CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 05076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 3533-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso il decreto n. cronol. 15331/2020 del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srl propone regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Rimini n. 15331/2020, che ha sospeso il processo di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promosso dalla ricorrente. Il Tribunale ha così motivato la sospensione: "rilevato come penda, allo stato, giudizio di cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha rigettato l'impugnazione avverso il lodo posto a fondamento del decreto ingiuntivo - emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] - opposto nella presente sede processuale" è "opportuno disporre la sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c.". [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta violazione degli articoli 825 e 295 c.p.c.: secondo la ricorrente sarebbe insussistente il vincolo di pregiudizialità-dipendenza indispensabile per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in quanto la natura rituale del lodo sarebbe controversa e Nikiforov non era in possesso dell'originale dell'atto contenente la convenzione di arbitrato, così che il giudizio di impugnazione del lodo sarebbe indipendente da quello di opposizione a decreto ingiuntivo. Il ricorso va accolto. Prescindendo dalla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la causa di impugnazione del lodo arbitrale posto alla base del decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione al medesimo, il Tribunale di Rimini, nel sospendere il giudizio a norma dell'articolo 295 Ric. 2021 n. 03533 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- c.p.c., si è limitato a prendere atto della pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato l'impugnazione avverso il lodo, senza motivare la sospensione. In tal modo il Tribunale di Rimini non ha considerato l'orientamento di questa Corte, espresso nella pronuncia delle sezioni unite n. 10027/2012 e di recente ribadito nella pronuncia delle medesime sezioni unite n. 21763/2021. Secondo questa Corte, infatti, "salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica (..), quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.", così che il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione e motivi in tal senso. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e le parti vanno rimesse davanti al Tribunale di Rimini nei termini di legge; il Tribunale provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie in ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti innanzi al Tribunale di Rimini nei termini di legge, spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021. t_trudiwimrie Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]