle autorità nazionali di procedere al recupero degli aiuti in oggetto nei confronti della società per l’[OSCURATO:SOCIETA], ricorrente nella causa T‑286/00. Giudizio del Tribunale 22. Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso, in particolare la carenza di interesse ad agire, rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico (ordinanza della Corte 7 ottobre 1987, causa 108/86, D.M./Consiglio e CES, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3933, punto 10, e ordinanza del presidente del Tribunale 27 marzo 2003, causa T‑398/02 R, Linea GIG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1139, punto 45), spetta al Tribunale verificare d’ufficio se le ricorrenti abbiano un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata. 23. Secondo una giurisprudenza ben consolidata, la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che essa dimostri di possedere un interesse esistente ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere valutato al momento della presentazione del ricorso (sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑16/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑757, punto 30). Esso non può essere esaminato in relazione a un avvenimento futuro ed ipotetico. In particolare, qualora l’interesse sul quale il ricorrente si fonda riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà dimostrare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2181, punto 33). 24. Nella fattispecie, emerge dalle risposte della Repubblica italiana ai quesiti del Tribunale che essa ritiene di non essere tenuta a recuperare, in esecuzione della decisione impugnata, gli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti. La Repubblica italiana afferma d’altronde in proposito di essersi fondata, ai fini dell’esecuzione di tale decisione, sulle indicazioni fornite, su sua richiesta, dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle lettere del 29 giugno e 29 ottobre 2001, versate agli atti, in merito alla qualificazione come aiuti di Stato degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi, concessi alle imprese operanti in determinati settori di attività. 25. Occorre pertanto prendere atto della circostanza che lo Stato membro interessato – cui spetta il compito di dare esecuzione alla decisione impugnata sotto il controllo del giudice nazionale e, se del caso, della Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – ha deciso, sulla base del dispositivo della decisione impugnata nonché delle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua esecuzione (v. supra, ultima frase del punto 7), di non procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti. 26. In tale contesto di fatto e di diritto, le ricorrenti, fondandosi unicamente sul potere della [OSCURATO:PERSONA] di verificare l’esecuzione della decisione impugnata da parte dello Stato membro interessato e di adire eventualmente la Corte in forza dell’art. 88, n. 2, CE, si limitano – per dimostrare il loro interesse ad agire – ad evocare circostanze future ed incerte, in particolare l’ipotesi che la [OSCURATO:PERSONA] giunga ad una valutazione diversa da quella effettuata dalla Repubblica italiana, e le imponga di procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti. 27. Quanto all’affermazione delle ricorrenti nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00, T‑288/00 e T‑296/00, secondo la quale, nonostante il governo italiano avesse dichiarato che la ricorrente nella causa T‑286/00 era esclusa dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, le autorità nazionali avrebbero nondimeno proceduto ad un tale recupero nei confronti della detta impresa, essa non è suffragata da alcun elemento di prova. Inoltre, per quanto riguarda le ricorrenti nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00, T‑288/00 e T‑296/00, tale recupero non ha, appunto, avuto luogo e nulla fa pensare che esso sia previsto. 28. Infine, l’argomento dedotto dalle ricorrenti nella causa T‑252/00 – le quali, a differenza della ricorrente nella causa T‑253/00, sono state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, stando alle risposte del governo italiano – è privo di pertinenza rispetto alla valutazione dell’esistenza di un interesse esistente e attuale all’annullamento della decisione impugnata, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] constata peraltro la compatibilità con il mercato comune degli sgravi degli oneri fiscali in causa concessi a delle PMI (v. supra, punto 1). 29. Alla luce di quanto sopra, non si può che constatare, in primo luogo, che, siccome nella fattispecie soltanto il sopravvenire, futuro e incerto, di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che contesti la decisione di esecuzione della Repubblica italiana sarebbe idoneo ad incidere sulla loro posizione giuridica, le imprese ricorrenti non dimostrano di avere un interesse esistente e attuale all’annullamento della decisione impugnata. 30. Per giunta, quand’anche dovesse verificarsi l’ipotesi considerata al punto precedente, le imprese ricorrenti, contrariamente a quanto esse adducono, non sarebbero comunque prive di tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, non essendo tali imprese legittimate a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, stante la loro carenza di interesse ad agire, tale decisione non può in via di principio vincolare il giudice nazionale per quanto le riguarda, a differenza di quanto avveniva nella fattispecie che ha dato luogo alla sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑833, punti 24-26), fattispecie in cui si era in presenza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] vertente su un aiuto individuale e che era, pertanto, manifestamente impugnabile dalla ricorrente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Nella fattispecie che qui ci occupa le ricorrenti sarebbero pertanto legittimate ad adire, se del caso, il giudice nazionale contro le eventuali decisioni dell’autorità competente che dovessero loro imporre di restituire gli aiuti in oggetto, e ad eccepire dinanzi a tale giudice l’illegittimità della decisione impugnata. 31. Si evince infatti dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1996, causa C‑241/95, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6699, punti 15 e 16, e 11 novembre 1997, causa C‑408/95, Eurotunnel e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6315, punto 28) che la definitività di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti di Stato con il mercato comune e che imponga il recupero degli aiuti versati dovrebbe essere opposta, in ossequio al principio della certezza del diritto, dal giudice nazionale ai beneficiari di tali aiuti – che deducano in sede di eccezione l’illegittimità della decisione – soltanto qualora, indiscutibilmente, tali beneficiari avessero avuto il diritto, e fossero stati informati di avere tale diritto, di impugnare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e qualora avessero omesso di esercitare tale diritto entro il termine prescritto dal detto articolo. In proposito occorre d’altronde rilevare che, nel solco del menzionato orientamento giurisprudenziale, e conformemente al principio di buona amministrazione della giustizia, i beneficiari di un regime di aiuti che non abbiano impugnato direttamente la decisione della [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto non possono comunque essere dichiarati decaduti dalla facoltà di sollevare l’eccezione d’illegittimità di tale decisione dinanzi al giudice nazionale allorché, considerate le particolari circostanze della fattispecie o la complessità dei criteri cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] subordinava l’obbligo di recupero, poteva inizialmente sollevare ragionevoli dubbi la questione se tali beneficiari fossero o meno tenuti, in esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA], a restituire gli aiuti considerati, cosicché il loro interesse ad agire avverso la detta decisione non appariva manifesto. 32. Inoltre, nella menzionata ipotesi, il fatto che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato l’incompatibilità di un regime di aiuti, disponendo, a determinate condizioni, il recupero degli aiuti concessi, sia stata oggetto di un ricorso di annullamento o di più ricorsi di annullamento connessi dinanzi al Tribunale non sarebbe idoneo a compromettere una tutela giurisdizionale effettiva dei beneficiari di tale regime i quali, come le ricorrenti nella fattispecie, non abbiano dimostrato di possedere un interesse ad agire a causa della decisione delle autorità nazionali di escluderli dal procedimento di recupero. Infatti, qualora tali beneficiari dovessero, ciononostante, essere oggetto di una decisione delle autorità nazionali che imponesse loro di restituire l’aiuto ricevuto, in particolare a seguito di un controllo della [OSCURATO:PERSONA], essi potrebbero all’occorrenza proporre al giudice nazionale un ricorso di annullamento avverso tale eventuale decisione nazionale, sollevando in tale sede un’eccezione d’illegittimità della menzionata decisione della [OSCURATO:PERSONA]. 33. In tal caso, il giudice nazionale potrebbe sospendere il giudizio, vuoi per deferire una questione pregiudiziale alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, sulla validità della menzionata decisione della [OSCURATO:PERSONA], vuoi, ai fini di una corretta amministrazione della giustizia, per attendere la pronuncia sul merito della causa dinanzi al giudice comunitario (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑34/02 R, B/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2803, punto 92). Qualora il giudice nazionale dovesse constatare che determinati motivi seri, dedotti dalle ricorrenti a sostegno dell’eccezione di illegittimità, non erano stati dedotti dinanzi al Tribunale a sostegno di uno o dei ricorsi di annullamento menzionati, egli disporrebbe in ogni momento della possibilità di proporre alla Corte una questione pregiudiziale di validità, in relazione a tali motivi, di modo che le ricorrenti godrebbero in ogni caso di una tutela giurisdizionale piena. 34. In secondo luogo, per quanto riguarda gli effetti futuri della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara i regimi di aiuti di cui trattasi incompatibili con il mercato comune ed osta pertanto alla loro applicazione per il futuro, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, non si può ritenere che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti riguardi individualmente i potenziali beneficiari di un tale regime unicamente in virtù di questa loro qualità (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 219, punto 15, e sentenza del Tribunale 22 novembre 2001, causa T‑9/98, [OSCURATO:PERSONA]Raffinerie/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3367, punto 77). 35. In tale contesto, vantare un eventuale interesse ad agire a questo solo titolo, adducendo che la decisione impugnata impedisce di ridare applicazione ai regimi di aiuti considerati, che erano stati sospesi a decorrere dal 1° dicembre 1997, sarebbe in ogni caso inconferente in sede di valutazione della ricevibilità dei presenti ricorsi, cosa che del resto le ricorrenti non contestano. 36. Risulta dalle considerazioni suesposte che i ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑268/00 e T‑271/00 sono irricevibili per carenza di interesse ad agire delle ricorrenti. 37. Analogamente, i ricorsi T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, proposti congiuntamente da alcune imprese e dal [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati dalle imprese ricorrenti prive di interesse ad agire. Sulla litispendenza 38. Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico, e i ricorsi T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 proposti dal [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» vedono contrapporsi le stesse parti e sono diretti all’annullamento della stessa decisione, il Tribunale è tenuto a verificare d’ufficio se alla ricevibilità di taluni di questi ricorsi non si opponga la litispendenza (sentenze della Corte 26 maggio 1971, cause riunite 45/70 e 49/70, Bode/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 465, punto 11, e 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 511, punto 5). 39. In proposito occorre rilevare che, nelle cause T‑265/00 e T‑267/00, il [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» deduce gli stessi motivi. Peraltro, esso deduce altresì motivi identici nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00. 40. Alla luce di quanto sopra, si deve necessariamente constatare, conformemente ad una giurisprudenza costante (sentenze della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2831, punto 9, e 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4821, punto 12), che il ricorso T‑267/00, proposto lo stesso giorno del ricorso T‑265/00, dev’essere dichiarato irricevibile, atteso che tali due ricorsi vedono contrapporsi le stesse parti e sono diretti all’annullamento della medesima decisione, sul fondamento degli stessi motivi. 41. Per le stesse ragioni, i ricorsi T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, proposti lo stesso giorno del ricorso T‑274/00, che vedono contrapporsi le medesime parti e sono diretti all’annullamento della medesima decisione, sul fondamento degli stessi motivi, devono essere anch’essi dichiarati irricevibili. 42. Ne consegue, da un lato, che i ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono irricevibili. 43. D’altro lato, i ricorsi T‑265/00 e T‑274/00 sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati dalle [OSCURATO:SOCIETA] (causa T‑265/00) e [OSCURATO:SOCIETA] (causa T‑274/00). 44. Occorre infine precisare che il Tribunale non ritiene opportuno verificare separatamente, fin dalla presente fase, la legittimazione ad agire del [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» nelle cause riunite T‑265/00 e T‑274/00. Decisione relativa alle spese Sulle spese 45. L’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale dispone, al n. 2, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e, al n. 3, che il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese per motivi eccezionali. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. 46. Nella fattispecie, si deve tener conto del fatto che la carenza di interesse ad agire delle imprese ricorrenti, rimaste soccombenti con riguardo ai motivi da esse dedotti in ordine alla ricevibilità, è emersa soltanto a seguito delle risposte della Repubblica italiana ai quesiti del Tribunale. Considerata l’incertezza nella quale tali imprese versavano inizialmente in merito all’incidenza della decisione impugnata sulla loro posizione giuridica e al rischio di vedersi successivamente opporre la definitività di tale decisione, esse non possono essere censurate per aver proposto i presenti ricorsi. Per quanto riguarda tali imprese ricorrenti, le spese devono pertanto essere compensate. Per contro, nessuna circostanza particolare giustifica la presentazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», dei ricorsi T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 che perseguono lo stesso obiettivo e si fondano sugli stessi motivi dei ricorsi precedenti (T‑265/00 e T‑274/00), che vedono contrapposto tale [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) così provvede: 1) Le cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono riunite ai fini del seguito del procedimento. 2) I ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono irricevibili. 3) I ricorsi T‑265/00 e T‑274/00 sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati rispettivamente dalle [OSCURATO:SOCIETA] (causa T‑265/00) e [OSCURATO:SOCIETA] (causa T‑274/00). 4) [OSCURATO:PERSONA] cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑268/00 e T‑271/00, le parti ricorrenti, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, sopporteranno le proprie spese. 5) [OSCURATO:PERSONA] cause T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, le [OSCURATO:SOCIETA] fra [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, [OSCURATO:PERSONA] carico scarico e trasporti scalo fluviale, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fra Portabagagli della stazione di Venezia e [OSCURATO:PERSONA] «Tronchetto» sopporteranno le proprie spese. In tali cause, la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese da essa sostenute in relazione ai ricorsi in quanto proposti da tali imprese ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute a tutt’oggi dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai ricorsi nelle cause T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, in quanto proposti dal [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]». 6) Le società ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], nella causa T‑265/00, e [OSCURATO:SOCIETA], nella causa T‑274/00, sopporteranno le proprie spese. In queste due cause la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese da essa sostenute a tutt’oggi in relazione ai ricorsi proposti da queste due società ricorrenti. 7) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00 e T‑271/00, nonché le spese da essa sostenute nella causa T‑265/00 in relazione al ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]) Le spese sono riservate per il resto nelle cause T‑265/00 e T‑274/00.
Sentenza Corte di giustizia UE/2005 — Fons Iuris — Fons Iuris