CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29466/2025
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el trattamento sanzionatorio derivanti da circostanze attenuanti. Nessuna violazione dei principi generali in tema di valutazione della prova è imputabile ai giudici del merito, posto che a carico del Savci si sono poste in modo univoco tutte le evidenze processuali. Non solo vi è stata ampia convergenza dichiarativa – da parte di soggetti trasportati sulla cui attendibilità non sono emerse circostanze sfavorevoli – ma il contenuto dichiarativo è stato ulteriormente asseverato da una ripresa video (aspetto con cui il ricorrente non si confronta). A nulla rileva che il numero dei dichiaranti disposti a collaborare alla identificazione dello scafista sia stato di soli quattro individui, numero peraltro da ritenersi significativo, proprio in ragione del clima omertoso derivante dal potere criminali delle organizzazioni dedite al traffico di esseri umani. La scelta del rito ha reso, peraltro, utilizzabili pienamente gli atti di indagine, il che rende del tutto infondate le doglianze difensive, pur formulate sotto il profilo della persuasività. Al contempo la tesi difensiva oltre a scontrarsi con le evidenze prima ricordate è stata esaminata – anche in riferimento alla produzione documentale – e disattesa con motivazione in fatto logica e coerente, dunque insindacabile. 3. I residui motivi sono infondati. 3.1 Quanto alla finalità di profitto, va rilevato che la motivazione espressa dalla Corte di secondo grado resiste alle critiche. Se da un lato nessun migrante ha riferito di aver versato il corrispettivo del viaggio nelle mani del Savci (dunque il possesso dei seicento euro in capo all’imputato anche per il Collegio non risulta un elemento decisivo) è altrettanto vero che a carico del Savci vi è una robusta prova logica circa la ‘comunanza di interessi’ con gli organizzatori. Se il Savci è stato incaricato del delicato compito di scafista, come risulta dal complesso delle evidenze probatorie, risponde ad un criterio di logica comune ritenere che il suo impiego – in una impresa organizzata a fini di lucro e fortemente rischiosa per le sue modalità realizzative – derivi da un accordo di partecipazione agli utili, sia pure in quota non definita. Sono le modalità organizzative e la delicatezza del ruolo affidato al ricorrente a sostenere la ricostruzione operata in sede di merito. Ciò rende infondate le doglianze difensive che, non a caso, ripropongono la tesi della estraneità del Savci alla impresa delittuosa, tesi che è stata già respinta in riferimento al primo motivo. 3.2 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti la motivazione espressa in sede di merito risulta del tutto logica e immune da vizi. Si è già posta in evidenza la essenzialità del ruolo svolto (unico scafista) dal Savci e le proposte di attenuazione non hanno evidenziato alcun elemento sul fatto o sulla personalità tale da ridimensionare la particolare gravità del fatto, come si è ritenuto in sede di merito. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorr