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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 34891/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 932-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e clomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Corte di Cassazione di accogliere il ricorso per regolamento e di dichiarare la competenza del -tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; osserva quanto segue: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimò, con atto di precetto del 16/9/2021, alla società Emmecafè di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di pagare la somma di C 1.158,20, oltre interessi e spese, sulla base di un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Caserta; avverso l'atto di precetto la società intimata propose opposizione ex art. 617 c.p.c. davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] eccependone la nullità in quanto non indicava il provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, come richiesto dall'art. 654, co. 2 c.p.c.; la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si costituì e il Giudice, alla prima udienza di comparizione, emise una ordinanza con cui dichiarò l'incompetenza per valore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 7, comma 1, e 615, co. 1 c.p.c. in favore del Giudice di Pace territorialmente competente; avverso l'ordinanza la società Emmecafé di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per regolamento di competenza esponendo che l'omessa menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi- del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento Ric. 2022 n. 00932 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -2- evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva, con la conseguente competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], (e non anche del Giudice di Pace), competente per la materia dell'opposizione agli atti esecutivi; il Pubblico Ministero ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; l'istanza di regolamento é fondata in quanto, la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà comporta la nullità del medesimo per effetto del combinato disposto degli art. 654, 480 e 479 c.p.c. da dedursi mediante opposizione agli atti esecutivi (Cass., n. 24226 del 2019; Cass., n. 22510 del 2014, Cass., n. 4649 del 2006); il precetto, anche se anteriore all'inizio dell'esecuzione forzata, é un atto del processo esecutivo e l'art. 617 c.p.c., nel disciplinare l'opposizione agli atti esecutivi, statuisce che tale opposizione è proponibile in relazione alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, equiparando il precetto stesso a tutti gli altri atti del processo esecutivo; la competenza per materia, sempre in virtù dell'art. 617 c.p.c., spetta al giudice dell'esecuzione dato che l'opposizione agli atti esecutivi ha lo scopo di decidere questioni di rito del processo esecutivo; come correttamente concluso dal Pubblico Ministero, poiché per l'esecuzione forzata è sempre competente il Tribunale, l'opposizione va proposta al Tribunale competente per territorio; l'istanza di regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolta e va dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito del giudizio, provvederà anche sulle spese di questa fase processuale.

Ric. 2022 n. 00932 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -3- P.Q.M. la Corte accoglie l'istanza di regolamento e dichiara la Competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 932-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e clomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Corte di Cassazione di accogliere il ricorso per regolamento e di dichiarare la competenza del -tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; osserva quanto segue: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimò, con atto di precetto del 16/9/2021, alla società Emmecafè di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di pagare la somma di C 1.158,20, oltre interessi e spese, sulla base di un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Caserta; avverso l'atto di precetto la società intimata propose opposizione ex art. 617 c.p.c. davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] eccependone la nullità in quanto non indicava il provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, come richiesto dall'art. 654, co. 2 c.p.c.; la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si costituì e il Giudice, alla prima udienza di comparizione, emise una ordinanza con cui dichiarò l'incompetenza per valore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 7, comma 1, e 615, co. 1 c.p.c. in favore del Giudice di Pace territorialmente competente; avverso l'ordinanza la società Emmecafé di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per regolamento di competenza esponendo che l'omessa menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi- del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento Ric. 2022 n. 00932 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva, con la conseguente competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], (e non anche del Giudice di Pace), competente per la materia dell'opposizione agli atti esecutivi; il Pubblico Ministero ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; l'istanza di regolamento é fondata in quanto, la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà comporta la nullità del medesimo per effetto del combinato disposto degli art. 654, 480 e 479 c.p.c. da dedursi mediante opposizione agli atti esecutivi (Cass., n. 24226 del 2019; Cass., n. 22510 del 2014, Cass., n. 4649 del 2006); il precetto, anche se anteriore all'inizio dell'esecuzione forzata, é un atto del processo esecutivo e l'art. 617 c.p.c., nel disciplinare l'opposizione agli atti esecutivi, statuisce che tale opposizione è proponibile in relazione alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, equiparando il precetto stesso a tutti gli altri atti del processo esecutivo; la competenza per materia, sempre in virtù dell'art. 617 c.p.c., spetta al giudice dell'esecuzione dato che l'opposizione agli atti esecutivi ha lo scopo di decidere questioni di rito del processo esecutivo; come correttamente concluso dal Pubblico Ministero, poiché per l'esecuzione forzata è sempre competente il Tribunale, l'opposizione va proposta al Tribunale competente per territorio; l'istanza di regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolta e va dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito del giudizio, provvederà anche sulle spese di questa fase processuale. Ric. 2022 n. 00932 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -3- P.Q.M. la Corte accoglie l'istanza di regolamento e dichiara la Competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione
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