CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 24214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4556-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.496 cod. pen., dichiarando inammissibile per aspecificità l'appello presentato dal difensore dell'imputato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto all'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi — è manifestamente infondato, in quanto la valutazione di aspecificità dell'appello operata dalla Corte territoriale risulta corretta giacché, effettivamente, il gravame di merito era fatto di considerazioni teoriche, senza alcun confronto con il percorso ricostruttivo in fatto della sentenza di primo grado, in violazione della norma di cui all'art. 581, comma 1-bis, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M