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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23812/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di duel mesi di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., accertata in Monforte il 3/9/2017.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difen-sore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, all'affermazione di responsabilità del Romanzo siccome basata su elementi congetturali e non riscontrati, nonché inosservanza dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla dosimetria della sanzione.

I prospettati motivi di impugnazione sono inammissibili.

Alla data della sentenza di appello - emessa il 13/6/2022 - non era ancora maturata la prescrizione del reato, trattandosi di contravvenzione consu-mata il 3/9/2017, e dunque con termine complessivo attestato al 3/9/2022.

L'affermazione di responsabilità è stata pronunciata previa disamina e corretta valutazione del compendio probatorio, in particolare combinando le testi- monianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non sulla base di mere congetture prive di riscontri, come afferma il ricorrente.

La dosimetria della pena, fissata in due mesi di arresto, è stata giusti-ficata dalla gravità del fatto, idoneo a ledere l'incolumità fisica delle persone presenti nelle zone limitrofe, e risulta congrua in relazione ai parametri indicati.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di duel mesi di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., accertata in Monforte il 3/9/2017. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difen-sore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, all'affermazione di responsabilità del Romanzo siccome basata su elementi congetturali e non riscontrati, nonché inosservanza dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla dosimetria della sanzione. I prospettati motivi di impugnazione sono inammissibili. Alla data della sentenza di appello - emessa il 13/6/2022 - non era ancora maturata la prescrizione del reato, trattandosi di contravvenzione consu-mata il 3/9/2017, e dunque con termine complessivo attestato al 3/9/2022. L'affermazione di responsabilità è stata pronunciata previa disamina e corretta valutazione del compendio probatorio, in particolare combinando le testi- monianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non sulla base di mere congetture prive di riscontri, come afferma il ricorrente. La dosimetria della pena, fissata in due mesi di arresto, è stata giusti-ficata dalla gravità del fatto, idoneo a ledere l'incolumità fisica delle persone presenti nelle zone limitrofe, e risulta congrua in relazione ai parametri indicati. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23812/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris