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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26674/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, quanto al motivo con cui si deduce la reformatio in peius, nella parte in cui la Corte territoriale ha applicato l'aumento in ordine all'aggravante speciale di cui all'art. 7, d.l. n. 203/1991, il motivo è manifestamente infondato avendo sia il Tribunale (pagg. 33 e 66 sentenza) che la prima decisione della Corte di appello (pag. 18 e 45 sentenza), riconosciuto la citata aggravante che dalla Corte di appello è stata solo meglio scandita in ordine alla sua esatta consistenza, giusto invito di questa Corte nella sentenza di rinvio, allorché aveva segnalato «al giudice di rinvio la necessità che il computo della pena, in presenza di una o più circostanze aggravanti, ordinarie o ad effetto speciale» venisse dato conto «delle singole componenti della sanzione onde consentire, a seguito di impugnazione, il dovuto controllo in sede di legittimità»; considerato che, in ordine al secondo ed al terzo motivo con cui viene censurato il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed alla gravità del reato alla luce della condotta portata a termine con metodi mafiosi ai danni di un imprenditore a cui erano stati danneggiati importanti mezzi, andando ad incidere sulla libertà di scegliere le maestranze, motivazione che, in quanto non illogica, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, quanto al motivo con cui si deduce la reformatio in peius, nella parte in cui la Corte territoriale ha applicato l'aumento in ordine all'aggravante speciale di cui all'art. 7, d.l. n. 203/1991, il motivo è manifestamente infondato avendo sia il Tribunale (pagg. 33 e 66 sentenza) che la prima decisione della Corte di appello (pag. 18 e 45 sentenza), riconosciuto la citata aggravante che dalla Corte di appello è stata solo meglio scandita in ordine alla sua esatta consistenza, giusto invito di questa Corte nella sentenza di rinvio, allorché aveva segnalato «al giudice di rinvio la necessità che il computo della pena, in presenza di una o più circostanze aggravanti, ordinarie o ad effetto speciale» venisse dato conto «delle singole componenti della sanzione onde consentire, a seguito di impugnazione, il dovuto controllo in sede di legittimità»; considerato che, in ordine al secondo ed al terzo motivo con cui viene censurato il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed alla gravità del reato alla luce della condotta portata a termine con metodi mafiosi ai danni di un imprenditore a cui erano stati danneggiati importanti mezzi, andando ad incidere sulla libertà di scegliere le maestranze, motivazione che, in quanto non illogica, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 26674/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris