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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13069/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] l'ATTO

1. Con ordinanza del 27 maggio 2022 la Corte di appello di Caltanisetta ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere patita dal 9.7.2018 al 17.6.2020, per complessivi n. 709 giorni, in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Caltanisetta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. per aver fatto parte della articolazione criminale operante a [OSCURATO:PERSONA] diretta da [OSCURATO:PERSONA] di Vita e per due ipotesi di estorsioni aggravate dall'art. 416 bis comma 1 cod.pen. commesse dall'anno 2011 e dal mese di settembre 2016 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società cooperativa denominata "[OSCURATO:PERSONA]" che gestiva per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il servizio di spiazzannento e di rimozione dei rifiuti solidi, costringendolo in concorso con altri soggetti a procedere alla sua assunzione ed a quella di altri soggetti affiliati o vicini alla famiglia mafiosa.

Il Tribunale di Caltanisetta adito in sede di riesame aveva annullato l'ordinanza con riferimento ad una delle due estorsioni (quella compiuta per favorire il [OSCURATO:PERSONA]).

In data 25 luglio 2019 il Gup del Tribunale di Caltanisetta aveva emesso sentenza di condanna per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e per una delle due estorsioni assolvendolo dalla residua imputazione per non aver commesso il fatto.

In data 17 giugno 2000 la Corte d'appello di Caltanisetta aveva poi assolto lo Scalzo dalle altre imputazioni per non aver commesso il fatto ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen.

A fondamento del diniego del richiesto indennizzo la Corte d'appello di Bari ha posto l'insussistenza dei presupposti necessari ex art. 314 cod.proc.pen. e segnatamente una condotta dell'istante idonea ad integrare gli estremi della colpa grave.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un solo motivo.

Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Assume che la Corte territoriale ha utilizzato, al fine di ritenere sussistente la colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione, una serie di elementi, precisamente tre, che non sono causalmente collegati alla custodia cautelare subita dal ricorrente.

Con riguardo alla frequentazione con personaggi mafiosi, si rileva che il Vivacqua é stato assolto dall'imputazione di cui all'art.. 416 bis cod.pen. ed inoltre già in sede di riesame con riguardo all'estorsione in concorso con il Vivacqua l'ordinanza cautelare era stata annullata per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.

Con riguardo all'atteggiamento tenuto dallo Scalzo con il soggetto che gli si era rivolto immediatamente dopo aver subito il danneggiamento dell'autovettura, si utilizza una conversazione riassunta dalla P.G. che non è stata neanche valutata dal Gip ai fini dell'emissione del provvedimento custodiale.

Con riguardo infine . alla conversazione riferita dal fratello, esplicativa dell'intenzione di ricostruire un gruppo operativo criminale, si tratta di elemento non valorizzato dal Gip nell'emissione del titolo custodiale. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è infondato, pur essendo necessarie alcune precisazioni.

Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01) La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Nlorabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

2. Ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha posto a base della propria valutazione degli elementi di prova non ascrivibili a condotte processuali o extra processuali tenute dallo Scalzo, quali le intercettazioni captate in cui lo stesso non è un conversante (si parla di "intercettazioni richiamate nelle sentenze di merito").Esclusa la rilevanza di tali elementi di prova, occorre, dunque, effettuare la c.d. prova di resistenza e verificare se le altre condotte valorizzate dalla Corte della riparazione integrino la condizione ostativa della colpa grave. (vedi sia pure con riferimento all'ipotesi del silenzio Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv. 283557).

A riguardo la Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, ha posto in rilievo in primo luogo una conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale il primo si era rivolto agli interlocutori invocando il rapporto di fratellanza che li univa nonché l'unione delle forze che consentiva loro di ottenere l'assunzione nella cooperativa del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] in questo contesto aveva anche rassicurato il Vivacqua promettendogli di parlare con Baglio, suo datore di lavoro.

Altro elemento rilevante é l'atteggiamento tenuto allorchè tale [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rinvenuto il finestrino della sua autovettura rotto, si era rivolto a lui che gli aveva raccomandato di non sporgere denuncia e che ne avrebbero riparlato così facendo intendere che avrebbe potuto operare altrimenti.

In altra conversazione evidenziata lo Scalzo parlando con il fratello Raimondo aveva fatto cenno alla possibilità di conseguire la patente di guida pagando e cioé non "facendo niente".

Altro elemento valorizzato dalla Corte di merito é la vicinanza e la frequentazione con personaggi mafiosi considerato che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite. (Sez. 4 n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996).

Ebbene, tali elementi, pur ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità dal giudice del merito, sono stati correttamente ritenuti dal giudice della riparazione idonei a collocare la figura dello Scalzo in una posizione di evidente contiguità rispetto al clan [OSCURATO:PERSONA] operante in Bari e quindi a fondare la sussistenza della condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione ex art. 314 cod. proc.pen.

Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] l'ATTO 1. Con ordinanza del 27 maggio 2022 la Corte di appello di Caltanisetta ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere patita dal 9.7.2018 al 17.6.2020, per complessivi n. 709 giorni, in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Caltanisetta in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. per aver fatto parte della articolazione criminale operante a [OSCURATO:PERSONA] diretta da [OSCURATO:PERSONA] di Vita e per due ipotesi di estorsioni aggravate dall'art. 416 bis comma 1 cod.pen. commesse dall'anno 2011 e dal mese di settembre 2016 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società cooperativa denominata "[OSCURATO:PERSONA]" che gestiva per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il servizio di spiazzannento e di rimozione dei rifiuti solidi, costringendolo in concorso con altri soggetti a procedere alla sua assunzione ed a quella di altri soggetti affiliati o vicini alla famiglia mafiosa. Il Tribunale di Caltanisetta adito in sede di riesame aveva annullato l'ordinanza con riferimento ad una delle due estorsioni (quella compiuta per favorire il [OSCURATO:PERSONA]). In data 25 luglio 2019 il Gup del Tribunale di Caltanisetta aveva emesso sentenza di condanna per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e per una delle due estorsioni assolvendolo dalla residua imputazione per non aver commesso il fatto. In data 17 giugno 2000 la Corte d'appello di Caltanisetta aveva poi assolto lo Scalzo dalle altre imputazioni per non aver commesso il fatto ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen. A fondamento del diniego del richiesto indennizzo la Corte d'appello di Bari ha posto l'insussistenza dei presupposti necessari ex art. 314 cod.proc.pen. e segnatamente una condotta dell'istante idonea ad integrare gli estremi della colpa grave. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un solo motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assume che la Corte territoriale ha utilizzato, al fine di ritenere sussistente la colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione, una serie di elementi, precisamente tre, che non sono causalmente collegati alla custodia cautelare subita dal ricorrente. Con riguardo alla frequentazione con personaggi mafiosi, si rileva che il Vivacqua é stato assolto dall'imputazione di cui all'art.. 416 bis cod.pen. ed inoltre già in sede di riesame con riguardo all'estorsione in concorso con il Vivacqua l'ordinanza cautelare era stata annullata per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Con riguardo all'atteggiamento tenuto dallo Scalzo con il soggetto che gli si era rivolto immediatamente dopo aver subito il danneggiamento dell'autovettura, si utilizza una conversazione riassunta dalla P.G. che non è stata neanche valutata dal Gip ai fini dell'emissione del provvedimento custodiale. Con riguardo infine . alla conversazione riferita dal fratello, esplicativa dell'intenzione di ricostruire un gruppo operativo criminale, si tratta di elemento non valorizzato dal Gip nell'emissione del titolo custodiale. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è infondato, pur essendo necessarie alcune precisazioni. Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01) La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Nlorabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 2. Ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha posto a base della propria valutazione degli elementi di prova non ascrivibili a condotte processuali o extra processuali tenute dallo Scalzo, quali le intercettazioni captate in cui lo stesso non è un conversante (si parla di "intercettazioni richiamate nelle sentenze di merito").Esclusa la rilevanza di tali elementi di prova, occorre, dunque, effettuare la c.d. prova di resistenza e verificare se le altre condotte valorizzate dalla Corte della riparazione integrino la condizione ostativa della colpa grave. (vedi sia pure con riferimento all'ipotesi del silenzio Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv. 283557). A riguardo la Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, ha posto in rilievo in primo luogo una conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale il primo si era rivolto agli interlocutori invocando il rapporto di fratellanza che li univa nonché l'unione delle forze che consentiva loro di ottenere l'assunzione nella cooperativa del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] in questo contesto aveva anche rassicurato il Vivacqua promettendogli di parlare con Baglio, suo datore di lavoro. Altro elemento rilevante é l'atteggiamento tenuto allorchè tale [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rinvenuto il finestrino della sua autovettura rotto, si era rivolto a lui che gli aveva raccomandato di non sporgere denuncia e che ne avrebbero riparlato così facendo intendere che avrebbe potuto operare altrimenti. In altra conversazione evidenziata lo Scalzo parlando con il fratello Raimondo aveva fatto cenno alla possibilità di conseguire la patente di guida pagando e cioé non "facendo niente". Altro elemento valorizzato dalla Corte di merito é la vicinanza e la frequentazione con personaggi mafiosi considerato che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite. (Sez. 4 n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996). Ebbene, tali elementi, pur ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità dal giudice del merito, sono stati correttamente ritenuti dal giudice della riparazione idonei a collocare la figura dello Scalzo in una posizione di evidente contiguità rispetto al clan [OSCURATO:PERSONA] operante in Bari e quindi a fondare la sussistenza della condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza di riparazione ex art. 314 cod. proc.pen. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 13069/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris