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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 24871/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10936/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.to GIUSEPPEMAZZARELLA ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 444/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 4/2/2021, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo della condanna pronunciata dal primo giudice a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione per il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed [OSCURATO:PERSONA], delle somme a quest'ultima dovute a titolo maggiordanno ex art. 1591 c.c. in relazione al periodo di ritardo nella riconsegna, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’immobile a quest’ultima precedentemente concesso in locazione commerciale da [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessala correttezza della decisione del primo giudice, nella parte incui aveva valorizzato, al fine di comprovare l’effettività del maggior dannoex art. 1591 c.c. sofferto da [OSCURATO:PERSONA], la proposta di una nuova locazioneavanzata dalla stessa società conduttrice per un canone di maggiore importo – ha rilevato come erroneamente il primo giudice avesse commisurato tale maggior danno in relazione al periodo di tempo decorrente dalla scadenza del contratto di locazione fino all’epoca dell’effettiva riconsegna dell’immobile, dovendo necessariamentecorrelarsi, tale maggior danno, a partire dal momento incui la locatrice ebbe a corrispondere concretamente l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale in favore della conduttrice, Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri atteso l’espresso condizionamento dell’obbligo di riconsegna dell’immobile, in capo del conduttore, al momento dell’effettiva corresponsione, da parte del locatore, dell’indennità ex art. 34 della leggen. 392/78; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionepropone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gli [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1591, 1227 e 2729 c.c. (in relazione all’art, 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente ritenuto comprov ata l’effettività del maggior danno ex art. 1591 c.c. asseritamente sofferto dalla controparte, attraverso l’attribuzione di un valore istruttorio determinante alla proposta avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ossia dalla stessa conduttrice) per la conclusione di un nuovo contratto di locazione a un canone di maggiore importo rispetto al precedente, trascurando che la mancata conclusione di tale nuovo contratto di locazionedipese dal rifiuto espressamente opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] alla relativaconclusione, senza che a quest’ultima fosse mai stata avanzata alcuna proposta contrattuale alternativa da parte di terzi, con la conseguenzache il danno ex adverso lamentato non poteva che essere statoprocurato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] con il proprio comportamento; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di valutare la Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri circostanzadi fatto costituita dalla mancata locazione dell’immobile de quoanche dopo il relativo rilascio da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e pertutto il corso del giudizio, con la conseguente attestazione, anche attraverso l’esame di tale circostanza, dell’insussistenza di alcun maggiordanno ex art. 1591 c.c. a carico di controparte; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di contenere la liquidazione dei danni riconosciuti in favore della controparte ai soli danni che potevano prevedersial momento del sorgere dell’obbligazione, ai sensi dell’art.1225 c.c., nonché per aver erroneamente omesso di considerare l’avvenuta elisione del nesso di causalità, tra la presunta condotta colpevole della conduttrice e il danno ex adverso denunciato, come conseguenzadell’inerzia della locatrice nel trascurare la conclusione di alcunanuova locazione dell’immobile in esame; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 1227 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale violato i principi che escludono il risarcimento per i danni cheil danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, nonché dei danni che valgano a configurare obiettivamente l’attribuzione, in favore del danneggiato, di un’utilità superiore all’effettivopregiudizio subito; ilprimo motivo è infondato in forza di argomentazioni suscettibili diassorbire la rilevanza delle restanti censure; osserva il Collegio come l’ambito in cui si muovono le doglianze avanzate dalla società ricorrente, con particolare riguardo al primo Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri motivoproposto, coincida con il tema della prova del maggior danno ai sensidell’art. 1591 c.c.; inparticolare, la società ricorrente sollecita la corte di legittimità a valutarese la sola proposta di nuova locazione , proveniente dal vecchio conduttore, a un canone di maggiore importo rispetto a quello originariamente convenuto, unita alla circostanza relativa al rifiuto della locatrice di addivenire a tale locazione e alla circostanza che l’immobile in esame rimase sfitto per tutta la durata del giudizio, valgano a configurare elementi presuntivi dotati di effettiva gravità, precisione e concordanza (nel senso della prova dell’effettività del maggiordanno ex art . 1591 c.c. sofferto dal locatore) ; al riguardo, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i n tema di prova per presunzioni, se è vero che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanzarichiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntividotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservatain via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito(Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023, Rv. 669130 – 01 , v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021, Rv. 661734 - 01), è altresì vero che il giudice di merito è tenuto, ai sensi dell'art.2729c.c., ad ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, là dove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della ‘concordanza’, richiamato solo in caso di pluralitàdi elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia ‘di regola’ desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergentinella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilprocedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazionecomplessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue che ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivopuò basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazionedi una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicatadal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma (Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv.664316 – 01 ; v. altresì Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018 inmotivazione, parr. 4 e segg. ); in breve, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramenteapprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;successivamente, è doverosa una valutazione complessiva Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordantie se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida provapresuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerandoatomisticamente uno o alcuni di essi.

Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudicesi sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti ingiudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti divalenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella lorosintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigoredall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (cfr. Sez. 3,Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018, Rv. 648589 - 01); intermini ancora più chiari, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatóri della presunzione (gravità,precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in baseall’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta,lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concreteche effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Sez.3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017, Rv. 645496 - 02); fermetali premesse, ritiene il Collegio che la corte territoriale abbia del tutto appropriatamente proceduto all’applicazione dell’art. 2729 c.c.nell’individuare i fatti noti suscettibili, per inferenza, di comprovare l’entità del danno da mancato guadagno subito dal locatore, correttamente richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte secondo cui l a specifica e seria proposta di nuova locazione suscettibile di rilevare, in relazione al disposto Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'art.1591 c.c., ai fini della prova del danno subito dal locatore per nonaver potuto dare in locazione il bene ad un canone più elevato, a causa del ritardo nella restituzione dell'immobile - può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore ( Sez. 3, Ordinanza n. 18370 del 27/06/2023 , Rv. 668459 – 01 ; Sez. 3, Sentenzan. 5051 del 03/03/2009, Rv. 606948 – 01; Sez. 3, Sentenza n.13653 del 13/06/2006, Rv. 591118 – 01 ; inbreve, la circostanza che il conduttore, attinto dalla cessazione della locazione (per disdetta) , offra un nuovo canone maggiorato in funzione di canone per un nuovo eventuale contratto, deve ragionevolmente ritenersi tale da risolversi in una sorta di riconoscimentodella commisu razione del (maggior) danno (rispetto al corrispettivo dovuto e da pagare come indennità di occupazione derivante dal perdurare dell’illegittimo godimento dell’immobile non rilasciato e fino al rilascio ) nel la differenza fra il canone e l’importo oggetto della proposta , atteso che il conduttore, nel l’inoltrare una simile offerta, riconosce che in ogni caso il valore del godimento dell’immobile sia quello corrispondente all’ammontare del canone offerto; tale riconoscimento deve quindi ritenersi tale da assumere un carattereassorbente rispetto alla mancata dimostrazione, da parte del locatore, dell’eventuale diversa destinazione dell’immobile in caso di immediatorilascio, dovendo in ogni caso ritenersi che l’assenza di alcun doveredel locatore di accettare la proposta avanzatagli dal conduttore impediscedi attribuire alcuna rilevanza al suo rifiuto , ai sensi dell’art. 1227, co. 1, c.c. o addirittura in funzione di elisione del nesso di causalità; deve p ertanto ritenersi che i giudic i d el merito abbia no correttamente gestito il valore rappresentativo degli elementi Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri presuntivi valorizzati ai fini della determinazione del maggior danno dovuto in favore del locatore , con la conseguente complessiva infondatezzadelle censure in questa sede avanzate dal ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; l’obiettiva complessità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le partidelle spese del presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10936/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.to GIUSEPPEMAZZARELLA ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 444/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 4/2/2021, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo della condanna pronunciata dal primo giudice a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione per il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed [OSCURATO:PERSONA], delle somme a quest'ultima dovute a titolo maggiordanno ex art. 1591 c.c. in relazione al periodo di ritardo nella riconsegna, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’immobile a quest’ultima precedentemente concesso in locazione commerciale da [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessala correttezza della decisione del primo giudice, nella parte incui aveva valorizzato, al fine di comprovare l’effettività del maggior dannoex art. 1591 c.c. sofferto da [OSCURATO:PERSONA], la proposta di una nuova locazioneavanzata dalla stessa società conduttrice per un canone di maggiore importo – ha rilevato come erroneamente il primo giudice avesse commisurato tale maggior danno in relazione al periodo di tempo decorrente dalla scadenza del contratto di locazione fino all’epoca dell’effettiva riconsegna dell’immobile, dovendo necessariamentecorrelarsi, tale maggior danno, a partire dal momento incui la locatrice ebbe a corrispondere concretamente l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale in favore della conduttrice, Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri atteso l’espresso condizionamento dell’obbligo di riconsegna dell’immobile, in capo del conduttore, al momento dell’effettiva corresponsione, da parte del locatore, dell’indennità ex art. 34 della leggen. 392/78; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionepropone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gli [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1591, 1227 e 2729 c.c. (in relazione all’art, 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente ritenuto comprov ata l’effettività del maggior danno ex art. 1591 c.c. asseritamente sofferto dalla controparte, attraverso l’attribuzione di un valore istruttorio determinante alla proposta avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ossia dalla stessa conduttrice) per la conclusione di un nuovo contratto di locazione a un canone di maggiore importo rispetto al precedente, trascurando che la mancata conclusione di tale nuovo contratto di locazionedipese dal rifiuto espressamente opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] alla relativaconclusione, senza che a quest’ultima fosse mai stata avanzata alcuna proposta contrattuale alternativa da parte di terzi, con la conseguenzache il danno ex adverso lamentato non poteva che essere statoprocurato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] con il proprio comportamento; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di valutare la Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri circostanzadi fatto costituita dalla mancata locazione dell’immobile de quoanche dopo il relativo rilascio da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e pertutto il corso del giudizio, con la conseguente attestazione, anche attraverso l’esame di tale circostanza, dell’insussistenza di alcun maggiordanno ex art. 1591 c.c. a carico di controparte; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di contenere la liquidazione dei danni riconosciuti in favore della controparte ai soli danni che potevano prevedersial momento del sorgere dell’obbligazione, ai sensi dell’art.1225 c.c., nonché per aver erroneamente omesso di considerare l’avvenuta elisione del nesso di causalità, tra la presunta condotta colpevole della conduttrice e il danno ex adverso denunciato, come conseguenzadell’inerzia della locatrice nel trascurare la conclusione di alcunanuova locazione dell’immobile in esame; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 1227 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale violato i principi che escludono il risarcimento per i danni cheil danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, nonché dei danni che valgano a configurare obiettivamente l’attribuzione, in favore del danneggiato, di un’utilità superiore all’effettivopregiudizio subito; ilprimo motivo è infondato in forza di argomentazioni suscettibili diassorbire la rilevanza delle restanti censure; osserva il Collegio come l’ambito in cui si muovono le doglianze avanzate dalla società ricorrente, con particolare riguardo al primo Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri motivoproposto, coincida con il tema della prova del maggior danno ai sensidell’art. 1591 c.c.; inparticolare, la società ricorrente sollecita la corte di legittimità a valutarese la sola proposta di nuova locazione , proveniente dal vecchio conduttore, a un canone di maggiore importo rispetto a quello originariamente convenuto, unita alla circostanza relativa al rifiuto della locatrice di addivenire a tale locazione e alla circostanza che l’immobile in esame rimase sfitto per tutta la durata del giudizio, valgano a configurare elementi presuntivi dotati di effettiva gravità, precisione e concordanza (nel senso della prova dell’effettività del maggiordanno ex art . 1591 c.c. sofferto dal locatore) ; al riguardo, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i n tema di prova per presunzioni, se è vero che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanzarichiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntividotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservatain via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito(Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023, Rv. 669130 – 01 , v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021, Rv. 661734 - 01), è altresì vero che il giudice di merito è tenuto, ai sensi dell'art.2729c.c., ad ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, là dove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della ‘concordanza’, richiamato solo in caso di pluralitàdi elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia ‘di regola’ desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergentinella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilprocedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazionecomplessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivopuò basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazionedi una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicatadal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma (Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv.664316 – 01 ; v. altresì Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018 inmotivazione, parr. 4 e segg. ); in breve, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramenteapprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;successivamente, è doverosa una valutazione complessiva Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordantie se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida provapresuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerandoatomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudicesi sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti ingiudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti divalenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella lorosintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigoredall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (cfr. Sez. 3,Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018, Rv. 648589 - 01); intermini ancora più chiari, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatóri della presunzione (gravità,precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in baseall’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta,lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concreteche effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Sez.3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017, Rv. 645496 - 02); fermetali premesse, ritiene il Collegio che la corte territoriale abbia del tutto appropriatamente proceduto all’applicazione dell’art. 2729 c.c.nell’individuare i fatti noti suscettibili, per inferenza, di comprovare l’entità del danno da mancato guadagno subito dal locatore, correttamente richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte secondo cui l a specifica e seria proposta di nuova locazione suscettibile di rilevare, in relazione al disposto Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'art.1591 c.c., ai fini della prova del danno subito dal locatore per nonaver potuto dare in locazione il bene ad un canone più elevato, a causa del ritardo nella restituzione dell'immobile - può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore ( Sez. 3, Ordinanza n. 18370 del 27/06/2023 , Rv. 668459 – 01 ; Sez. 3, Sentenzan. 5051 del 03/03/2009, Rv. 606948 – 01; Sez. 3, Sentenza n.13653 del 13/06/2006, Rv. 591118 – 01 ; inbreve, la circostanza che il conduttore, attinto dalla cessazione della locazione (per disdetta) , offra un nuovo canone maggiorato in funzione di canone per un nuovo eventuale contratto, deve ragionevolmente ritenersi tale da risolversi in una sorta di riconoscimentodella commisu razione del (maggior) danno (rispetto al corrispettivo dovuto e da pagare come indennità di occupazione derivante dal perdurare dell’illegittimo godimento dell’immobile non rilasciato e fino al rilascio ) nel la differenza fra il canone e l’importo oggetto della proposta , atteso che il conduttore, nel l’inoltrare una simile offerta, riconosce che in ogni caso il valore del godimento dell’immobile sia quello corrispondente all’ammontare del canone offerto; tale riconoscimento deve quindi ritenersi tale da assumere un carattereassorbente rispetto alla mancata dimostrazione, da parte del locatore, dell’eventuale diversa destinazione dell’immobile in caso di immediatorilascio, dovendo in ogni caso ritenersi che l’assenza di alcun doveredel locatore di accettare la proposta avanzatagli dal conduttore impediscedi attribuire alcuna rilevanza al suo rifiuto , ai sensi dell’art. 1227, co. 1, c.c. o addirittura in funzione di elisione del nesso di causalità; deve p ertanto ritenersi che i giudic i d el merito abbia no correttamente gestito il valore rappresentativo degli elementi Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 10936/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri presuntivi valorizzati ai fini della determinazione del maggior danno dovuto in favore del locatore , con la conseguente complessiva infondatezzadelle censure in questa sede avanzate dal ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; l’obiettiva complessità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le partidelle spese del presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 24871/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris