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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 14824/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle pare udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato avverso ordinanza di archiviazione, provvedimento non soggetto ad impugnazione; Ritenuto inoltre che correttamente l'opposizione presentata dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile, in quanto rispetto al delitto di falsa testimonianza persona offesa è solo lo Stato (Sez. 6, n. 20535 del 16/01/2018, Visci, Rv. 272952); Ritenuto ancora che rientra nelle facoltà del Giudice di disporre la trasmissione degli atti al P.m. in relazione a diverso reato da lui ipotizzato, ciò che non assume rilievo decisorio e rimette ogni valutazione allo stesso P.m., senza privare il soggetto eventualmente indagato di alcuna facoltà difensiva; Ritenuto dunque che il provvedimento non è in alcun modo soggetto ad impugnazione, non essendo in radice configurabili profili di abnormità; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle pare udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato avverso ordinanza di archiviazione, provvedimento non soggetto ad impugnazione; Ritenuto inoltre che correttamente l'opposizione presentata dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile, in quanto rispetto al delitto di falsa testimonianza persona offesa è solo lo Stato (Sez. 6, n. 20535 del 16/01/2018, Visci, Rv. 272952); Ritenuto ancora che rientra nelle facoltà del Giudice di disporre la trasmissione degli atti al P.m. in relazione a diverso reato da lui ipotizzato, ciò che non assume rilievo decisorio e rimette ogni valutazione allo stesso P.m., senza privare il soggetto eventualmente indagato di alcuna facoltà difensiva; Ritenuto dunque che il provvedimento non è in alcun modo soggetto ad impugnazione, non essendo in radice configurabili profili di abnormità; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 14824/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris