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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 16382/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14664-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 325/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14664 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 14664/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica della rendita catastale, notificatogli a seguito di procedura DOCFA; con il predetto avviso la rendita catastale dell'impianto fotovoltaico installato dalla contribuente sul lastrico solare dell'immobile di sua proprietà è stato determinato in Euro 305 anzichè, come proposto dalla società, in Euro 22,00.

In primo grado il ricorso della società è stato accolto.

Ha proposto appello l'Agenzia delle entrate e la CTR dell'Umbria con sentenza depositata in data

16.9. 2019 ha riformato la sentenza impugnata ritenendo corretto il sistema di calcolo seguito dall'ufficio sostenendo che la valutazione del lastrico solare dove è stato installato un impianto fotovoltaico deve effettuarsi ai fini della rendita mediante la valutazione del diritto di superficie ricavato da un confronto con i valori risultanti da altri valori similari riferiti agli immobili della stessa zona al fine di determinare un valore medio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso l'Agenzia.

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue.

Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 1 comma 21 e 22 della legge 208/2015 in relazione all'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la CTR considerata corretta la valutazione della rendita catastale per il lastrico solare della contribuente fondata su atti di trasferimento del diritto di superficie ratificati nella zona di riferimento malgrado nella specie non fosse intervenuta alcuna cessione di superficie. i Il motivo è inammissibile.

Deve rilevarsi che, come reso esplicito dal complessivo contenuto della gravata sentenza, sopra riassunto, l'accertamento di valore posto a fondamento della determinazione della rendita catastale si è fondato su criteri applicativi desunti da atti registrati sul territorio aventi ad oggetto la cessione del diritto di superficie su tetti o lastrici solari propedeutica all'installazione degli impianti fotovoltaici facendone derivare un valore unitario medio pari ad € 15 al mq partendo dal presupposto che il valore della copertura / lastrico non è inferiore al valore del diritto di superficie che su di esso viene costituito.

Tale metodo basato su di una stima diretta del bene è stato considerato dalla CTR il più idoneo a rappresentare il valore dell'impianto fotovoltaico operando in tal modo valutazioni in punto di fatto di cui non è consentito proporre la revisione in questa sede.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 3000,00 oltre spese prenotate a debito. .

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della ricorrente del doppio del contributo unificato se dovuto.

Roma 12.4.2022 Il residen e ( dott [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14664-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 325/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14664 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 14664/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica della rendita catastale, notificatogli a seguito di procedura DOCFA; con il predetto avviso la rendita catastale dell'impianto fotovoltaico installato dalla contribuente sul lastrico solare dell'immobile di sua proprietà è stato determinato in Euro 305 anzichè, come proposto dalla società, in Euro 22,00. In primo grado il ricorso della società è stato accolto. Ha proposto appello l'Agenzia delle entrate e la CTR dell'Umbria con sentenza depositata in data 16.9. 2019 ha riformato la sentenza impugnata ritenendo corretto il sistema di calcolo seguito dall'ufficio sostenendo che la valutazione del lastrico solare dove è stato installato un impianto fotovoltaico deve effettuarsi ai fini della rendita mediante la valutazione del diritto di superficie ricavato da un confronto con i valori risultanti da altri valori similari riferiti agli immobili della stessa zona al fine di determinare un valore medio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue. Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 1 comma 21 e 22 della legge 208/2015 in relazione all'art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la CTR considerata corretta la valutazione della rendita catastale per il lastrico solare della contribuente fondata su atti di trasferimento del diritto di superficie ratificati nella zona di riferimento malgrado nella specie non fosse intervenuta alcuna cessione di superficie. i Il motivo è inammissibile. Deve rilevarsi che, come reso esplicito dal complessivo contenuto della gravata sentenza, sopra riassunto, l'accertamento di valore posto a fondamento della determinazione della rendita catastale si è fondato su criteri applicativi desunti da atti registrati sul territorio aventi ad oggetto la cessione del diritto di superficie su tetti o lastrici solari propedeutica all'installazione degli impianti fotovoltaici facendone derivare un valore unitario medio pari ad € 15 al mq partendo dal presupposto che il valore della copertura / lastrico non è inferiore al valore del diritto di superficie che su di esso viene costituito. Tale metodo basato su di una stima diretta del bene è stato considerato dalla CTR il più idoneo a rappresentare il valore dell'impianto fotovoltaico operando in tal modo valutazioni in punto di fatto di cui non è consentito proporre la revisione in questa sede. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 3000,00 oltre spese prenotate a debito. . Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della ricorrente del doppio del contributo unificato se dovuto. Roma 12.4.2022 Il residen e ( dott [OSCURATO:PERSONA]
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